Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34342 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 23705/2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
NOME.
– Intimata –
Avverso l ‘ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia n. 574/2021 depositata il 02/03/2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.
Rilevato che:
con ricorso al la Corte d’appello di Perugia ex art. 702bis , cod. proc. civ., art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’AVV_NOTAIO ha chiesto la condanna di NOME COGNOME al pagamento dei compensi
Professioni
professionali per l’assistenza ad essa prestata in un giudizio ex lege n. 89 del 2001. Il giudice adìto, nella contumacia di COGNOME, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato al ricorrente euro 900,00, oltre accessori, ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio;
per la cassazione di tale ordinanza, ricorre l’AVV_NOTAIO, sulla base di due motivi; NOME COGNOME è rimasta intimata;
Considerato che:
il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e seguenti, cod. proc. civ. -denuncia che l’ ordinanza impugnata, in applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ha liquidato l’importo di euro 900,00, inferiore al valore minimo che ammonta a euro 1.020,00, facendo erroneamente riferimento alla tabella RAGIONE_SOCIALE volontaria giurisdizione benché il procedimento ex lege n. 89 del 2001 abbia natura contenziosa; sotto altro profilo, si ascrive al giudice di merito di non avere indicato, in maniera analitica, il criterio di liquidazione adottato;
il secondo motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ. -denuncia che l’ordinanza ha erroneamente compensato le spese del giudizio in ragione RAGIONE_SOCIALE contumacia di NOME COGNOME e ha quindi disatteso il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza;
il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito;
3.1. la liquidazione operata dalla Corte d’appello del compenso al ricorrente per l’attività defensionale dal medesimo svolta a favore di NOME COGNOME, nella controversia ex lege n. 89 del 2001, non è corretta perché si basa sulla tabella RAGIONE_SOCIALE volontaria giurisdizione (tabella 7, allegata al d.m. 55 del 2014) mentre il procedimento per l ‘ equa riparazione ha natura contenziosa ed ad esso si applica la tabella 12. È quanto afferma la giurisprudenza tralatizia di questa
Corte, alla quale va data continuità. Per Cass. 28/02/2019, n. 6015, (in termini, ex multis , Cass. n. 11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass. Sez. 6 – 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 – 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 – 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352») «l giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del RAGIONE_SOCIALE, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d ‘ appello»;
3.2. da un altro punto di vista, in presenza di una nota specifica RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, come ricorda anche Cass. n. 20628/2014 (nel processo di equa riparazione promosso da NOME COGNOME, prodromico al presente giudizio), il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE causa, ma deve dare adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE eliminazione o RAGIONE_SOCIALE riduzione delle voci che ha compiuto, al fine di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE conformità RAGIONE_SOCIALE liquidazione agli atti di causa e alle tariffe;
in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
Così deciso in Roma, in data 30 novembre 2023.