Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23769 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23769 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
Oggetto: compensi professionali
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1973/2020 R.G., proposto da COGNOME NOME , rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO.
-RICORRENTE-
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Ascoli Piceno, alla INDIRIZZO.
-CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Ancona n. 882/2019, depositata in data 30.5.2019.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 6.6.2024 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Fermo, in accoglimento del l’opposizione proposta da NOME COGNOME, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 643 /2009 ottenuto dall’AVV_NOTAIO per il pagamento di € 17.652,00 a titolo di compensi professionali, condannando l’oppone nte al versamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma pari ad € 6.563,93, oltre accessori.
La sentenza è stata confermata in appello.
La Corte anconetana ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall’appellante , affermando che il parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha valore di atto amministrativo non vincolante nel giudizio di opposizione e che il COGNOME non aveva inteso ottenerne l’annullamento o la disapplicazione, volendo solo resistere alle pretese di pagamento del difensore, discutendosi, quindi, di un diritto soggettivo di natura patrimoniale, precisando inoltre che il suddetto parere costituisce prova del credito solo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione del decreto ingiuntivo , mentre nel successivo giudizio di opposizione è onere del professionista dar prova RAGIONE_SOCIALEe attività svolte.
Nel merito la pronuncia ha stabilito che l’espressa riserva formulata nell’invito di pagamento del 9.10.2008 in modo del tutto generico, non autorizzava il difensore ad esigere un importo maggiore di quello inizialmente richiesto e che correttamente il Tribunale aveva liquidato il compenso sulla base del primo conto presentato dal professionista, poiché il cliente non era stato preavvertito RAGIONE_SOCIALEa successiva maggiorazione. In ogni caso, il difensore non aveva dato prova di quali attività avesse svolto autonomamente, essendo gli atti sottoscritti da un co-difensore, e peraltro, nel compilare la parcella, non aveva applicato la riduzione per la difesa in materia di lavoro e
previdenza ed aveva duplicato gli importi per le voci esame, studio e ricerca documenti.
Ha confermato la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di primo grado, condannando l’appellante al pagamento di quelle di appello.
La cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è chiesta da ll’AVV_NOTAIO con ricorso in tre motivi.
NOME COGNOME resiste con controricorso.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale dinanzi alla Sesta sezione civile, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 14775/2021.
Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
Il primo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa L. 2248/1865 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che il parere di congruità RAGIONE_SOCIALEa parcella professionale, essendo un atto amministrativo che non era stato impugnato nel termine di legge, era divenuto definitivo ed era vincolante, non potendo il giudice disapplicarlo in assenza di vizi di legittimità.
Il motivo è infondato.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte RAGIONE_SOCIALEa spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma ne ll’attività effettivamente svolta e nel rapporto di patrocinio.
Il valore probatorio del parere si esaurisce nella fase monitoria ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione di pagamento, valendo nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del difensore (Cass. s.u. 19427/2021).
Il parere è reso dal competente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sulla base RAGIONE_SOCIALEe voci indicate dallo stesso difensore e senza alcun previo accertamento del l’effettivo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni elencate nella parcella (Cass. 10428/2005; Cass. 13743/2002).
Proprio per la natura meramente valutativa e non vincolante, non sussiste alcun onere del cliente di impugnarlo dinanzi al giudice amministrativo.
L’attribuzione alla cognizione del giudice amministrativo RAGIONE_SOCIALEa verifica di legittimità del parere, inteso quale atto amministrativo, riguarda le diverse ipotesi in cui venga la lite insorga tra il difensore e il RAGIONE_SOCIALE e riguardi il rilascio o il contenuto del parere, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo RAGIONE_SOCIALE ed il carattere di tale parere – da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi e tale da implicare una valutazione di congruità del “quantum” (cfr. Cass. s.u. 6534/2008; Cass. s.u. 14812/2009).
Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 345 c.p.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c. .
Si deduce che la Corte di merito avrebbe esaminato d’ufficio la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa riserva di richiesta di un maggior compenso formulata nella parcella, che, secondo il ricorrente, non esigeva l’impiego di formule sacramentali, per cui la prima richiesta, inoltrata prima del l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa, non poteva considerarsi vincolante. Inoltre, il Giudice distrettuale avrebbe omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello vertente sul carattere seriale RAGIONE_SOCIALEe attività svolte dal difensore ed avrebbe riesaminato le singole voci RAGIONE_SOCIALEa parcella in assenza di uno specifico motivo di gravame.
Anche tale motivo è infondato.
La sentenza ha confermato la pronunciata di primo grado per il carattere seriale RAGIONE_SOCIALEe liti, l’assenza di prova RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, la non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa tariffa, la duplicazione RAGIONE_SOCIALEe voci di tabella, facendo propria la quantificazione di cui alla prima nota non perché vincolante, ma perché correttamente elaborata, in conformità al principio secondo cui, qualora l’avvocato, dopo avere presentato al cliente una parcella per il pagamento di un dato importo, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento
maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice, oltre a poter liberamente valutare (salva l’ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente), eventuali elementi che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, deve valutare la congruità RAGIONE_SOCIALE onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla disciplina positiva, con apprezzamento che, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 995/2022; Cass. 2575/2020; Cass. 31413/2019; Cass. 2575/2018; Cass. 6454/2008).
E’ insussistente anche violazione del giudicato interno, avendo lo stesso appellante riproposto il tema RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa somma liquidita e del carattere vincolante del parere del RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, sollecitando un riesame RAGIONE_SOCIALEa quantificazione effettuata dal Tribunale, che è stata integralmente confermata in appello. Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima RAGIONE_SOCIALEa sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto RAGIONE_SOCIALE elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. 9202/2018; Cass. 8604/2017; Cass. 1377/2016).
Quanto al l’omessa pronuncia sul terzo motivo di appello, il giudice di merito ha in realtà valutato l’attività del difensore, ravvisando in concreto il carattere seriale RAGIONE_SOCIALEe liti, quale elemento, che unitamente agli altri, ha condotto alla liquidazione dei minimi, assumendo in proposito una pronuncia esplicita di infondatezza del gravame. La censura è inoltre generica, e pertiene al giudizio di fatto, nel punto
in cui sostiene che tutte le attività indicate nella parcella erano state concretamente svolte dal difensore.
Il terzo motivo censura la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma secondo c.c., ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. sostenendo che, poiché la controparte non aveva proposto appello incidentale e poiché l’appello principale del difensore era stato respinto, il giudice poteva al più compensare le spese, non potendole porre a carico del ricorrente, al quale non poteva addebitarsi neppure il raddoppio del contributo unificato.
Il motivo è fondato.
La Corte territoriale, pur respingendo l’appello del difensore, non poteva condannarlo al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di appello in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALEa soccombenza.
Non era consentito tener conto RAGIONE_SOCIALEe sole statuizioni adottate in secondo grado, occorrendo valutare l’esito globale RAGIONE_SOCIALEa lite , non potendosi trascurare che la domanda di pagamento del difensore era stata comunque accolta, sia pure per un importo inferiore a quello richiesto.
In queste ipotesi, l’attore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c., non può essere condannato, neppure in parte, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, sicché detti oneri, ove non siano stati interamente posti a carico del convenuto, possono essere, totalmente o parzialmente, compensati tra le parti (Cass. 21069/2016; Cass. 21684/2013; Cass. 19613/2018; Cass. 1572/2018).
Sussistevano le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, avendo la Corte adottato una pronuncia tipologicamente rientrante in quelle che autorizzano tale statuizione.
La “ratio” RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (Cass. 16363/2015; Cass. 10306/2014), e il
raddoppio consegue -per esplicita previsione di legge – al mero riscontro del totale rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, oltre che alla dichiarazione di inammissibilità, senza necessità da parte del giudice di ulteriori verifiche , competendo all’amministrazione esigere il pagamento previsa verifica RAGIONE_SOCIALEe ulteriori condizioni per il pagamento, trattandosi di entrata di natura tributaria.
Il compito RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che abbia definito l’impugnazione è -quindi – limitato a dar atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, se la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione), essendo esonerato da tale dichiarazione solo quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie (Cass. s.u. 4315/2020).
In conclusione, è accolto, nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso con rigetto RAGIONE_SOCIALEe altre due censure.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, si dispone la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di appello, dato l’esito del gravame e il parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda, oltre che RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del solo terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, respinge le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione in data 6.6.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
NOME COGNOME