Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3438 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3438 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 16654 – 2023 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, ex art. 8 cod. proc. civ., con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME ;
– intimati – per il regolamento necessario di competenza richiesto avverso l’ordinanza n. cron. 2270/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/6/2023;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
lette le memorie delle parti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2025 dal consigliere COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 14 l egge 150/2011 l’AVV_NOTAIO ha chiesto alla Corte d’appello di Milano la condanna di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALECOGNOME al pagamento del compenso professionale dovutogli; in particolare, ha rappresentato di aver svolto attività difensiva per l’RAGIONE_SOCIALE in una causa civile dinnanzi al Tribunale di Monza, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO e definita con sentenza n. 243/2019 di quel Tribunale, e, poi, per la stessa RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE, in una causa civile dinnanzi al Tribuna le di Milano, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, conclusosi con sentenza n. 6700/2018 e nel successivo giudizio di impugnazione avverso quest’ultima sentenza, iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, dinnanzi alla Corte di Appello di Milano, rinunciando in questa fase al mandato con comunicazione del 22/3/2019 subito dopo l’introduzione del gravame .
Con ordinanza n. cronol. 2270/2023 del 21/06/2023, nella contumacia della società e di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Milano ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Monza quanto alla liquidazione dei compensi nel giudizio iscritto al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO di quel Tribunale; ha ritenuto, infatti, operare nella fattispecie il criterio di competenza stabilito dall’art. 14 comma 2 d.lgs. n. 150/2011.
2.1. Ha, quindi, dichiarato la competenza del Tribunale di Milano quanto alla liquidazione nel giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di questo Tribunale e del conseguente giudizio di appello n. 84/2019,
considerando che il Tribunale di Milano è stato l’ultimo giudice ad aver conosciuto quella controversia, perché l’unico a statuire con sentenza, laddove del proposto appello non è stato riferito se sia stato definito e con quale pronuncia.
Avverso questa ordinanza, l’AVV_NOTAIO ha proposto regolamento di competenza, affidato ad un motivo; RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese; il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
C on l’unico motivo, l’AVV_NOTAIO ha denunciato , con un primo profilo, la violazione dell’art. 28 della legge n.794/1942, per avere la Corte d’appello designato il Tribunale di Monza quale Giudice competente a conoscere la domanda di liquidazione dei compensi nell’ambito del giudizio iscritto al n. RG 9554/2015 di quel Tribunale, nonostante la sussistenza di un’«analogo» fatto costitutivo, per avere ad oggetto, la prima e la seconda causa, il medesimo rapporto degli stessi clienti.
1.2. Con un secondo profilo, ha contestato la violazione dell’art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, nonché dell’art. 6 della CEDU, per avere la Corte d’appello disatteso il principio per cui, per attività di difesa svolte in più gradi o fasi di un unico processo, il compenso deve essere chiesto con un giudizio in un unico grado dinnanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia; ciò per esigenze di concentrazione e celerità dell’attività processuale e per la stessa formulazione letterale del l’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 150 cit. ove è indicato come competente l’«ufficio» adito per «il processo» nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, con l’uso del singolare sia per il termine ufficio che per processo.
Il primo profilo è infondato. A seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che non ha abrogato l’art. 637, comma
III cod. proc. civ., come stabilito da Cass. n. 5810 del 2015), la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150 cit., può essere introdotta o con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. che dà luogo ad un procedimento sommario «speciale», disciplinato dal combinato disposto dell’art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702bis ss. cod. proc. civ. con le deroghe previste dalle indicate disposizioni o con un ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. con opposizione da proporsi ex art. 702-bis e ss.
Al secondo comma, l’art. 14 individua, quale Giudice competente, l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera e questa regola non può essere modificata in applicazione del principio del cumulo o per ragioni di connessione, se il difensore non agisca in monitorio ex art. 633 e ss. cod. proc. civ.: la procedura monitoria è, infatti, diversamente disciplinata quanto alla competenza.
Prevedere, dunque, uno spostamento per ragioni di connessione porterebbe all’individuazione di nuove e diverse regole di competenza rispetto alla disciplina previgente, con interpretazione in contrasto con il principio fissato dall’art. 54, comma 4, lett. a) della legge delega n. 69 del 2009, dettato in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione rientranti nell’ambito della giurisdizione ordinaria e regolati dalla legislazione speciale, secondo cui il legislatore delegato doveva tener fermi i criteri di competenza fissati dalla legislazione previgente (Cass. Sez. 6 – 2, n. 3120 del 02/02/2022, con richiami a Cass., Sez. U., n. 4247 del 19/02/2020).
Sul punto, invero, la competenza dell’ufficio giudiziario adito per il processo, come fissata dagli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi in materia civile dell’avvocato e del procuratore nei confronti del proprio cliente, era
proprio ritenuta da questa Corte di carattere funzionale, sicché su di essa non poteva avere effetto la connessione di cause, al di fuori dell’ipotesi di onorari relativi a più cause svolte nelle due fasi di merito, nella quale la competenza a liquidarli era individuata nel giudice di secondo grado (Cass. Sez. 2, n. 1012 del 08/02/1996; Cass. Sez. 2, n. 13001 del 23/10/2001; Cass. Sez. 2, n. 27402 del 06/12/2013).
2.2. Il motivo è fondato, invece, nel secondo profilo. Nella specie è, infatti, incontroverso che l’AVV_NOTAIO abbia svolto attività difensiva dinnanzi al Tribunale di Milano prima e, poi, dinnanzi alla Corte d’appello , in pendenza del quale ha rinunciato al mandato: questa Corte ha stabilito, a Sezioni unite (n. 4247/2020 cit.), la proponibilità della domanda cumulativa relativa a tutti i compensi relativi alle prestazioni professionali svolte dall’avvocato per il medesimo cliente al giudice che ha deciso per ultimo la causa in più gradi o fasi del processo ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794; tale orientamento, per ragioni logico-sistematiche, va collegato all’altro indirizzo in base al quale, l’art. 28 cit. deve essere interpretato nel senso che per «decisione della causa» deve intendersi il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), salvo restando che la procedura può essere attivata anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine, ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. 12 luglio 2000, n. 9241).
Come regola generale, nel procedimento ex art.28 della legge n. 794 del 1942 (come modificato dagli artt. 14 e 34 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più gradi e/o fasi di un giudizio in favore del medesimo cliente la domanda per i relativi compensi deve essere proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ultimo della controversia; la
proposizione da parte dell’avvocato di distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni professionali senza far luogo al cumulo è meramente residuale ed è una strada percorribile soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito; la domanda di pagamento dei compensi può essere proposta «dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura», espressione complessivamente da intendere, come si è detto, nel senso che la «decisione della causa» è il provvedimento conclusivo che definisce l’intero procedimento (Cass. 21 dicembre 2007, n. 27137), ma l’azione è proponibile anche in caso di prestazioni relative a giudizi non compiuti per ragioni processuali oppure a giudizi giunti regolarmente a termine ma non compiuti dal professionista per revoca o rinuncia al mandato o anche a giudizi definiti con transazione (Cass. Sez. U n. 4247 del 19/02/2020).
D eclinando la sua competenza funzionale, la Corte d’appello non ha correttamente applicato i suindicati principi, sicché l’ordinanza deve essere cassata limitatamente alla statuizione di incompetenza sulla domanda di liquidazione dei compensi nei giudizi iscritti al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Milano e n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO della Corte d’appello di Milano.
Per la liquidazione dei compensi in questi due giudizi è, dunque, stabilita, la competenza della Corte d’appello di Milano, dinnanzi a cui le parti devono essere rimesse, con assegnazione dei termini di legge per la riassunzione.
Per la restante parte, il ricorso è rigettato.
S tatuendo in merito, la Corte d’appello di Milano regolerà anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa l’ordinanza impugnata nella sola statuizione relativa ai giudizi iscritti al n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO del Tribunale di Milano e n. RG NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO della Corte d’appello di Milano, dichiarando, quanto agli stessi, la competenza funzionale della Corte d’appello di Milano dinnanzi a cui rimette le parti, con riassunzione nei termini di legge;
rigetta per la restante parte il ricorso;
spese al merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’11 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME