Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23576/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec;
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Bologna n. 227/2023, depositato il 26 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato il 11 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto alla Corte d’appello di Bologna l’equa riparazione, ai sensi
della l. 89/2001, per l’irragi onevole durata di un processo civile celebratosi avanti al Tribunale di Ferrara in primo grado ed avanti alla Corte d’appello in secondo grado, processo che ha avuto una durata eccessiva.
Con decreto datato 23 gennaio 2023, comunicato il giorno successivo, il Consigliere monocratico della Corte accoglieva parzialmente il ricorso, accordando alla Tani euro 3.734 per equa riparazione, ritenendola ‘soccombente’ nel processo presupposto.
-Il decreto ‘monocratico’ era opposto dalla ricorrente .
La Corte d’appello di Bologna, con decreto n. 227/2023, depositato il 26 giugno 2023, in parziale riforma di quello monocratico, ha riconosciuto alla ricorrente euro 5.600 a titolo di equa riparazione e, per la fase di opposizione, euro 1.000 per compensi, oltre ad euro 27 per esborsi.
-Avverso tale decreto, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Ministero della giustizia ha depositato ‘atto di costituzione’ al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. dell’art . 2233 cod. civ. e del d.m. Giustizia n. 55/2014 – Art. 360, n. 3 cod. proc. civ. La Corte d’appello ha ritenuto di applicare una riduzione del 50% ulteriore rispetto ai valori minimi di tariffa, che già prevedono il dimezzamento rispetto all’importo minimo previsto . Così pervenendo – dopo avere affermato di applicare l’aumento di cui all’art . 4, comma 1 bis, ovvero quello previsto per la predisposizione PCT – ad un importo omnicomprensivo di euro 1.000. Tale duplice dimezzamento applicato dalla Corte territoriale conduce a liquidare un importo
largamente inferiore ai compensi previsti dalla tabella n. 12, ovvero quella per i procedimenti contenziosi in Corte d’appello , sulla base dell’importo risarcitorio accordato nel decreto .
1.1. -Il motivo è fondato.
In tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria, rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all’interno della categoria dei professionisti (Cass., Sez. II, 22 agosto 2023, n. 24993). Il giudice, nel procedere alla liquidazione dei compensi in favore del ricorrente, non può quindi scendere al di sotto dei minimi tariffari.
Nel caso di specie, con l’impugnato decreto la corte di merito ha riconosciuto un importo di euro 5.600,00 per l’equo indennizzo.
Applicando le tabelle (d.m. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di cassazione scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000 – Valori minimi tariffari), si ottiene un valore per compensi tabellare minimo di euro 2.906,00 (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00; Fase decisionale, valore minimo: € 956,00) cui va aggiunto l’aumento per la redazione degli atti con modalità ipertestuali di cui all’art. 4, co. 1 bis, del d.m. n. 55/2014, per cui risulta la violazione dei minimi in relazione all’importo complessivo liquidato di euro 1.270,00 per compensi, considerando congiuntamente sia la fase monitoria che quella di opposizione.
2. -Il ricorso è dunque fondato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art . 384,
comma 2, cod. proc. civ. con la cassazione del decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese della fase di merito.
Per la fase di merito unitariamente intesa vengono liquidati in euro 3.800,00, oltre euro 92,76 per esborsi, al rimborso spese generali (15%), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e della serialità del contenzioso, aumentando il compenso tabellare minimo ex art. 4, co. 1 bis, del d.m. n. 55/2014 per la redazione degli atti con modalità ipertestuali.
Analogamente si dispone per le spese di questo giudizio di legittimità come da dispositivo, incrementando il compenso tabellare minimo per l’utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell’ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis), con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese della fase d’opposizione, condannando il Ministero della giustizia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre euro 92,76 per esborsi, al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Condanna il ministero al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.300,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione