Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1530 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 16255-2021 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis ;
— controricorrente — avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/01/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, la sig.ra COGNOME NOME chiedeva alla Corte di Appello di Perugia che venisse dichiarata, in relazione
ad un procedimento civile ordinario instaurato contro la medesima e protrattosi complessivamente per circa otto anni per un solo grado di giudizio, la violazione dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par.1.
Con decreto n. 360/2018, la Corte di Appello di Perugia, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda di equa riparazione avanzata dalla sig.ra COGNOME NOME, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -costituitosi in giudizio -al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.458,00, per danno non patrimoniale oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8,00 per esborsi e in complessivi euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori e con distrazione in favore del procuratore.
La Corte di Cassazione, adita dall’istante, con ordinanza n. 9777/2019 cassava il suddetto decreto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Riassunta la causa, la Corte territoriale, con decreto n. 2/2021 pubblicato il 05/01/2021, condannava il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di euro 4.166,67 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo e liquidava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore RAGIONE_SOCIALE ricorrente e poste a carico dell’amministrazione soccombente, come segue: euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio cassato; euro 893,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
Avverso il decreto n. 2/2021 RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia ricorre in cassazione la sig.ra COGNOME NOME con un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo di gravame, così rubricato ‘ Violazione e/o falsa applicazione di legge -art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018 ‘, la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui non sono stati liqu idati i compensi dell’originario giudizio e di quello di riassunzione per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. c, D.M. 55/14. Deduce la ricorrente che il compenso per la suddetta fase (che comprende l’esame degli scritti o documenti delle altre parti) avrebbe dovuto essere nella specie liquidato in presenza RAGIONE_SOCIALE costituzione del RAGIONE_SOCIALE. In conseguenza di ciò, la liquidazione di euro 915,00 per compensi relativi a ciascuna per le due fasi del giudizio di merito risulta inferiore ai minimi tariffari stabiliti dalla Tabella n. 12 del D.M. 55/14 relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, laddove i compensi professionali minimi avrebbero dovuto determinarsi nel modo seguente: euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisionale. Questa omissione determina la lesione dell’art. 2233 c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso del professionista deve essere almeno adeguato all’importanza dell’opera prestata e al decoro RAGIONE_SOCIALE sua professione.
La ricorrente precisa che non è contestata la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità -pari ad euro 893,00 -in quanto conforme alle tariffe minime di cui al D.M. n. 55/2014 per i procedimenti di legittimità.
-
Atteso che il RAGIONE_SOCIALE si è costituito nel giudizio di merito e che, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase i struttoria rientra anche ‘l’esame degli scritti o documenti delle altre parti’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 2308 del 06/02/2015), le deduzioni RAGIONE_SOCIALE ricorrente colgono nel segno. In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, che si traduca, nei termini anzidetti, nell’esame degli scritti avversari e dei provvedimenti giudiziali emessi, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso RAGIONE_SOCIALE relativa fase (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019).
Questa Corte ha riconosciuto in suoi precedenti, indicati anche dalla ricorrente in ricorso e in memoria, che la fase di trattazione RAGIONE_SOCIALE causa ‘è in ogni caso ineludibile” (così in motivazione Cass. n. 164/2022; 27.8.2019, n. 21743; 3.12.2019, n. 31559; 31.12.2019, n. 31558, 3.12.2019, n. 31557),
addirittura a prescindere dalla costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE controparte, posto che, in materia di spese di giustizia, ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria rileva anche l’esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all’istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr. Cass. 2.10.2020, n. 20993).
Nella liquidazione delle spese censurata manca dunque il compenso per la fase istruttoria, ammontante a euro 283,50 per le due fasi di giudizio, che ha comportato una liquidazione delle spese di lite, secondo quanto dedotto, in violazione dei minimi tariffari e dunque delle norme denunciate.
3.Consegue a quanto sopra l’accoglimento del ricorso, la cassazione in parte qua del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 2/2021 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., la decisione RAGIONE_SOCIALE causa nel merito nel senso che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente dichiarato si antistatario, dell’importo di euro 1.198,50, comprensivo di euro 283,50 la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 360/2018, e parimenti di euro 1.198,50, comprensivo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto in questa sede impugnato, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
-In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE causa, nonché delle attività espletate;
P.Q.M.
la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa -nei limiti di cui in motivazione – il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia n. 2/2021 del 5/01/2021; condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del procuratore RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dichiarato si antistatario, dell’ ulteriore importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Perugia n. 360/2018, e parimenti dell’ ulteriore importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi
con il decreto in questa sede impugnato, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Liquida le spese del presente giudizio in euro 893,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi. Spese di lite anche in questo caso distratte.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Seconda