Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3702 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3702 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9547/2020 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c., deceduto,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, -controricorrente- nonché contro
STARITA GENNARO,
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4115/2019 depositata l’1.8. 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e il geometra NOME COGNOME evocavano davanti al Tribunale di Torre Annunziata il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento, deducendo
di aver prestato in suo favore attività professionale, rispettivamente patrocinio legale e difesa tecnica, in plurimi giudizi civili (segnatamente, un ATP e sette giudizi civili, di cui uno effettivamente iniziato davanti al Tribunale di Napoli e sei solo preparati), promossi dall’Amministrazione comunale nei confronti degli autori della costruzione di edifici sul suolo demaniale, al di sotto del quale erano collocati i cosiddetti Cisternoni Romani degli Spasiani. Pertanto, gli attori domandavano, previa disapplicazione dell’atto di revoca degli incarichi conferiti dal RAGIONE_SOCIALE, in quanto illegittimo, la liquidazione degli onorari professionali maturati.
Costituitosi, il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento contestava sia l’ an che il quantum della pretesa vantata dagli attori.
Con la sentenza n. 3082/2014, il Tribunale di Torre Annunziata, disattesa la domanda del geometra e rilevata la legittimità della revoca dell’incarico, accoglieva parzialmente la domanda del l’AVV_NOTAIO .
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano appello e nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE di Sorrento, che proponeva impugnazione incidentale, con la sentenza n. 4115/2019 pubblicata in data 1.8.2019, la Corte d’Appello di Napoli respingeva entrambi i gravami e confermava la pronuncia impugnata.
2.L ‘AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro censure, mentre il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento ha resistito con controricorso.
Il geometra NOME COGNOME è rimasto intimato.
All’esito della camera di consiglio del 5/2/2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che, essendosi verificato il decesso del ricorrente NOME COGNOME, il quale si difendeva personalmente, pur non dovendosi dichiarare in sede di legittimità l’interruzione, sussisteva la necessità di avvisare gli eredi personalmente della fissazione di udienza
per l’eventuale nomina di un altro difensore (ex Cass. sez. un. 16.1.2006 n. 466).
Si è, quindi, ripetutamente tentato di dare avviso agli eredi di NOME COGNOME collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio, ma la notifica non è andata a buon fine. La vedova e i due figli del defunto hanno fatto pervenire la loro rinuncia all’eredità di NOME COGNOME, ed esula dai compiti di questa Corte l’effettuazione di ricerche di altri parenti chiamati a succedere (cfr. Cass. 7.2.2026 n. 2702, punto 1).
2.In via preliminare deve essere anche respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di sinteticità e di chiarezza sollevata dal controricorrente.
Si devono condividere i rilievi circa la lunghezza esagerata (53 pagine) e la tecnica redazionale del ricorso, per i lunghi e ripetuti richiami per indice ai documenti prodotti e la mancanza di linearità nella successione degli argomenti, che certamente non giovano alla chiarezza e determinano la frammentarietà e la scarsa intellegibilità di alcuni passaggi; comunque, si ritiene di dover esaminare nel merito i singoli motivi proposti, nei limiti in cui essi consentono di comprendere il contenuto oggettivo delle censure.
3.Con il primo motivo, il ricorso denunzia, in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3), 4) e 5) c.p.c., la violazione degli articoli 112, 101, 115, 116, 132, 167, 329, 345, 276 e 277 c.p.c., nonché degli articoli 10, 14, 15 e 568 c.p.c., degli articoli 2907, 2909 e 2697 c.c. e degli articoli 5, 6, 13, 11, commi 2° e 3° del D.M. n. 127/2004.
Si censura il capo terzo della sentenza impugnata, con il quale sono stati respinti i primi tre motivi dell’appello principale di NOME COGNOME (che erano volti a ottenere l’applicazione ai compensi professionali richiesti degli scaglioni corrispondenti al valore degli immobili rivendicati dal RAGIONE_SOCIALE di Sorrento patrocinato, costruiti su area demaniale, e all’ammontare del risarcimento dei danni richiesti dal RAGIONE_SOCIALE medesimo per l’occupazione senza titolo di tale area), e con il quale è stato respinto
l’appello incidentale dell’ente pubblico (che era, invece, inteso ad ottenere l’applicazione dello scaglione tariffario del D.M. n. 127/2004 per le cause di valore indeterminabile sulla base della delibera di incarico, di cui alla determina dirigenziale n. 1268/2008).
Ci si duole che la Corte distrettuale, confermando gli importi dei compensi già liquidati in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME dal giudice di primo grado (per il procedimento di accertamento tecnico preventivo del Tribunale di Torre Annunziata, poi dichiarato estinto per rinuncia, per il giudizio di merito avviato presso il Tribunale di Napoli e per i sei giudizi di merito per i quali il professionista aveva predisposto gli atti di citazione senza però procedere alla loro notificazione per l’intervenuta revoca del mandato), abbia applicato il criterio della proporzionalità -adeguatezza dell’art. 6 commi 2 e 4 del D.M. n.127/2004; si sostiene dovesse essere applicato il criterio posto dagli articoli 10, 14, 15 e 568 c.p.c., del riferimento al valore specificato delle domande avanzate. Si evidenzia la mancanza di contestazioni specifiche da parte del RAGIONE_SOCIALE di Sorrento sul valore delle domande proposte per suo conto dall’AVV_NOTAIO COGNOME in quei giudizi, da ritenere ormai coperto da giudicato interno; inoltre, si sostiene l’ applicabilità del criterio dell’art. 6 commi 2° e 4° del D.M. n. 127/2004 solo in cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non quando il valore sia in concreto dichiarato, dovendosi in quel caso utilizzare i parametri degli articoli 10 e 14 c.p.c.
Ulteriormente ci si duole della motivazione insufficiente, contraddittoria e meramente apparente, che sarebbe stata fornita sul punto dalla Corte distrettuale.
3.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la motivazione insufficiente, non essendo tale vizio più censurabile dopo la riforma dell’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. da parte dell’art. 54 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n.
134 . E’ altresì inammissibile nella parte in cui pretende di sostenere l’esistenza di una contestazione o di una non contestazione in termini diversi da quelli eseguiti dal giudice di merito, essendo il relativo accertamento funzione del giudice di merito (Cass. 28.10.2019 n.27490; Cass. 7.2.2019 n. 3680).
3.2.Per il resto, la sentenza si sottrae a tutte le critiche del ricorrente.
La Corte distrettuale alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata ha evidenziato come il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento, costituendosi nel giudizio di primo grado, avesse preso specifica posizione in ordine al valore della controversia dichiarato dall’attore nel libello introduttivo, contestandolo; ciò, indicando che il procedimento ex art. 696 c.p.c. si era estinto per rinuncia del RAGIONE_SOCIALE e pertanto il valore delle domande preannunciate non poteva offrire alcun serio e concreto riscontro in merito a presunti vantaggi/risultati ottenuti dal RAGIONE_SOCIALE e all’esatta determinazione del valore della lite, da configurarsi pertanto come indeterminabile. Il giudice di secondo grado ha poi indicato che il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento aveva sottolineato che nella citazione introduttiva del giudizio di merito, effettivamente promosso davanti al Tribunale di Napoli, non era stato riportato alcun valore preciso e determinato utilizzabile ex art. 10 c.p.c., e che gli altri atti di citazione -predisposti dall’AVV_NOTAIO ma non notificati- non avevano prodotto alcun vantaggio al RAGIONE_SOCIALE.
Ulteriormente la Corte partenopea ha evidenziato che il principio di non contestazione esonera dall’onere della prova, ma non dà luogo alla formazione di una prova legale, per cui gli esiti della sua applicazione sono comunque soggetti all’apprezzamento del giudice, che ha ritenuto di dover rapportare il compenso all’attività difensiva effettivamente svolta dal professionista, tenendo conto del principio di proporzionalità -adeguatezza, posto dall’art. 6 commi 2 e 4 D.M. n.127/2004.
Quindi, in applicazione del criterio dell’art. 6 commi 2° e 4° del D.M. n. 127/2004, avendo il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento rinunciato al procedimento di
accertamento tecnico preventivo dando luogo alla sua estinzione per l’inutilità della procedura, la Corte distrettuale ha ritenuto corretta l’applicazione dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di particolare importanza nei minimi tariffari stabiliti nella determina dirigenziale n. 1268/2008.
La Corte distrettuale ha poi confermato le liquidazioni del giudice di primo grado, in applicazione del criterio dell’art. 6 commi 2° e 4° del D.M. n. 127/2004, per la prevalenza di tale ultimo criterio rispetto a quello del riferimento al valore delle domande proposte, invocato dall’appellante, ai fini di adeguamento del compenso all’opera effettivamente svolta dal professionista e all’utilità della stessa.
A fronte di questo contenuto della pronuncia, è infondato il rilievo relativo all’asserita violazione del giudicato che si sarebbe formato sul valore delle cause alle quali si riferiva la domanda di pagamento dei compensi: in ragione dei tre motivi di appello principale e dell’appello incidentale, doveva ritenersi ancora oggetto di contestazione e devoluta al giudice di secondo grado la questione del valore delle cause e degli scaglioni delle tabelle forensi a esse applicabili, con esclusione di qualsivoglia giudicato interno sul punto.
Infondata è anche la tesi che il principio di proporzionalità -adeguatezza dell’art. 6 commi 2 e 4 del D.M. n.127/2004 non potesse trovare applicazione nel caso in esame perché nelle cause patrocinate sarebbero state avanzate domande di valore esattamente determinato.
Infatti è acquisito che, nei rapporti tra AVV_NOTAIO e cliente, diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, sussiste sempre la possibilità di adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito (Cass. 31.5.2010 n. 13229; Cass. 8.2.2012 n. 1805; Cass. 12-72018 n. 18507; di recente, Cass. 26.5.2025 n. 14021, non massimata,
pag.5). Come evidenziato nei precedenti, tale interpretazione risponde al l’esigenza di osservare quel ‘ principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di AVV_NOTAIO n ell’opera professionale effettivamente prestata ‘ che le Sezioni Unite ( 11.9.2007 n. 19014) hanno ritenuto desumibile dall’inter pretazione sistematica delle disposizioni, suggerendo di fare riferimento al criterio del decisum integrato da quello del disputatum, senza che tra loro ci sia effettiva antinomia.
In conclusione, il riferimento contenuto nell’art. 6 citato al valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l’ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e vi sia corrispondenza tra disputatum e decisum . Se la domanda è accolta solo parzialmente, o non è accolta, si impone sempre un adeguamento degli onorari all’effettiva portata della controversia che è espressa dal decisum .
Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, l’indagine cui è tenuto il giudice consiste nel verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il legale abbia esagerato la misura della pretesa azionata, in evidente sproporzione rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita. In tal caso il compenso preteso non può essere considerato corrispettivo della prestazione espletata, stante la sua obiettiva inadeguatezza rispetto all ‘ attività svolta (oltre ai precedenti già citati, Cass. n. 28.3.2013 n. 7807; Cass. n. 11-72006 n. 15685).
Quindi, nella fattispecie la sentenza impugnata ha legittimamente svolto l’indagine che andava compiuta, dandone conto in modo concreto e logico, con motivazione che non può certo dirsi meramente apparente, per cui anche sotto questo profilo il primo motivo infondato.
4. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce: a) in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 132, comma 2°, nn. 3) e 4), 112, 85, 276, comma 2°, e 277, comma 1° c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata extra petita sulla divergenza tra gli istituti della revoca e del recesso della P.A. e sull’inesistenza della revoca del mandato del 2010; b) in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c., l’omessa pronuncia sulla chiesta disapplicazione della determina dirigenziale n. 1517 del 16.11.2010 con violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 276, comma 2° e 277, comma 1° c.p.c., nonché dell’art. 5 L. 20.3.1865, n. 2248, degli articoli 21quinquies , sexies , septies , octies della L.n. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., nonché degli articoli 1, 3, 7 e 8 della L. n. 241/1990.
Si censura il capo della sentenza impugnata che ha respinto il quinto e il sesto motivo dell’appello principale, con il quale la Corte distrettuale ha confermato la legittimità della delibera della Giunta comunale n.172/2010 e della revoca dell’incarico professionale disposta con la determina dirigenziale n. 1517/2010 del 17.11.2010 e, quindi, la correttezza della determinazione compiuta dal giudice di primo grado dei compensi dell’AVV_NOTAIO COGNOME fino alla sua comunicazione, e non fino alla comunicazione di rinuncia all’incarico del 12.6.2012.
Si duole il motivo, per quel che è dato comprendere dalla prospettazione priva di linearità, oltre che di un non meglio chiarito vizio di motivazione, del fatto che la Corte distrettuale non si sia pronunciata sulle richieste di accertamento dell’inesistenza della revoca dell’incarico del 17.11.2010 e di disapplicazione della stessa ex art. 5 della L. n. 2248/1865; ciò, confondendo la revoca, che in campo amministrativo è atto autoritativo diretto a privare di effetti un atto amministrativo precedente, con il recesso, che invece porta allo scioglimento di un rapporto contrattuale sul piano privatistico; inoltre, non tenendo conto che la difesa svolta in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE, imperniata sulla negazione della conclusione del
contratto di patrocinio e delle procure-mandato, era incompatibile con la prospettazione di una revoca di incarico sopravvenuta.
4.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento, pur avendo sostenuto nel giudizio di primo grado che non sarebbe stato concluso alcun contratto di patrocinio dopo la determina dirigenziale di incarico n. 1268/2008, non ha poi contestato in sede d’impugnazione il conferimento delle procure conseguenti; inoltre, fin dal giudizio di primo grado ha sostenuto di avere revocato con la determina dirigenziale n.1517/2010 il mandato all’AVV_NOTAIO, colpevole di avere intrapreso la causa del Tribunale di Napoli senza essere stato preventivamente autorizzato dall’ente pubblico, malgrado la diffida a non farlo ricevuta preventivamente. Quindi, diversamente da quanto prospettato dal motivo, la posizione difensiva del RAGIONE_SOCIALE era, nella sostanza, nel senso dell’avvenuto conferimento dell’incarico al professionista.
Ne consegue che esattamente la Corte distrettuale ha riconosciuto che il RAGIONE_SOCIALE ben poteva revocare l’incarico professionale all’AVV_NOTAIO COGNOME, in forza della previsione dell’art. 1722 c.c. in tema di mandato e dell’art. 1724 c.c., che collega la revoca tacita alla nomina di un nuovo mandatario; sul piano del rapporto coi terzi, esattamente ha richiamato l’art. 1396 c.c. che stabilisce la libera revocabilità della procura, richiedendone la pubblicità ai soli fini dell’opponibilità ai terzi; legittimamente ha rilevato che la facoltà di recesso dell’ente pubblico dal rapporto di prestazione d’opera intellettuale, in cui rientra il contratto di patrocinio (in tal senso Cass. 9.1.2020 n. 185), ben poteva essere esercitata ex art. 2237 c.c., evidentemente attraverso l’avvenuta comunicazione all’AVV_NOTAIO della determina dirigenziale n. 1517/2010 del 17.11.2010, equivalente sul piano contrattuale privato a manifestazione della volontà di recedere.
Ulteriormente, il giudice di secondo grado ha richiamato in modo corretto l’art. 7 legge n.794/1942, laddove stabilisce che per le cause iniziate ma non compiute, ovvero nel caso di revoca della procura, o di rinuncia alla stessa, il cliente deve all’AVV_NOTAIO gli onorari corrispondenti all’opera prestata, come peraltro desumibile anche dall’art. 2237 c.c. che deroga, in quanto norma speciale, alla disciplina generale del contratto d’opera (vedi Cass. 9.1.2020 n. 185); legittimamente ha altresì ricordato che, in base all’art. 85 c.p.c., il legale revocato, o rinunciante, continua a rappresentare la parte in giudizio fino alla sua sostituzione con altro professionista per garantire la continuità del processo, ma non ha diritto di compiere atti nell’interesse del cliente dopo la revoca del mandato, o la rinuncia allo stesso.
E’ evidente che la Corte distrettuale, ritenendo valida la revoca dell ‘incarico , ha implicitamente respinto le domande del ricorrente di disapplicazione della determina dirigenziale n. 1517/2010 del 17.11.2010 e di accertamento dell’inesistenza della revoca e non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge lamentate.
5. Il terzo motivo deduce , ai sensi dell’art. 360, comma 1°, nn . 3) e 4) c.p.c., la violazione degli articoli 112, 132, comma 2°, n.3) c.p.c., 115, 116, 167 e 183, comma 5° c.p.c., censurando il capo 7 dell’impugnata sentenza, con il quale la Corte distrettuale ha respinto l’appello sulla decorrenza e sulla misura degli interessi relativi ai compensi professionali liquidati. Si evidenzia che il giudice di secondo grado, nel respingere la censura volta a ottenere gli interessi dalla domanda anziché dalla sentenza, abbia omesso di pronunciarsi sulla parte del motivo che era volta a ottenere gli interessi di mora ai sensi degli articoli 2 lett.c e 5 D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come richiesto all’udienza ex art. 183 c.p.c. del giudizio di primo grado del 3.7.2013, nelle conclusioni di primo grado e nell’atto di appello.
5.1.Il motivo è fondato, in quanto effettivamente il motivo di appello riguardava il riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e sul punto il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c. Non può ritenersi che si verta in ipotesi di rigetto implicito, pronunciato nel riconoscere gli interessi legali dalla data della sentenza e senza conto dell ‘incidenza dei termini di pagamento previsti dall’art. 4 D. Lgs. 231/2001 sulla domanda relativa alla decorrenza degli interessi; infatti, neppure al fine della determinazione della decorrenza degli interessi la Corte territoriale ha esaminato la questione dell’applicabilità al contratto in questione del D.Lgs. 231/2001. Ciò, in violazione del principio secondo il quale la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 si applica , sulla scorta delle definizioni contenute nell’art. 2 lett. a) e lett. c), anche ai contratti d’opera professionale tra liberi professionisti e pubbliche e amministrazioni e, perciò, tra il professionista e l’ente pubblico territoriale; però, la spettanza degli interessi moratori non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall’art. 3 del decreto legislativo, che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (Cass. 31.10.2019 n. 28151).
Ne consegue che il giudice del rinvio dovrà accertare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, sia con riguardo all’ammontare determinato ex art. 5, sia tenendo conto della decorrenza ex art. 4 sulla base della decorrenza che era stata richiesta dal professionista.
6.Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 84, 201, 112, 132, comma 2°, n. 3), 115, 116 e 167 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 4) c.p.c. Il motivo censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di condanna del RAGIONE_SOCIALE di Sorrento al pagamento
del compenso in favore del geometra NOME COGNOME, nominato CTP dal RAGIONE_SOCIALE di Sorrento nel procedimento di accertamento tecnico preventivo da parte dell’AVV_NOTAIO, per mancanza di un contratto scritto di incarico dell’ente pubblico con il necessario impegno di spesa. Sostiene il ricorrente che egli avrebbe avuto facoltà di nominare il CTP per il RAGIONE_SOCIALE di Sorrento, in base al combinato disposto degli articoli 84 e 201 c.p.c., senza la necessità di un incarico scritto con impegno di spesa.
6.1. motivo è inammissibile, per difetto di interesse, non individuando il motivo il titolo in forza del quale il ricorrente avesse diritto a far valere un preteso credito di NOME COGNOME, che in questo grado è rimasto intimato.
7.In conclusione, è accolto soltanto il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto. Il giudice del rinvio farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto, provvedendo anche sulle spese processuali del giudizio di legittimità in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, il 5.2.2026
La Presidente Linalisa COGNOME