Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4218 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13020/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato da sé stesso;;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo n. 230/2022, depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., basato su tre motivi, contro l’ ordinanza del Giudice di pace di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stato revocato il decreto
ingiuntivo, chiesto e ottenuto dall’AVV_NOTAIO nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento dei compensi professionali relativi alla difesa di detta cliente in una causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Palermo. Con il ricorso il legale chiese l’ingiunzione per la somma pari a quella liquidata, a carico del soccombente, con la sentenza del Tribunale di Palermo, che aveva definito la lite vittoriosamente per la propria assistita.
Il Giudice di pace ha ritenuto che la controversia, proposta con il rito ordinario, dovesse definirsi con il rito speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011. Quindi ha disposto il mutamento del rito e poi ha definito la causa nel senso sopra indicato, ponendo le spese di lite a carico RAGIONE_SOCIALE‘ingiungente, in base al rilievo che, dopo il deposito del ricorso, ma prima RAGIONE_SOCIALEa sua emissione, l’ingiunto aveva pagato la sorte dovuta in base al provvedimento.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza del ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del d. lgs. 150 del 2011, RAGIONE_SOCIALE‘art. 702 -bis c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 794 del 1942, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
L’ordinanza impugnata è censurata , fra l’altro , per avere disposto il mutamento del rito in difetto dei presupposti normativi. Si sostiene
da parte del ricorrente che il ricorso per ingiunzione non riguardava una parcella vidimata dal RAGIONE_SOCIALE per attività difensiva svolta dinanzi al giudice di pace. La domanda monitoria concerneva, invece, spese giudiziali liquidate da un diverso giudice a carico del soccombente e in favore del proprio cliente, vittorioso nella causa patrocinata dall’attuale ricorrente, non rientrando l’ipotesi nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011.
Il motivo è manifestamente fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe censure di cui ai restanti motivi.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis , «Le controversie previste dall’articolo 28 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 645 del Codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale».
La norma configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari di avvocato, una vera e propria competenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario adito per il processo in cui l’avvocato ha prestato la propria opera, seppure non inderogabile (Cass. n. 3354/2024).
Si riconosce che la procedura prevista dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 è applicabile ai procedimenti avanti il giudice di pace (Cass. n. 8929/2023, n. 19905/2023; n. 19710/2024), sempre che la
domanda sia riferita a competenze relative a controversia instaurata dinanzi a quel giudice.
Nel caso in esame la situazione è diversa.
Il giudice di pace fu investito, con ricorso per decreto ingiuntivo, di una domanda di pagamento in relazione a compensi per attività difensiva svolta davanti al Tribunale (i compensi furono richiesti in misura pari a quelli liquidati con la sentenza in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e a carico del soccombente).
Insomma, si trattava di una domanda di pagamento di compensi in relazione a lite definita da un diverso giudice. Il problema RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del rito previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011 si poneva semmai con riferimento al Tribunale di Palermo, e non al giudice di pace, evidentemente adito in base al criterio del valore. Il giudice di pace, pertanto, avrebbe dovuto decidere la causa con il rito ordinario, non rientrando la controversia proposta dinanzi a lui nell’ambito di quelle da decidere con il rito previsto dall’art. 14 del d. lgs. n. 150.
Sono assorbiti gli altri motivi (il secondo, riguardante il difetto di motivazione, il terzo la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite).
Pertanto, la pronuncia impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvia la causa al Giudice di pace di Palermo, in persona di altro magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di cassazione, in data 18 novembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME