Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35665 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35665 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 16457/2020 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrenti –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dr. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, controricorrente
avverso il decreto nr 130/2020 pronunciato in data 6/3/2020 dal Tribunale di Latina; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Latina, con decreto del 6/3/2020, ha rigettato il reclamo proposto dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto del giudice delegato al Fallimento di RAGIONE_SOCIALE che aveva liquidato la somma di € 27.842,80 ciascuno, oltre accessori di legge, a titolo di compenso maturato per l’attività professionale svolta quali difensori del la procedura nel giudizio ex art. 146 l.fall., 2394 bis e 2407 cc, promosso dal curatore contro amministratori e sindaci della società fallita, nonché contro l’amministratore giudiziario, conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma, non appellata, di rigetto della domanda e compensazione delle spese tra le parti
Il tribunale pontino ha rilevato :a) che il G.D, contrariamente a quanto affermato dai reclamanti, non era andato al di sotto dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, avendo applicato il compenso minimo € 12.678 – previsto dalla tabella per le controversie sino ad € 520.000 con incremento, nella misura del 10% per gli scaglioni successivi, spiegando la ragione di tale scelta discrezionale ; b) che , quanto all’ulteriore aumento per il numero delle parti convenute, il G.D aveva correttamente ritenuto congrua la maggiorazione complessiva del 50%, tenendo conto non del numero assoluto dei soggetti convenuti in giudizio, ma delle omogenee posizioni processuali di cui erano portatori a seconda delle cariche sociali ricoperte.
3 NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Fallimento ha resistito con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112 c.p.c., per aver il Tribunale di Latina omesso di pronunciare su tre dei cinque motivi del reclamo, con i quali essi avevano lamentato la violazione di specifiche disposizioni del D.M.55/2014 nelle quali era incorso il G.D., consistite : a) nel considerare l’esito infausto del giudizio alla stregua di fattore di decremento del compenso rispetto al valore medio tariffario ; b) nel ritenere che la compresenza di due difensori costituisse motivo sufficiente per ridurre lo standard medio di applicazione dei parametri c) nel sovrapporre il criterio incrementale della pluralità delle parti con quello riconducibile alla complessità della controversia. I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione da parte del Tribunale di Latina delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 D.M. 55/2014 e 2236 c.c. in materia di giusto compenso in quanto, essendo l’obbligazione dell’avvocato di mezzi e non di risultato, non vi sarebbe spazio per la riduzione del compenso avuto riguardo all’esito della controversia che, peraltro, presentava questioni peculiari e complesse, come riconosciuto dal Tribunale di Roma nel motivare la statuizione di compensazione delle spese. Sempre secondo quando sostenuto dai professionisti, il decreto avrebbe errato nell’affermare che la compresenza di due difensori giustificasse il minor impegno da parte di ciascuno di essi con conseguente discostamento dai valori medi tariffari in quanto, ai sensi dell’art. 8 D.M. citato, quando incaricati della difesa sono più avvocati ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente al pieno compenso per l’opera prestata. Infine, incongrua contraddittoria, ed in ogni caso non rispettosa del dettato normativo, sarebbe a giudizio dei ricorrenti, la sovrapposizione del criterio incrementale della pluralità delle parti con quello riconducibile alla complessità della controversia.
3 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
3.1 Non sussiste il dedotto vizio di omessa pronuncia sui tre motivi di reclamo, in quanto il Tribunale di Latina ha escluso che ricorressero le denunciate violazioni degli artt. 4 comma 2 e 6 del DM n. 55/2014, là dove: 1) ha esplicitamente confermato la determinazione compiuta dal G.D del compenso, liquidato (per ciascun avvocato , secondo quanto stabilito dall’art. 8 del D.M.) a partire dal minimo tariffario previsto dallo scaglione di riferimento (€ 520.000) poi maggiorato ai sensi de ll’art. 6 , valorizzando, quali elementi giustificativi dell ‘operata riduzione della base di partenza sino al massimo previsto dal 1° comma dell’art. 4 ( 50% del valore medio) da un lato l’esito negativo del giudizio e, dall’altro, la necessaria duplicazione dei costi derivante dal fatto che l’attività difensiva era stata svolta da due professionisti; 2) ha considerato l’elevato numero delle parti convenute nell’azione di responsabilità, chiarendo che l’aumento previsto dall’art 4, comma 2 del D.M. 55/2014 andava determinato in ragione delle posizioni processuali omogenee dei vari soggetti convenuti.
3.2 Quanto alle dedotte violazioni di legge, questa Corte ha ripetutamente affermato che: l’art. 2 233 c.c., nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione (cfr. Cass. nn. 29212/019, 34291/022); – il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell’aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (ancora Cass. n. 29212/019); l’unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari; la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di
avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. Cass 4720/2020 e 6110/2021) .
3.3 Nel caso di specie il tribunale ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la liquidazione del compenso a partire dal minimo tariffario, individuate, come si è appena detto, nell’esito infausto della controversia e, quindi, nei risultati ottenuti (parametro espressamente indicato dall’art. 4 comma 1 D.M. cit.) e nel fatto stesso che l’incarico fosse stato conferito a due professionisti con duplicazione di impegni e di costi e non ha mancato di applicare le maggiorazioni previste dagli artt. 4 comma 2 e 6 D.M.
3.4 Una volta escluso che il compenso sia stato determinato a partire da un valore al di sotto dei minimi tariffari o che non risultino indicati i fatti sui quali si è fondata tale scelta discrezionale, le censure svolte nella seconda parte del mezzo in esame (ove non ripetitive di quelle illustrate, più specificamente, nei due motivi successivi e delle quali fra breve si dirà) si risolvono nella inammissibile richiesta di una valutazione diversa da quella compiuta dal giudice del merito, insindacabile nella presente sede di legittimità.
4 Con il secondo mezzo, rubricato « violazione dell’art. 360 nr 4 e 5, con riferimento al capo afferente alla definizione di ‘ minimo’ » i ricorrenti sostengono che il Tribunale abbia illegittimamente applicato l’incremento per ogni fascia superiore a € 520.000 nella misura del 10% anziché in quella del 30% prevista dall’art 6 D.M citato, così scendendo sotto la soglia dei minimi tariffari.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 I giudici di merito hanno applicato al compenso base determinato nel minimo previsto dalle controversie fino ad € 520.000, una maggiorazione del 10% per ogni successivo scaglione.
4.3 Ora l’art. 6 del più volte citato D.M. così recita «1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a Euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da Euro 520.000,00 ad Euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a Euro 520.000,00; per le controversie da Euro 1.000.000,01 ad Euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad Euro 1.000.000,00; per le controversie da Euro 2.000.000,01 ad Euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad Euro 2.000.000,00; per le controversie da Euro 4.000.000,01 ad Euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad Euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad Euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad Euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia ».
4.4 Al riguardo questa Corte ha avuto modo di precisare che « dal complessivo contesto della norma emergono chiaramente due elementi: ossia la non obbligatorietà dell’incremento (“di regola” e “può”) e, soprattutto, il fatto che la percentuale non è fissa: può giungere “fino” al 30% (tetto massimo), ma può – evidentemente essere inferiore. Né’ appare ragionevole distinguere fra ultimo incremento (discrezionale) e incrementi precedenti (fissi), trattandosi di una distinzione che non trova base né letterale né logica nella norma; considerate pertanto la pregnanza del dato letterale e l’assenza di ragioni di ordine logico-sistematico deponenti in senso contrario, deve ritenersi che, in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 6, non incorre in violazione di legge il giudice che, liquidando le spese di lite per cause di valore superiore
a 520.000,00 Euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, fermo restando che risultano parimenti legittime le liquidazioni che applicano, per ciascun passaggio, l’incremento massimo del 30% » ( cfr Cass. nr 31347/2022 in motivazione).
Con il terzo motivo rubricato « violazione ex art 360 nr. 3 e 5 del capo afferente il parametro incrementale relativo alla pluralità delle parti » i ricorrenti evidenziano l’errore in cui sarebbe incorso il t ribunale nell’avere disposto l’aumento non « per ogni soggetto oltre al primo » , come previsto dall’art 4 comma 2 D.M. 55/2014, ma per ogni questione giuridica trattata, procedendo arbitrariamente ad una aggregazione di posizioni
5.1 Anche questo motivo è infondato.
5.2. L’art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone, al comma 2, che «quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti ». 5.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, tale disposizione, facendo esplicito riferimento a “soggetti” e non a “parti”, ha inteso rendere applicabile l’aumento per ognuno dei soggetti, aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni d’essi rappresentino una sola parte in senso proprio, così affidando alla discrezionalità del giudice (di regola) di tener conto del maggior lavoro, peraltro limitato dalla identità della posizione processuale, che ne deriva all’avvocato a riguardo di ognuno dei soggetti rappresentati e difesi oltre il primo, senza che un tale ulteriore impegno professionale risulti anche solo
attenuato dal fatto che i detti soggetti rappresentino una sola parte ( cfr Cass. 18047/2022)
5.3. E’ stato inoltre chiarito che in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all’art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata col D.M n. 55 del 2014, che consente, nell’ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti di aumentare il compenso prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice come si ricava dalla voce verbale “può”. il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 21496/2018, 461/2020 e 13595/2021).
5.4. Ebbene, è innegabile che il decreto impugnato abbia disposto l’aumento del compenso nella misura complessiva del 50% ben evidenziando le ragioni di tale incremento, calcolato non sulla base del dato assoluto rappresentato dal numero delle parti in causa ma da quello aggregato delle posizioni dei convenuti e dei terzi chiamati riconducibili a categorie omogenee
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000 per compensi oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 13 settembre