Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6897 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6897 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10156-2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ;
-resistente – avverso la sentenza n. 49/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositata il 14/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le memorie della controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. COGNOME COGNOME convenne in giudizio ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Palermo la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di € 738.108,08, a titolo di compensi professionali maturati per la difesa giudiziale dell’RAGIONE_SOCIALE, in un processo svoltosi in primo grado dinanzi al TAR Sicilia ed in appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, nonché nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal TAR Sicilia in favore della RAGIONE_SOCIALE, per somme asseritamente dovutegli.
Evidenziò che la difesa era stata svolta sino alla data del 28/6/2005, allorché l’RAGIONE_SOCIALE e la società avevano concluso una transazione, unitamente con l’RAGIONE_SOCIALE, ma senza la sua partecipazione, sicché, in assenza della rinunzia al vincolo di solidarietà ex art. 68 della legge professionale, aveva il diritto di richiedere il compenso ad entrambe le parti della transazione.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito con ordinanza del 20/5/2015 rigettò la domanda avanzata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ma condannò l’EAS al pagamento della somma di € 310.000,00 oltre interessi.
Avverso tale provvedimento ha proposto appello l’AVV_NOTAIO, cui hanno resistito entrambi gli appellati, avendo l’EAS proposto peraltro appello incidentale.
Interrotto il giudizio a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell’EAS, la Corte d’Appello con la sentenza n. 49 del 14 gennaio 2021 ha dichiarato inammissibile l’appello principale, ritenendo invece assorbito l’appello incidentale, in quanto riproposto subordinatamente al rigetto dell’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, per la messa in liquidazione coatta amministrativa della convenuta.
La Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie trovasse applicazione ratione temporis la previsione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 105/2011, che aveva sostituito il procedimento di cui agi artt. 28 e ss. della legge n. 794/1942.
A seguito della novella, il ricorso al procedimento sommario speciale di cui all’art. 14 è divenuto esclusivo, risultando preclusa sia la possibilità di agire in via ordinaria sia di avvalersi del sommario di cognizione di cui all’art. 702 bis c.p.c.
Inoltre, l’interpretazione giurisprudenziale era pervenuta alla conclusione che il procedimento sommario speciale fosse vincolante anche nel caso in cui per effetto delle contestazioni del cliente, sorga una controversia sull’ an del credito professionale.
Poiché nella fattispecie l’attore aveva agito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., l’ordinanza che aveva definito il processo in primo
grado, nonostante non fosse stato seguito il rito speciale di cognizione sommaria, era perciò da reputarsi solo ricorribile in cassazione, e non anche appellabile.
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso COGNOME sulla base di tre motivi.
L’EAS ha resistito ai soli fini della discussione orale.
L’altra intimata ha resistito con controricorso, illustrato da memorie.
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno, anche in relazione all’art. 112 c.p.c.
Si deduce che la Corte d’Appello ha deciso su di una questione che nessuna delle parti aveva posto, e ciò in quanto nessuna delle parti aveva sollevato obiezioni circa la correttezza del rito seguito in primo grado.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul tema dell’appellabilità dell’ordinanza, in relazione all’art. 324 c.p.c.
Si deduce che in sede di comparsa conclusionale il ricorrente aveva ampiamente argomentato circa l’appellabilità dell’ordinanza, ma il giudice di appello ha omesso di replicare alle tesi del ricorrente.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 quater c.p.c., e ciò in quanto alla luce dell’orientamento del giudice di legittimità, l’ordinanza emessa all’esito del sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale in composizione monocratica, è pacificamente appellabile.
I motivi, che per la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati, sono fondati.
E’ pacifico che nella fattispecie il ricorrente ha proposto in primo grado domanda nella forma del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., senza quindi avvalersi della previsione di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, così che il procedimento è stato trattato in primo grado e deciso in conformità delle regole dettate per il processo sommario di cognizione codicistico, e cioè con decisione del tribunale in composizione monocratica (cfr. sul punto la sentenza gravata a pag. 10, ove dà atto che non era stato seguito il rito sommario speciale di cui all’art. 14, scelta questa che sebbene, in ipotesi, foriera della nullità dell’ordinanza, non poteva incidere sulla inappellabilità della stessa).
La soluzione del giudice di appello di dichiarare l’inammissibilità del gravame, sul presupposto della sola ricorribilità dell’ordinanza, dovendo prevalere la specifica disposizione di cui all’art. 14 citato (secondo la formulazione applicabile prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022, non operante ratione temporis , rattandosi di procedimento già pendente alla data di entrata in vigore della novella) è erronea e contrasta con i principi affermati da questa Corte.
In primo luogo, rileva la Corte che secondo la propria costante giurisprudenza (Cass. n. 20293/2004) l’avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona costituitasi parte civile in un processo penale non può ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli
avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell’ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla stessa legge n. 794. Pertanto, il provvedimento decisorio dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una parte civile in un processo penale ha a tutti gli effetti natura di sentenza emessa in un ordinario giudizio di cognizione e quindi detto provvedimento è impugnabile solo mediante appello e non già mediante ricorso per cassazione (conf. Cass. n. 2945/1962).
Al riguardo è stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 19025/2016) il procedimento previsto dagli artt. 28 e ss. della l. n. 794 del 1942 per la liquidazione degli onorari di avvocato non è applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione (conf. Cass. n. 3671/1968).
Di recente è stato ribadito che la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art.
702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all’appello ex art. 702-quater c.p.c.; Cass. n. 6817/2021, in senso conforme anche Cass. n. 34501/2022; Cass. n. 19228/2024).
Le conclusioni raggiunte in materia di compensi per prestazioni giudiziali in materia penale devono poi estendersi anche all’attività difensiva resa in giudizi amministrativi, avendo sempre questa Corte affermato che non può trovare applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali (Cass. S.U. n. 25938/2018).
Orbene, atteso che l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta preclusa nella fattispecie la possibilità di invocare il regime processuale, anche impugnatorio, di cui al menzionato art. 14, essendo quindi erronea la soluzione del giudice di appello di far riferimento a tale ultima disciplina, a
fronte di un provvedimento che correttamente aveva definito il giudizio con l’ordinanza di cui all’art. 702 ter c.p.c.
Infatti, trattandosi di domanda che andava proposta nelle forme del processo ordinario di cognizione o in alternativa secondo le modalità di cui al procedimento sommario di cognizione, essendo all’evidenza una causa attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica, a fronte della scelta del ricorrente di avvalersi della previsione di cui all’art. 702 bis c.p.c., la decisione presa dal giudice di primo grado, oltre che palesarsi corretta quanto alla decisione monocratica, la rendeva però impugnabile ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. e cioè con l’appello, non essendo dato l’immediato ricorso in cassazione, che è limitato alle decisioni rese nelle controversie rientranti nella previsione di cui al menzionato art. 14 (per identica conclusione, in relazione alla controversia intentata dal professionista per il recupero ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dei compensi asseritamente maturati per attività difensiva in ambito tributario, si veda Cass. n. 19102/2019).
Va altresì ricordato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame
avverso l’ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito; Cass. n. 26347/2019; Cass. n. 4904/2018; Cass. n. 31431/2024).
Ne consegue che, anche a voler per ipotesi ritenere che la controversia fosse in astratto assoggettata alle previsioni di cui all’art. 14, l’erronea scelta del Tribunale di sottrarla all’applicazione del rito sommario speciale di cui al D. Lgs. n. 150/2011, rendeva la relativa decisione suscettibile di appello, prevalendo la forma adottata ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026
Il Presidente