Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28967 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28967 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4769/2023 proposto da:
NOME , rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma resa nel procedimento iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO e depositata l ‘ 11/02/2023.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 10/10/2023;
viste le conclusioni del P.M., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con le quali ha chiesto il rigetta del ricorso;
lette le memorie depositate da entrambe le parti.
Fatti di causa
Nel 2022 l’avvocato NOME AVV_NOTAIO conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la cliente NOME COGNOME per la liquidazione di compensi professionali per l’attività svolta nel suo interesse in una serie di cinque
processi tra di loro collegati, aventi ad oggetto la separazione dei coniugi, il divorzio, il giudizio di appello avverso la pronuncia nel giudizio di separazione, l’ opposizione a precetto, l’ esecuzione immobiliare, tutti svoltisi tra la convenuta e il di lei coniuge.
La convenuta eccepiva l’incompetenza del giudice adito, indicando come competente per tutte le cause la Corte di appello, sollevando, in aggiunta, altre eccezioni relative a sopravvenuti pagamenti.
L’adito Tribunale ha accolto -con l’ordinanza qui impugnata -l’eccezione di incompetenza solo in parte con la seguente motivazione (in sintesi).
Viene richiamata Cass. SU 4247/2020, alla stregua della quale se l’avvocato agisce ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Applicando tale criterio, il Tribunale ha indicato la Corte di appello come competente per la liquidazione dei compensi in relazione al procedimento di separazione e al correlativo appello, assegnando un termine per la riassunzione di tali procedimenti dinanzi a detta Corte, provvedendo, invece, nel merito sugli altri tre procedimenti con la liquidazione e la condanna della convenuta al pagamento dei relativi compensi, quantificati in euro 5.465,00 (oltre alla rifusione delle spese giudiziali).
Ricorre in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c. la NOME NOME con un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste l’AVV_NOTAIO con controricorso, anch’esso illustrato da memoria.
Il P.G. ha instato, nelle depositate conclusioni, per il rigetto del ricorso, con la conferma della statuizione in materia di competenza dell’impugnata ordinanza.
Ragioni della decisione
– Il ricorso denuncia la violazione degli artt. artt. 31, 38, 40, 42, 273 e 274 c.p.c. per non essere stata rimessa alla Corte di appello la cognizione di tutte le cinque controversie, concernenti la liquidazione dei compensi professionali in relazione a tutti i procedimenti indicati dall’AVV_NOTAIO.
In particolare, si sostiene che tutti i processi de quibus si erano svolti tra le medesime parti e presentavano elementi di connessione per cui si sarebbe dovuto assicurare il simultaneus processus per ragioni di economia dei giudizi dinanzi alla Corte di appello, dovendosi, così, ritenere illegittima la disposta scissione delle domande, aventi ad oggetto la liquidazione di compensi forensi e riferite a giudizi connessi sia oggettivamente che soggettivamente.
-In via preliminare è da pronunciare la conversione del ricorso in regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. (previo accertamento del rispetto del termine previsto dall’ art. 47 c.p.c.), come rilevato anche dal P.M.
Il regolamento non è fondato.
Infatti, i provvedimenti di separazione (o di riunione) delle cause rivestono carattere ordinatorio (non decisorio). Essi non sono sindacabili in sede di impugnazione, poiché la valutazione dell’opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa all ‘apprezzamento del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono.
Inoltre, non sussistono ragioni contrarie all’applicazione nel caso di specie, in relazione alle cause per le quali il Tribunale ha indicato la competenza della Corte di appello, del principio enunciato da Cass. SU 4247/2020 (e richiamato dal provvedimento impugnato): se l’avvocato agisce ex art. 14 d.lgs. 150/2011 per la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l’opera prestata in più fasi o gradi del giudizio,
la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Nessuna illegittimità è, quindi, riscontrabile nel provvedimento qui impugnato, con il quale il Tribunale di Roma, affermata la propria competenza con riferimento solo a tre dei giudizi incardinati dinanzi a sé, ha declinato la sua competenza in favore della Corte di appello di Roma relativamente ad altre due cause (una riferita ai compensi della causa di separazione instaurata dinanzi al Trib unale di Roma e l’altra , conseguente, riguardante i compensi della causa incardinata avanti alla Corte di appello di Roma con l’appello della sentenza di primo grado della suddetta causa di separazione, da cui la derivante attrazione della competenza per entrambe le domande da parte della Corte di appello, avendo deciso da ultimo nel merito della stessa controversia), provvedendo alla relativa implicita separazione processuale, non essendo stato rilevato nella specie alcun rapporto di subordinazione fra le cause pur latamente connesse.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato, con la conferma delle statuizioni sulla competenza come adottate con l’ordinanza impugnata (ovvero per l’appartenenza alla competenza del Tribunale di Roma della cognizione dei procedimenti nn. 1396/2015, 40461/2016, 40751/2015 e per l’attribuzione alla competenza della Corte di appello di Roma della cognizione dei procedimenti nn. 53295/2011 e 5899/2015).
Le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 , co. 1-quater, d.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza della competenza del Tribunale di Roma per i giudizi iscritti ai nn. R.G. 1396/2015, 40461/2016 e 40751/2015 e quella della Corte di appello di Roma per i giudizi iscritti ai nn. R.G. 53295/2011 e 5899/2015.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.500,00, oltre a € 200 per esb orsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2023.