Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36515 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15665/2022 R.G. proposto da
, che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 109/2022 de lla Corte d’Appello di L’Aquila , depositata il 14.4.2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la decisione con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE , rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo, accolse la domanda dell’attuale controricorrente -medico di medicina generale convenzionato con l’ RAGIONE_SOCIALE -volta ad ottenere il pagamento di ulteriori spettanze relative a prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) rese negli anni 2017, 2018 e 2019.
RAGIONE_SOCIALE aveva retribuito tali prestazioni nel limite massimo annuo, fissato per esigenze di contenimento della spesa sanitaria, quantunque tale limite fosse inferiore al prodotto ottenuto moltiplicando i compensi unitari fissati dalla contrattazione collettiva (€ 23 per ogni visita di ADI ed € 18,90 per ogni visita di ADP), per il numero delle visite eseguite dal medico.
La Corte d’Appello ha ritenuto illegittima tale limitazione del compenso totale, in mancanza di una rinegoziazione sindacale che avesse modificato l’accordo collettivo sul compenso dovuto per ciascuna visita.
Contro la sentenza della C orte d’ Appello l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il medico si è difeso con controricorso e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione o
falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 1, comma 180, legge 30.12.2004, n. 311, ed 1, comma 796, legge 27.12.2006, n. 296».
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, che detta i criteri per l’«interpretazione della legge» .
I due motivi vanno trattati congiuntamente, posto che il secondo non ha un suo autonomo contenuto, limitandosi a ribadire la necessità che l’interpretazione delle medesime norme di diritto di cui già si denuncia la violazione con il primo motivo sia conforme ai criteri ermeneutici dettati dal legislatore.
Il ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al l’orientamento già espresso da questa Corte in numerosi casi analoghi (Cass. nn. 32509/2021, 20389/2021, 20388/2021, 19328/2021, 19327/2021, 15681/2021, 15680/2021, 15679/2021, 15678/2021, 11566/2021).
4.1. In tali precedenti, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è affermato che:
il rapporto convenzionale con il RAGIONE_SOCIALE di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali;
b) la disciplina dettata dall ‘ art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non
legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale;
le richiamate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione;
l ‘ atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l ‘ esercizio dell ‘ autonomia privata.
In particolare, ricostruito il quadro normativo e richiamate le pronunce del Giudice delle leggi e di questa Corte, quanto al ruolo svolto dalla contrattazione collettiva, si è osservato, in relazione al rapporto fra la disciplina ordinaria e quella speciale dettata dal legislatore a partire dalla legge n. 311/2004, che né quest ‘ ultima né i successivi interventi normativi, applicabili ratione temporis , hanno attribuito alle Regioni ed alle Aziende RAGIONE_SOCIALE il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte in relazione al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello in regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi. Un siffatto potere non è desumibile dall ‘ art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006 (nella parte in cui prescrive che «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell ‘ equilibrio economico … sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l ‘ accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria»), perché la modificazione degli atti in precedenza adottati è significativamente riferita a quelli normativi ed amministrativi inerenti alla programmazione sanitaria, fra i quali non possono essere ricompresi gli accordi stipulati all ‘ esito delle procedure di contrattazione regionale.
Con il presente ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, se, da un lato, ribadisce la tesi della «natura autoritativa» del tetto di spesa prevalente sulla contrattazione collettiva (per il che è appunto sufficiente il richiamo alla motivazione dei citati precedenti) , dall’altro lato, sostiene di non avere emanato «alcun atto modificativo degli accordi integrativi intervenuti tra le parti sociali» e si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe compreso le sue argomentazioni difensive.
5.1. Sotto questo diverso profilo, la ricorrente rileva di non avere ridotto unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione collettiva per ogni singolo accesso (€ 23 per l’ADI ed € 18,90 per l’ADP) , ma di avere semplicemente applicato il massimale complessivo annuo fissato, in funzione di contenimento della spesa pubblica, dal Commissario ad acta della regione Abruzzo per quel tipo di visite domiciliari (€ 5 da moltiplicare per il numero di assistiti affidati al medico), come preventivamente comunicato al medico e alle organizzazioni sindacali.
5.2. Sennonché la Corte d’Appello ha correttamente osservato che « le esigenze di contenimento della spesa sanitaria avrebbero al più potuto essere realizzate riducendo le prestazioni (non rientranti nei L.E.A.) richieste ai medici convenzionati, ma non certo con una unilaterale riduzione del solo ammontare del compenso, a fronte del medesimo impegno professionale richiesto al medico convenzionato e che quest’ultimo è rimasto obbligato ad offrire in modo del tutto invariato ». In sostanza, secondo il condivisibile ragionamento dei giudici d’appello, continuare ad esigere dal medico convenzionato la medesima quantità di prestazioni domiciliari e nel contempo fissare un limite massimo di spesa inferiore al prezzo unitario sindacale moltiplicato per il numero di visite effettuate equivale, di fatto, a ridurre il compenso per ciascuna visita, che è appunto quanto non consentito in mancanza di concertazione sindacale.
Anche perché la Corte d’Appello ha chiaramente affermato che i medici di medicina generale sono contrattualmente obbligati a rendere i servizi che la RAGIONE_SOCIALE ha inteso continuare ad offrire all’utenza , ancorché non rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). Questa affermazione non viene specificamente censurata nel ricorso, sicché rimane confermata l’equivalenza tra il metodo adotta to dall’RAGIONE_SOCIALE per ridurre il compenso complessivo dovuto al medico e la riduzione del compenso unitario contrattualmente previsto per ogni visita.
6. Respinto il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
respinge il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18.10.2023.