Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15072/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avv . NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio presso dell’avv . NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, INDIRIZZO
-resistente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Salerno n. 1087/2022, depositato il 13 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso depositato in data 27.11.2022, NOME COGNOME chiedeva l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, introdotto in primo grado con atto di citazione notificato in data 31.08.2010 e definito con sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 404/2012, pubblicata in data 31.01.2012, proseguito in secondo grado con atto di appello notificato in data 27.07.2012 e definito con sentenza del Tribunale di Salerno n. 1720/2017, pubblicata in data 6.04.2017, e nel grado di legittimità con ricorso notificato in data 25.06.2017 e definito con ordinanza della Corte di ccassazione n. 20108/2022, depositata in data 22.06.2022.
Con decreto monocratico n. 4019/2022, pubblicato in data 20.12.2022, il giudice designato rigettava la domanda ritenendo che nel caso di specie ricorressero cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2 -sexies, della l. n. 89/2001 e ss. mod. Il giudicante, in particolare, evidenziava che nel caso de quo , in assenza di prova contraria, operasse la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo per modesto valore della controversia, tenuto conto che tale valore era diminuito, dopo il primo grado di giudizio, in poco più di euro 600, si era ulteriormente ridotto in euro 364,57, oltre interessi, a seguito del giudizio d’appello ed infine era stato definitivamente individuato nella minor somma di euro 208,26 all’esito del procedimento per Cassazione.
-Con atto di opposizione depositato in data 29.12.2022, NOME COGNOME impugnava il decreto ribadendo il diritto all’equa riparazione.
Il Ministero della giustizia si costituiva con memoria depositata in data 28.04.2023 chiedendo il rigetto dell’opposizione .
La Corte d’appello di Salerno, in composizione collegiale, con decreto depositato il 13.7.2023, n. 1087/2022, accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il Ministero della giustizia al
pagamento, in favore di COGNOME NOME, della somma di euro 2.400,00, oltre interessi al tasso legale dal 27.11.2022 sino all’effettivo pagamento; il Ministero della Giustizia veniva altresì condannato al pagamento delle spese di lite.
-Avverso tale decreto il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto sotto i seguenti profili: Error in iudicando -violazione art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. -Violazione ed errata applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 91 c.p.c., 2233 c.c. e 4, Tabelle nn. 8 e 12 del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., per mancato rispetto del minimo legale -violazione dell’art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c. Nullità del decreto in ordine alla quantificazione delle spese di lite contenente solo formule stereotipate e priva di reale motivazione. Parte ricorrente contesta la decisione poiché, nonostante una dettagliata nota spesa prodotta, ometteva di liquidare sia la fase monitoria, sia la fase della trattazione, sia, infine, il richiesto aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità ipertestuali di cui all’art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e ult. succ. mod. In tal senso, la Corte d’appello, in violazione dei parametri vigenti (D.M. 55/2014 agg. al D.M. 147/2022), si atteneva ai minimi tariffari e non ai valori medi e come dichiarato in motivazione eliminava, senza alcuna giustificazione valida, la fase ‘istruttoria/trattazione’ che si era materialmente tenuta nel procedimento di opposizione.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta il decreto sotto i seguenti profili: Error in procedendo -violazione art. 360, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. -violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su specifici capi della domanda circa le spese di lite -omessa liquidazione dell’aumento del compenso per redazione ai atti navigabili ex art. 4, co. 1 bis, del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 e ult. succ. mod. -nullità del decreto in ordine alle omesse liquidazioni delle spese di lite contenente solo formule stereotipate asetticamente trascritte. Parte ricorrente deduce che la Corte d’appello, inoltre, avrebbe omesso ogni decisione circa la richiesta liquidazion e dell’aumento del compenso per la redazione degli atti con modalità ipertestuali, sia per il procedimento monitorio, sia per la fase dell’opposizione.
1.1. -I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello, con la conseguenza che, se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica (Cass., Sez. II, 3 settembre 2024, n. 23630; Cass., Sez. VI-2, 16 settembre 2015, n. 18200).
Se il giudice può procedere a una liquidazione globale delle spese legali, non può tuttavia scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. II, 13 aprile 2023, n. 9815) ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018.
Riguardo alla determinazione dei valori minimi tabellari nel caso di specie, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Cass., Sez. VI-2, 16 novembre 2021, n. 34575).
Sull’aumento del compenso ex art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55 del 2014, non è sufficiente il mero “utilizzo del processo telematico”, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di “navigare” all’interno dell’atto stesso e dei documenti allegati con tecniche “ipertestuali” (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (Cass., Sez. IV, 19 luglio 2023, n. 21365). Nella specie va riconosciuta la relativa liquidazione, essendo stati gli atti redatti con tecniche “ipertestuali” che consentono la navigazione al loro interno.
Applicando la tabella 12 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per i giudizi innanzi alla Corte di appello, con riferimento al procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole del giudizio, considerando come parametro di riferimento l’importo liquidato di euro 2.400,00, si ottiene un importo minimo tabellare di euro 1.458,00 per la fase dinanzi alla Corte d’appello, senza considerare aumenti e riduzioni (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 268,00 ; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 268,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00 ; Fase decisionale, valore minimo: € 426,00 ).
Pertanto, la Corte d’appello, liquidando per compensi l’importo di euro 962,00 oltre accessori si è attestata al di sotto dei minimi tabellari.
-Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, con la cassazione del decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e il rinvio, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione