Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28703 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28703 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3292/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliata ‘ex lege’ in Roma presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dell’AVV_NOTAIO, (CODICE_FISCALE), per procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente allegato al controricorso;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE PATTI n. 1923/2015 depositata il 4/6/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 19.11.2015 l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO agiva davanti al Tribunale di Patti nei confronti di COGNOME NOME per ottenere il pagamento di € 4.450,00, accessori compresi, a titolo di onorari relativi all’assistenza professionale svolta in suo favore nel processo penale n. 3478/2007 RGNR del Tribunale di Patti.
Con decreto dell’1.12.2015 il Presidente di questo Tribunale fissava l’udienza di comparizione del 4.4.2016 coi termini di legge per la notifica, che avveniva il 10.2.2016, ma l’udienza del 4.4.2016 era rinviata d’ufficio al 5.9.2016 e poi al 12.9.2016.
Si costituiva COGNOME NOME, che eccepiva l’improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento preventivo del procedimento di mediazione, contestava l’importo richiesto in quanto non conforme alle diverse somme pattuite ed esorbitante rispetto alla tariffa forense vigente, e chiedeva che, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, fossero ammessi i mezzi istruttori articolati.
All’udienza del 19.12.2016 la causa veniva trattenuta in decisione e poi rinviata davanti al collegio all’udienza del 7.5.2018 perché il precedente giudice relatore si era trasferito ad altro ufficio, sicché era mutata la composizione del collegio.
Disposta l’acquisizione degli atti del procedimento penale, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza collegiale del 6.5.2019, nella quale le parti insistevano nelle proprie richieste, ed il Tribunale di Patti in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 4.6.2019, qualificata l’azione esercitata come introduttiva del rito sommario collegiale ex art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 e che in virtù del richiamo alle controversie previste dall’art. 28 della L. n. 794/1942, inerenti – per giurisprudenza
consolidata – alle sole prestazioni dell’AVV_NOTAIO rese nel giudizio civile ovvero in ambito stragiudiziale, non era applicabile ai giudizi per il pagamento delle prestazioni di AVV_NOTAIO rese nei giudizi penali, dichiarava d’ufficio inammissibile la domanda avanzata dall’AVV_NOTAIO, che condannava al pagamento, in favore di COGNOME NOME, delle spese processuali.
Avverso tale ordinanza, non notificata ed indicata come non appellabile dall’art. 14, comma 4°, del D. Lgs. n. 150/2011, ha proposto ricorso straordinario in cassazione ex art. 111, comma 7°, della Costituzione (notificato a COGNOME NOME il 3.1.2020) COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi, resistito con controricorso, notificato il 5/13.2.2020 , dall’intimata COGNOME NOME.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 10.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo COGNOME NOME lamenta la nullità dell’impugnata ordinanza – ex art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per violazione degli articoli 101 c.p.c. e 111 della Costituzione per avere il Tribunale di Patti dichiarato d’ufficio, con una decisione a sorpresa, l’inammissibilità del ricorso introduttivo senza alcun avvertimento e senza stimolare sul punto il contraddittorio delle parti con la concessione ad esse – ex art. 101, comma 2°, c.p.c. di un termine per note tra i venti ed i quaranta giorni, in tal modo pregiudicando il diritto di difesa di esso ricorrente, che avrebbe potuto evidenziare che il procedimento era stato introdotto col rito sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c. e non col rito sommario speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.
Va premesso che essendo stata qualificata l’azione esercitata come ricorso al rito sommario collegiale ex art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che al comma 4° prevede l’inappellabilità, deve considerarsi ammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111, comma 7°, della Costituzione, tanto più che il provvedimento impugnato, recante la condanna alle spese processuali del ricorrente, è sotto questo aspetto comunque una decisione definitiva sul diritto del ricorrente (vedi in tal senso Cass. 9.7.2019, n. 18331).
Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte, l’art. 101, comma 2°, c.p.c., si riferisce solo alla rilevazione d’ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (vedi ex multis , Cass. n. 11269 del 2023; Cass. n. 11453 del 2014; Cass. n. 11928 del 2012; Cass. n. 10062 del 2010), il che non è avvenuto nel caso in esame.
Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere -dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chies to e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata.
Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i
predetti limiti, ovvero è illogicamente motivato (vedi Cass. n. 13602 del 21.5.2019; Cass. sez. lav. n. 27428 del 13.2.2005; Cass. n. 8225 del 29.4.2004).
La censura concernente l’interpretazione della volontà processuale espressa nell’atto introduttivo del giudizio così come di altri atti processuali di parte -deve, pertanto, evidenziare un vizio consistente nell’alterazione del senso letterale o del contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, venendo, quindi, in applicazione esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il significato che emerge dal t esto dell’atto (nella specie il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in primo grado), secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto, avuto riguardo anche alla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (vedi Cass. sez. un. n. 3041 del 13.2.2007; Cass. sez. un n. 10840 del 10.7.2003).
Nel nostro caso la parte ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa sostenendo che il ricorso era stato presentato solo ex art. 702 bis c.p.c. e che in questi termini lo aveva inteso anche la controparte, che aveva chiesto la conversione del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 ter, comma 3°, c.p.c., ma non fa alcun riferimento alla presenza nel testo del ricorso di primo grado di termini indicativi della volontà di avvalersi del rito sommario ordinario e non del rito sommario corretto ex art. 28 della L. n. 794/1942 richiamato dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, o al rilievo d’ufficio di circostanze di fatto non dedotte dalle parti, né desumibili dal loro comportamento processuale, che avrebbero imposto di stimolare il contraddittorio ex art. 101, comma 2°, c.p.c. prima della pronuncia d’inammissibilità.
L’ordinanza impugnata, nel qualificare il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nei confronti della sua cliente, ha espressamente considerato che con esso si voleva ottenere la condanna di COGNOME NOME al pagamento delle prestazioni di difensore svolte in sede penale dal suddetto professionista, ed implicitamente ha considerato che la causa fin dall’inizio era stata iscritta al ruolo collegiale e non monocratico e che si erano tenute più udienze davanti al collegio senza che mai il COGNOME si fosse lamentato della trattazione collegiale della causa, avendo anzi richiesto – al pari della controparte – che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione, tenendo quindi conto anche del comportamento processuale del ricorrente, mentre non ha alcun valore ai fini della qualificazione dell’azione esercitata la circostanza che l’altra parte processuale, che non l’ha esercitata, abbia chiesto la conversione del rito da sommario ad ordinario.
Del resto, essendo stato richiesto dall’AVV_NOTAIO al Tribunale nel 2016 il pagamento da parte di COGNOME NOME della somma di € 4.450,00, inferiore ad € 5.000,00, l’utilizzo del procedimento sommario ordinario dell’art. 702 bis c.p.c. risultava precluso in base alla previsione del primo comma di tale articolo, appartenendo la causa per valore ai sensi degli articoli 9 e 7 c.p.c. alla competenza del Giudice di pace, e non a quella del Tribunale in composizione monocratica, e derivando da ciò, ai sensi della previsione espressa del secondo comma, l’inammissibilità del ricorso ordinario ex art. 702 bis c.p.c., peraltro incompatibile – al di fuori del rito speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n.150/2011 – anche con la trattazione collegiale della causa fin dalla sua iscrizione a ruolo.
L’impugnata ordinanza, quindi, basandosi su elementi di fatto già ampiamente noti alle parti, ha provveduto alla qualificazione giuridica dell’azione esercitata e si è conformata alla consolidata
interpretazione di questa Corte secondo la quale la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui al l’art 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 de lla L. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, ma a quella del processo ordinario o per ingiunzione secondo la ripartizione per valore ovvero, in alternativa, per le sole cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (Cass. n. 34501/2022; Cass. n. 6817/2021; Cass. n.19025/2016).
Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c.
Si duole il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia riqualificato il ricorso da lui presentato ex art. 702 bis c.p.c. in ricorso riferibile al rito sommario speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, che rinvia all’art. 28 della L. n. 794/1942, senza che egli l’avesse invocato, pur essendo possibile avvalersi in alternativa al giudizio ordinario di cognizione del rito sommario ordinario per chiedere giudizialmente il pagamento di compensi di AVV_NOTAIO per prestazioni professionali espletate in un giudizio penale, così come in un giudizio tributario, o amministrativo, esclusi dal rito sommario collegiale speciale in ragione del rinvio dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 alle sole controversie dell’art. 28 della L. n. 794/1942, ed allo scopo richiama i principi espressi nella sentenza n. 18331 del 9.7.2019 di questa Corte, secondo la quale per le cause in relazione alle quali é prevista la decisione del Tribunale in composizione monocratica, laddove il giudice adito ritenga non utilizzabile il rito sommario, non va pronunciata l’inammissibilità
della domanda ai sensi dell’art. 702 ter comma 2° c.p.c., ma va disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter comma 3° c.p.c..
Richiamato quanto già esposto in ordine alla qualificazione giuridica dell’azione esercitata, compiuta nell’ordinanza impugnata senza travalicare i limiti dei fatti allegati, delle domande proposte e del comportamento processuale del ricorrente, e riservata al giudice di merito, va qui ribadito che, poiché si trattava di compensi relativi a prestazioni di AVV_NOTAIO rese in un giudizio penale espressamente esclusi dalla previsione del rito sommario collegiale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 che rinvia alle sole controversie dell’art. 28 della L.n.794/1942 (cause su compensi di AVV_NOTAIO per attività giudiziali espletate in cause civili e per attività stragiudiziali), l’azione giudiziale poteva essere esercitata dall’AVV_NOTAIO avvalendosi del giudizio ordinario di cognizione, o del procedimento per ingiunzione davanti al Giudice di Pace di Sant’Agata di Militello, competente per valore ed avuto riguardo al foro del consumatore in persona della COGNOME NOME.
Non poteva, invece, il professionista avvalersi del giudizio sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., il cui utilizzo era inammissibile in base a quanto previsto al secondo comma del medesimo articolo, posto che per la scarsa consistenza del credito vantato dal professionista (€ 4.450,00 , accessori inclusi), la causa rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace di Sant’Agata di Militello, e non in quella del Tribunale di Patti in composizione monocratica, e quindi in base al primo comma dell’art. 702 bis c.p.c. non rientrava neppure secondo la disciplina generale codicistica del rito sommario tra le cause definibili con quel rito, a differenza della fattispecie concreta esaminata dall’invocata sentenza n. 18331 del 9.7.2019 della Corte di Cassazione, relativa ad un credito per prestazioni professionali di AVV_NOTAIO in giudizio penale di importo superiore ad € 5.000,00 e ,
quindi, ad una causa rientrante comunque nella competenza per valore del Tribunale in composizione monocratica adito, ed almeno in astratto (anche se non per l’oggetto) definibile col rito sommario ordinario secondo l’art. 702 bis comma 1° c.p.c.
La differente competenza tra il giudice adito (Tribunale di Patti) e quello che sarebbe stato competente per valore (Giudice di pace di Sant’Agata di Militello, quale foro del consumatore) precludeva altresì, nel caso di specie, la praticabilità della conversione del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 bis comma 3° c.p.c. indicata dalla suddetta sentenza di questa Corte, che evidentemente presuppone che il mutamento di rito avvenga davanti al medesimo ufficio giudiziario investito della causa col rito sommario, e non davanti ad un ufficio giudiziario diverso quale sarebbe nel caso di specie il Giudice di pace di Sant’Agata di Militello rispetto all’adito Tribunale di Patti.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata, pur avendo riqualificato giuridicamente l’azione esercitata e rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, non eccepita dalla COGNOME, che anzi aveva chiesto la conversione del rito da sommario ad ordinario, ha condannato esso COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali, anziché disporre la compensazione delle spese processuali sia in ragione dei rilievi d’ufficio effettuati, sia per la presenza di una giurisprudenza di legittimità e di merito contraddittoria, integrante quelle gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato la compensazione.
Anche quest’ultimo motivo è infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha legittimamente applicato il principio della soccombenza sulla questione del rito scelto da COGNOME NOME,
che si è rivolto ad un giudice incompetente per valore e con un rito sommario non consentito per oggetto, né per valore e non convertibile, per giunta in presenza di una giurisprudenza di legittimità più che consolidata in ordine all’inutilizzabilità del rito sommario speciale dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 che rinvia alle sole controversie dell’art. 28 della L.n. 794/1942 (prestazioni giudiziali in cause civili e stragiudiziali) nelle cause relative al pagamento di compensi di AVV_NOTAIO per giudizi penali (vedi Cass. n. 34501/2022; Cass. n. 6817/2021; Cass. 27.9.2016; Cass. n.19025/2015).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del COGNOME NOME nella misura liquidata in dispositivo.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, rigetta il ricorso e condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre IVA, C. P.A. e rimborso spese generali del 15%.
Dà atto che su ssistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.2023