Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31615 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31615 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
Oggetto: compensi AVV_NOTAIO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27015/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME, difeso in proprio e anche disgiuntamente dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio di quest’ultimo;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente –
Avverso l’ordinanza collegiale resa il 13/9/2022 dal Tribunale di Treviso, pubblicata il 11/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1865/2020, col quale il Tribunale di Treviso le aveva ingiunto il
pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dell’importo di € 316.286,80 a titolo di compensi professionali relativi, quanto a € 294.400,00, all’attività di conciliazione finalizzata alla conclusione dell’accordo transattivo del 26/03/2020 contemplante plurimi giudizi verso i soci e amministratori della RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, e, quanto a € 20.886,80, all’attività di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l’atto di precetto notificato dal AVV_NOTAIOor COGNOME e avverso la successiva esecuzione mobiliare presso terzi.
Con comparsa del 11/02/2021, si costituì in giudizio l’AVV_NOTAIO, che chiese il rigetto dell’opposizione e, in subordine, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 316.286,80.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione, il Tribunale di Treviso accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l’opposto al pagamento delle spese di lite.
Contro la predetta ordinanza, propone ricorso NOME, affidandolo a quattro motivi, mentre NOME si difende con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che :
1.1 Con il secondo motivo, da trattare per primo per motivi di priorità logica, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito reso una motivazione illogica, contraddittoria e apparente, atteso che, dopo avere detto che la causa verteva sul pagamento per compensi professionali in virtù di atto sottoscritto da cliente e AVV_NOTAIO, che era stato pattuito un palmario in caso di transazione poi effettivamente conclusa e che l’oggetto delle prestazioni professionali era dato dalla vertenza contro l’amministratore COGNOME
NOME per l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore e socio NOME COGNOME, avevano inspiegabilmente ritenuto che detto accordo inerisse alla sola pratica contro l’amministratore NOME e avevano negato l’inerenza del palmario all’8% all’accordo transattivo in quanto questo riguardava numerose posizioni, senza considerare che la vertenza contro NOME si era conclusa con un accordo che avrebbe, dunque, dato luogo al riconoscimento del premio dell’8%. Inoltre, i giudici avevano negato che pendesse una controversia per le posizioni oggetto dell’accordo e affermato che le stesse erano state pagate in seguito ad altro decreto ingiuntivo, senza considerare che o le competenze (riferite al palmario) erano state pagate oppure, se non esistenti, non avrebbero dovuto essere pagate.
1.2 Il secondo motivo è infondato.
Si osserva, in proposito, che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, e dunque di totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di aAVV_NOTAIOare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo
implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere deAVV_NOTAIOo solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n. 8487; Cass., Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 – 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721; Cass., Sez . 3, 12/10/2017, n. 23940).
Con riguardo, poi, al vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che questo ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. da ultimo, Cass., Sez. U, 30/1/2023, n. 2767; vedi anche, tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
Il suddetto vizio non può ritenersi sussistente nella specie.
Infatti, i giudici di merito, dopo avere precisato che l’AVV_NOTAIO aveva posto a fondamento della propria pretesa due documenti, chiamati ‘preventivo e accordo sugli onorari’ e asseritamente costituenti riconoscimento di debito, e la transazione del 26/3/2020, e che non era in discussione la sussistenza del rapporto professionale tra le parti, sulla base del quale era già stato emesso un precedente decreto ingiuntivo, hanno ritenuto che, quanto all’importo di euro 21.886,80 riferito all’opposizione all’esecuzione
di COGNOME e all’opposizione al precetto e ai pignoramenti contro la banca, nulla fosse dovuto in quanto le relative somme erano già state liquidate con precedente decreto ingiuntivo fondato sulla ricognizione di debito del 25/10/2019, avente ad oggetto la medesima pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto in esame, sicché il legale aveva azionato due volte lo stesso credito.
Hanno poi affermato che il primo documento, in quanto specifico nel suo oggetto e riferito a compensi per soli euro 5.000,00, non potesse fondare la richiesta di pagamento del premio del 8% per tutte le prestazioni rese dal legale e, soprattutto, per la transazione del 26/3/2020 di importo di gran lunga superiore, ma soltanto per quella, di valore inferiore, afferente alla pratica contro l’amministratore COGNOME, e che, perché ci fosse conciliazione, sarebbe stato necessario l’avvio del processo, nella specie non dimostrato, con conseguente esclusione del diritto a pretendere il pagamento della somma di euro 294.400,00.
L’articolata motivazione risponde certamente al criterio del ‘minimo costituzionale’, senza presentare alcuna contraddittorietà, come invece affermato, mentre non risulta che l’oggetto della pretesa afferisse alla sola pratica riguardante l’amministratore COGNOME, esclusa dalla domanda siccome riguardante, secondo quanto affermato in sentenza, la sola transazione del 26/3/2020.
2.1 Con il primo motivo, riferito al mancato versamento dell’8% del valore di quanto ottenuto dalla controricorrente in seguito alla transazione della controversia di cui all’accordo, che la stessa si era obbligata a corrispondere, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215 cod. proc. civ., 2699, 2700, 2719 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l’opponente avesse disconosciuto la conformità della copia del
preventivo con palmario sottoscritto dall’opponente rispetto all’originale.
Ad avviso del ricorrente, invece, i giudici avrebbero dovuto considerare che il predetto documento era stato inserito nel fascicolo telematico con attestazione di conformità all’originale da parte del legale e che questi agiva in qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 16 undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sicché l’opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.
Inoltre, quand’anche fosse stata esclusa l’attestazione di un pubblico ufficiale, i giudici avrebbero dovuto constatare la genericità dell’opposizione, avendo l’opponente affermato soltanto di non ricordare di avere sottoscritto il documento, con la conseguenza che tale osservazione non avrebbe consentito di eliderne il valore probatorio.
2.2 La prima censura è inammissibile.
Per un verso, non rispetta le prescrizioni di cui al n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ., il quale impone di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n. 777), mediante la riproduzione diretta o indiretta del contenuto che sorregge la censura, precisando, in quest’ultimo caso, la parte del documento cui quest’ultima corrisponde (Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713; Cass., Sez. 3, 21/7/2025, n. 20545; Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass., Sez. 1, 07/03/2018, n. 5478; Cass., Sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 15/07/2015, n. 14784) e i dati necessari all’individuazione della sua collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (vedi Cass., Sez. U, 13/3/2025, n. 6713, cit.; Cass., Sez. U, 18/03/2022 , n. 8950; Cass., Sez. 3, 13/03/2018, n. 6014; Cass., Sez. 5, 15/01/2019, n.
777; Cass., Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575), non avendo il ricorrente descritto né il contenuto del palmario, né quello della conciliazione.
Per altro verso, non attinge la ratio decidendi dell’ordinanza, in contrasto con il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., Sez. 3, 2/8/2002, n. 11530; Cass., Sez. 2, 17/7/2007, n. 15952), essendo necessario che venga specificamente contestato quanto posto a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass., Sez. 6-1, 10/8/2017, n. 19989; Cass. , Sez. 6-1, 24/2/2020, n. 4905).
Infatti, il richiamo al disconoscimento del documento n 1) allegato al ricorso, effettuato dall’opponente, non è stato richiamato dai giudici al fine di fondare la decisione, ma soltanto per dare conto delle argomentazioni difensive contenute nell’atto di opposizione, mentre la decisione è stata fondata proprio sull’esame e la contestuale interpretazione del documento stesso, i cui contenuti, ad avviso dei giudici, non consentivano di estendere il premio dell’8% richiesto dal legale anche all’atto transattivo del 26/3/2020, essendo limitato alla pratica afferente all’amministratore COGNOME.
3.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e l’omessa pronuncia, perché i giudici di merito, pur avendo ritenuto non dovuto il palmario pattuito, avevano comunque omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di condanna dell’opponente al pagamento della somma di euro 316.286,80 risultata all’esito del giudizio, benché avessero riconosciuto che il legale avesse redatto la transazione.
3.2 Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto non attinge neppure questo la ratio decidendi .
Va innanzitutto ribadito che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introAVV_NOTAIOa in giudizio -risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendo in tal caso l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n.4, cod. proc. civ. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).
Nella specie, non vi è stata affatto la lamentata violazione, in quanto i giudici di merito hanno escluso la fondatezza tout court della richiesta di attribuzione dell’8% del valore della transazione del 26/3/2020, avendo ritenuto la relativa pattuizione non correlata a quest’ultimo atto, siccome afferente alla sola pratica riguardante l’amministratore COGNOME, e, parimenti, la condanna dell’opponente al pagamento della restante somma di euro 21.886,80, siccome già corrisposta in esito al primo decreto ingiuntivo emesso al medesimo titolo.
Ne consegue che, all’esito complessivo della documentazione esaminata, i giudici hanno implicitamente ritenuto che nulla spettasse al legale e, dunque, neppure la minor somma chiesta in subordine.
4.1 Con il quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito negato l’operatività dell’accordo sugli onorari e sostenuto che la transazione non potesse ricomprendere la posizione di cui alla pattuizione in quanto non vi era stata alcuna conciliazione o transazione tra COGNOME NOME e NOME COGNOME, non essendo stato instaurato tra le stesse parti alcun processo, senza considerare che la transazione poteva essere anche stragiudiziale e che comunque la lite giudiziaria sussisteva nella specie ed era compresa nell’elenco delle pratiche che le parti avevano transatto.
4.2 Il quarto motivo è parimenti inammissibile.
Infatti, oltre a non rispettare il dettato dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non avendo riproAVV_NOTAIOo il contenuto del palmario e della transazione, la censura si pone in contrasto col principio secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., Sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3951; Cass., Sez. 2, 30/3/2022, n. 10257).
Nella specie, i giudici di merito hanno, infatti, escluso la spettanza del premio pari all’8% del valore dell’atto transattivo del 26/3/2020 anche alla pratica relativa all’amministratore COGNOME, cui la pattuizione, a loro dire, si riferiva, non soltanto perché la conciliazione poteva avvenire a processo iniziato, circostanza
questa sfornita di prova, come lamentato con la censura, ma anche perché la posizione in questione (ossia quella del suddetto amministratore) non era identificabile, né trovava riscontro nell’atto di transazione che era stato posto a base della domanda, aspetto quest’ultimo non attinto dalla censura, sebbene idoneo a reggere la decisione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME