Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
OGGETTO:
professioni – compensi dell’avvocato
R.G. 14672/2019
C.C. 6-12-2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 14672/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME
con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 3538/2018 del Tribunale di Lecce depositata il 25-10-2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6-122023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Lecce con sentenza n. 3538 depositata il 25-102018 ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4093/2014 del giudice di pace di Lecce che aveva rigettato
l’opposizione proposta dallo stesso COGNOME al decreto ingiuntivo che lo aveva condannato al pagamento di Euro 186,02 per compensi ed Euro 8,16 per spese vive, oltre spese legali a favore dell’avv. NOME COGNOME per l’attività da lui svolta come difensore d’ufficio ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen. all’udienza del 16 -2-2010 davanti il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di NOME COGNOME nella quale NOME COGNOME era stato sottoposto a esame ex art. 210 cod. proc. civ.
La sentenza ha dichiarato che dalla specifica inviata dall’avv. COGNOME a Silvano COGNOME risultava che l’avvocato aveva applicato la tariffa minima in base al D.M. 127/2004 in vigore al tempo della prestazione; ha dichiarato che anche i diritti per la richiesta di copie do vevano ricadere sull’assistito in quanto, non avendo ricevuto risposta alla prima nota inviata, era stato necessario acquisire quanto necessario per documentare l’attività svolta e chiedere il compenso; ha aggiunto che il compenso era stato determinato tenendo conto del fatto che l’attività difensiva in udienza era stata eseguita a favore del dott. COGNOME e della dott. COGNOME ai sensi dell’art. 3 Tariffa penale di cui al D.M. 127/2004 con determinazione del compenso per un cliente e aumento del 20%.
2.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di unico motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 6-12-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n. 3; violazione di legge nello specifico decreto m. 8 aprile 2004 n. 127; falsa applicazione dell’art. 633 e dell’art. 636 del codice di procedura civile’ ed evidenzia
che alla fattispecie si deve applicare l’art. 4 D.M. 127/2004, laddove prevede importo base per la partecipazione a ogni udienza, in quanto l’attività dell’avv. COGNOME è consistita nella semplice e silenziosa partecipazione ad udienza, esauritasi in pochi minuti e senza altre attività difensive; quindi evidenzia che, se anche si fosse preso a base il massimo della tabella, non si sarebbe mai giunti alla quantificazione del compenso eseguito. Il ricorrente sostiene altresì che, stante la mancanza di parcella corredata dal parere della competente associazione professionale, il giudice non avrebbe potuto concedere l’ingiunzione come richiesta, in quanto risultava dalla nota specifica e dal verbale di udienza allegati al ricorso che tutte le voci diverse da quelle relative alla partecipazione all’ udienza non erano dovute, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato.
2.Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ.
Secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico e non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censur e, oltre a richiedere la specifica segnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U 18-32022 n. 8950 Rv. 664409-01).
Nella fattispecie il ricorso non rispetta tali principi, in quanto il ricorrente, limitandosi a fare riferimento al l’importo del compenso previsto dalla tabella per l’attività di partecipazione all’udienza e a evidenziare che è stato riconosciuto compenso maggiore del massimo previsto per tale voce, non indica per quali diverse e ulteriori attività
non svolte sia stato riconosciuto il compenso, non facendo alcun riferimento al contenuto della specifica del difensore, né segnalando di avere prodotto il documento. In questo modo il ricorrente non consente alla Corte di accertare la violazione di legge lamentata, perché la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che dalla nota specifica inviata dall’avv. COGNOME al dott. COGNOME risultava che era stata applicata la tariffa minima; quindi il ricorrente, per censurare tale affermazione e farne e mergere l’erroneità , in primo luogo avrebbe dovuto esporre in modo preciso il contenuto della specifica. In mancanza di ciò, la sua affermazione relativa fatto che l’assistenza del difensore d’ufficio all’udienza in cui NOME COGNOME è stato sottoposto a esame comporti il riconoscimento solo della voce relativa alla partecipazione all’udienza non è né esatta né significativa al fine di dimostrare che non siano stati applicati i minimi tariffari. Infatti, come evidenziato da Cass. Sez. 6-2 31-7-2019 n. 20669, anche nel caso di nomina del difensore di ufficio in udienza, la spettanza dell’onorario si correla pure all’attività svolta prima dell’effettiva partecipazione all’udienza, seppure nei tempi ristretti compatibili con la prosecuzione dell’udienza in cui la nomina avviene, per cui spetta anche il compenso per l’attività di ‘esame e studio’.
Ne consegue che è inammissibile il motivo anche nella parte in cui sostiene che non avrebbe potuto essere emesso il decreto ingiuntivo in mancanza del parere dell’Ordine professionale. Per escludere l’obbligatorietà del parere la sentenza impugnata ha dich iarato che i compensi erano stati richiesti nei minimi tariffari e le deduzioni del ricorrente non censurano in modo pertinente tale statuizione; infatti, limitandosi a indicare il compenso minimo per la voce di partecipazione all’udienza, il ricorrente no n indica quali altre voci siano state riconosciute e perciò non svolge deduzioni utili a dimostrare che
erroneamente la sentenza abbia ritenuto applicati i minimi tariffari per le voci indicate nella specifica.
3.In applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 c o. 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 150,00 per esborsi ed Euro 300,00 per compensi, oltre 15% per compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione