SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 236 2026 – N. R.G. 00000752 2024 DEPOSITO MINUTA 02 03 2026 PUBBLICAZIONE 02 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
La Corte d’Appello di L’Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente RAGIONE_SOCIALE
Dott. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 752/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all’udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., del giorno 3.02.2026, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO rappresentato e difeso da sè medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. in quanto esercente la professione di avvocato, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE al n. NUMERO_DOCUMENTO.
APPELLANTE
E
già
e per essa, in qualità di mandataria
e
procuratrice
speciale,
la
società
in persona del Sig.
, rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO con studio in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, il quale dichiara di
voler
ricevere
le
comunicazioni,
gli
avvisi
e
le
notificazioni
all’indirizzo
P.E.C.
in
forza
di
procura
alle
liti
sottoscritta
digitalmente dal procuratore ed inserita nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 27.06.2024 -Prestazione d’opera intellettuale.
Conclusioni delle parti
Per l’appellante
‘Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, per tutte le causali illustrate negli scritti difensivi, atto di appello e note di trattazione scritta, e per quelle dedotte e disattese in primo grado, contrariis reiectis, in
RIFORMA INTEGRALE
dell’impugnata sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n.729/2024, resa pubblica il 27 giugno 2024, notificata a mezzo di posta elettronica certificata del 27.6.2024 a cura del procuratore
e difensore RAGIONE_SOCIALE (già
, pervenuta il 27 giugno 2024, accogliere per i motivi tutti dedotti nella narrativa e nelle conclusioni dell’appello proposto, le conclusioni che seguono:
-‘accertare e dichiarare che va creditore nei confronti RAGIONE_SOCIALE
(nuova denominazione assunta dalla ), per le prestazioni professionali di avvocato eseguite a favore RAGIONE_SOCIALE (incorporata in
) nei giudizi iscritti dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n.432/07 RG e n.150/08 RG, RAGIONE_SOCIALE somma complessiva di € 37.684,14, al netto di quanto già liquidato in acconto dalla , pari a € 14.794,86 (sulla maggior somma richiesta con i preavvisi di parcella, pari a € 52.479,00, di cui € 23.056,00 relativamente al proc. civ. n.432/07 RG, ed € 29.423,00 in ordine al proc. civ. iscritto al n.150/08 RG), interessi come per legge ai sensi del D.lgs. n.231/02, oltre a rimborso spese generali (12,5%), IVA (21%) e CAP (4%), ovvero nel diverso ammontare che sarà accertato e determinato nel presente giudizio, per ciascuno dei procedimenti nn.432/07 e 150/08 RG, oltre a rimborso spese generali (12,5%), IVA (21%) e CAP (4%), interessi come per legge, con condanna al pagamento delle competenze professionali di avvocato per entrambi i gradi di giudizio (Trib. TE, n.3010/16 RG, Corte App. AQ, n.752/2024 RG);
–
per l’effetto
‘condannare la (incorporante ) al pagamento in favore dell’attore RAGIONE_SOCIALE somma di € 37.684,14, oltre a rimborso spese generali (12,5%), IVA (21%) e CAP (4%), nonché interessi come per legge, ai sensi del D.lgs. n.231/02, ovvero nel diverso ammontare che sarà accertato e determinato nel corso del presente giudizio, per ciascuno dei procedimenti nn.432/07 e 150/08, oltre a rimborso spese generali (12,5%), IVA (21%) e CAP (4%), interessi come per legge ai sensi del D.lgs. n.231/02, oltre alla condanna al pagamento delle competenze professionali di avvocato per entrambi i gradi di giudizio (Trib. TE, n.3010/16 RG, Corte App. AQ, n.752/2024 RG)’; in subordine:
-accertare e dichiarare che in relazione al procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Giudice Unico del Lavoro al n.432/07 RG, definito con sentenza n.404/12, del 20.6.2012, i diritti e gli onorari di avvocato ai sensi del DM n.127/04 (art.2), spettanti a per le prestazioni professionali disimpegnate nel procedimento civile n.404/07 RG, ammontano a € 23.056,00=, oltre a rimborso spese gen. (12,5%) IVA (21%) e CAP (4%), nonché per accessori, al netto dei pagamenti in acconto ricevuti per diritti ed onorari di avvocato, oltre a interessi come per legge ai sensi del D.lgs. n.231/02, ovvero in grado e misura che sarà accertato e determinato in giudizio, oltre a rimborso spese gen. (12,5%) IVA (21%) e CAP (4%), nonché per accessori, al netto dei pagamenti in acconto ricevuti per diritti ed onorari di avvocato, oltre a interessi come per legge ai sensi del D.lgs. n.231/02, – in forza RAGIONE_SOCIALE mancata adozione dei parametri di liquidazione dei compensi al professionista nel termine di 120 gg. previsto dall’art.9, co. 2, Legge 24 marzo 2012, n.27, (di conversione del d.l. n.1 del 2012), con susseguente vigenza delle tariffe professionali del DM Giustizia n.127/04, applicabili entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore (25 marzo 2012, in G.U. del 24.3.2012) RAGIONE_SOCIALE Legge n.27/12, di conversione del DL n.1/12 (cfr. art.9, co.3, L. n.27/12) – con condanna al pagamento delle competenze professionali di avvocato per entrambi i giudizi (Tribunale Civile di RAGIONE_SOCIALE, n.3010/16 RG; Corte di Appello di L’Aquila, n.752/2024 RG)’;
per l’effetto:
‘condannare la (incorporante ) al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE somma di € 23.056,00= oltre a rimborso spese generali (12,5%), IVA (21%) e CAP (4%), nonché interessi come per legge, ai sensi del D.lgs.
n.231/02, oltre a rimborso spese gen. (12,5%) IVA (21%) e CAP (4%), al lordo dei pagamenti in acconto ricevuti per diritti ed onorari, nonché per accessori, oltre a interessi come per legge ai sensi del D.lgs. n.231/02, con condanna al pagamento delle competenze professionali di avvocato per entrambi i gradi di giudizio (Tribunale Civile di RAGIONE_SOCIALE, n.3010/16 RG; Corte di Appello di L’Aquila, n.752/2024 RG’
in ogni caso:
-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’appello disporre la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi di giudizio in ragione RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE vicenda e delle questioni giuridiche trattate.’
Per l’appellata
‘affinché l’Ecc.ma Corte di Appello di L’Aquila, contrariis reiectis, voglia:
A) rigettare integralmente l’appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l’effetto, richiamate anche in tal sede, dalla difesa RAGIONE_SOCIALE Banca appellata, le conclusioni rassegnate e precisate nel corso del procedimento di primo grado, confermare la sentenza n. 729/2024 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, resa a definizione del giudizio n. 3010/2016 R.G., condannando l’avv. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute;
in caso di riforma e conseguente nuova statuizione favorevole alla esponente, accogliere le conclusioni RAGIONE_SOCIALE rassegnate nel corso del procedimento di primo grado, ivi da intendersi per relationem richiamate e ritrascritte, e per l’effetto condannare l’avv. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute.’
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l’impugnata sentenza resa all’esito del giudizio di primo grado n. 3010/2016 -promosso dall’ avv. contro la (già
incorporante (onde sentir condannare la convenuta al pa gamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 37.684,14, al netto di quanto già liquidato in acconto, a titolo di compensi per l’attività prestata nei giudizi rubricati ai nn. 432/07 R.G. e 150/08 R.G. Tribunale di RAGIONE_SOCIALE -Sezione Lavoro) giudizio nell’ambito del quale si era costituita la convenuta contestando le domande attoree -il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE così statuiva: ‘ – rigetta
la domanda di parte attrice per le ragioni espresse in parte motiva e, per l’effetto -condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. ‘
1 . 1. Il Tribunale dava atto che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda, l’attore aveva dedotto: – di aver prestato attività professionale come avvocato RAGIONE_SOCIALE Banca convenuta in due giudizi civili (432/07 R.G. e 150/08 R.G.) celebrati innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aventi ad oggetto l’impugnazione di cartelle esattoriali azionate dall’ in ragione del mancato versamento di contributi per assicurazioni sociali obbligatorie; – che il procedimento civile n. 432/07 era stato iscritto a ruolo con un valore dichiarato d i € 149.652,51, mentre il n. 150/08 con un valore di € 302.596,94 ed entrambi si erano conclusi con l’accoglimento dell’opposizione promossa dalla banca; – che il Tribunale aveva liquidato, in favore RAGIONE_SOCIALE banca vittoriosa, i seguenti importi: € 5.491,00, oltre rimborso forfettario ed accessori nella causa n. 432/07 (di cui € 4.070,00 per onorario di difesa ed € 1.421,00 per diritti) ed € 7.092,00 oltre rimborso forfettario ed accessori nella causa 150/08 (di cui € 5.535,00 per onorario di difesa ed € 1.594 ,00 per diritti); – che gli onorari erano stati determinati sulla scorta del vigente D.M. Giustizia 8 aprile 2004 n. 127 secondo cui ‘ gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali ‘; – di aver presentato alla due fatture pro forma, entrambe elaborate sulla scorta dei parametri ex D.M. 127/2004, la prima in relazione alla causa 432/07 di € 23.056,00 (oltre rimborso forfettario ed accessori), la seconda relativa alla causa 150/08 di € 29.423,00 (oltre rimborso forfettario ed accessori); – che la aveva pagato RAGIONE_SOCIALE acconti, per cui erano state emesse rispettivamente la fattura n. 4/13 di € 5.491,00 e la fattura n. 5/13 di € 7.029,00.
1.2. Dava ancora atto che la convenuta si era costituita in giudizio ed aveva dedotto: l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE normativa invocata da parte attrice in quanto essa era stata abrogata dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e dal successivo D.M. n. 140/2012 il quale aveva previsto, all’art. 41, che le nuove disposizioni si applicassero ‘ alle liquidazioni successive alla entrata in vigore ‘ del predetto D.M. e, dunque, dal 23.08.2012; -che la prestazione dell’avv. si era conclusa nel 2013 quando le due sentenze erano passate in giudicato; – che il D.M. 140/2012 aveva previsto la possibilità per l’avvocato di concordare con il proprio cliente il
compenso dovuto, in questa logica escludendo la possibilità per l’avvocato di chiedere al cliente (in mancanza di accordo scritto) somme superiori a quelle liquidate dal giudice.
1.3. Ciò detto premetteva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la conclusione RAGIONE_SOCIALE prestazione dell’avvocato deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.
Rilevava che l’attività professionale dell’attore si era esaurita in data 21.06.2012 con riguardo al procedimento R.G. n. 432/07 e in data 28.07.2012 con riguardo al procedimento R.G. n. 150/08 con il deposito delle motivazioni relative ai dispositivi letti a fine udienza, non rilevando il momento del passaggio in giudicato dei provvedimenti.
1.4. Rigettava la richiesta RAGIONE_SOCIALE ulteriori importi formulata dall’attore.
Osservava che il rapporto professionale era sorto nella vigenza del sistema tariffario e si era concluso in una data in cui l’art. 9 D.L. 1/2012 aveva abrogato tale sistema, nonché nelle more dell’approvazione dei nuovi parametri professionali, adottati con il D.M. 140/2012, vigente solo dal 23.08.2012.
Rilevava che l’ art. 9, comma 3, D.L. 1/2012 disponeva ‘ Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto ‘, sicché le sentenze emesse nei procedimenti 432/07 e 150/08 avevano correttamente fatto applicazione del sistema tariffario previgente.
Spiegava che tuttavia che tale norma limitava l’ultrattività del sistema tariffario alla liquidazione delle spese giudiziali, mentre l’invocato art. 2 D.M. 127/2004, a mente del quale ‘ gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali ‘ non era più in vigore in virtù dell’effetto abrogativo discendente dall’art. 9, commi 1 e 2, D.L. 1/2012 (vigente dal 24.01.2012).
1.5. Condannava l’attore alla rifusione delle spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE convenuta, liquidate in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’AVV_NOTAIO. , chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla base di un unico motivo di gravame con il quale ha denunciato: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per
erroneo apprezzamento ed incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie – violazione e falsa applicazione dell’art. 9, D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012 n. 27, e del successivo D.M. 20 luglio 2012, n.140, entrato in vigore il 23 agosto 2012 -violazione dell’ art.11 Preleggi.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la ed ha chiesto di rigettare l’appello, in via subordinata invocando l’accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla stessa nel corso del procedimento di primo grado.
Nel corso RAGIONE_SOCIALE prima udienza del giorno 6.05.2025 svoltasi con le modalità RAGIONE_SOCIALE trattazione scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell’art. 352 c.p.c., all’udienza del 3.02.2026 (anch’essa sostituita con il deposit o di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l’udienza del 3.02.2026 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio da remoto del 5.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’unico motivo di appello è meritevole di accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.
5.1. Con tale motivo l’appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, D.L. 24.01.2012, n.1, convertito con modificazioni in legge 24.03.2012 n. 27, del successivo D.M. 20.07.2012, n.140, entrato in vigore il 23.08.2012 e dell’art.11 Preleggi .
Argomenta che il giudice di primo grado, facendo mal governo dei principi che regolano il rapporto professionale tra cliente ed avvocato nel periodo intercorrente tra l’approvazione del D.L. 1/12 (entrato in vigore il 25.01.2012) e del D.M. 140/12 (in vigore dal 23.08.2012), ha erroneamente interpretato la successione delle norme nel tempo, ritenendo di applicare al rapporto professionale sorto nel 2007 e nel 2008 le disposizioni contenute nel richiamato D.L. 1/12, richiamando altresì quelle del D.M. 20 luglio 2012.
Deduce che l’interpretazione del giudice di prime cure, secondo cui l’ultrattività del sistema tariffario (abrogato dal D.L. 1/12) è limitata alla liquidazione delle spese giudiziali, determinerebbe, per l’attività professionale disimpegnata nel periodo 25 gennaio -23
agosto 2012, un vuoto normativo nel periodo compreso tra l’abrogazione delle vecchie tariffe (24.01.2012, data di approvazione del D.L. n.1/12, in vigore dal 25.01. 2012) e l’introduzione dei nuovi parametri di cui al DM 140/12, entrati in vigore il 23.08.2012.
Argomenta che il giudice di primo grado non ha considerato che le norme contenute nel D.L. n.1/12 e nel D.M. 140/12 non possono che riferirsi ai rapporti di mandato insorti successivamente al 25.01.2012, data di entrata in vigore del D.L. 1/12, deponendo a favore di tale conclusione la circostanza che l’art. 9, comma 4, D.M. 140/12, ha posto a carico del professionista alcuni obblighi informativi.
Deduce che tali obblighi sono ipotizzabili solo per i contratti tra cliente ed avvocato stipulati nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.M. 140/12 e non rispetto a rapporti professionali insorti in epoca precedente all’entrata in vigore del D.L . 1/12, in quanto per tali contratti il diritto al pagamento dei corrispettivi dell’avvocato è sorto al momento RAGIONE_SOCIALE stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell’incarico.
Rileva che il nuovo quadro normativo portato dal D.L. 1/12 e dal D.M. 140/12, in assenza di chiare disposizioni di diritto intertemporale e tenuto conto RAGIONE_SOCIALE formulazione dell’art. 9 D.L. 1/12, determina che il D.M. 127/2004 trova applicazione nei rapporti tra cliente ed avvocato sino alla data di entrata in vigore del D.M. n.140/12 (il 23.08.2012).
Argomenta che nel caso di specie l’esaurimento RAGIONE_SOCIALE incarichi (il 27.06.2012 ed il 25.07. 2012) è intervenuto nel periodo di ultrattività RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al DM n. 127/2004, sancita dall’art. 9, comma 3, D.L. n.1/12 anteriormente quindi al 23.08.201 2, data di entrata in vigore del D.M. 20.07.2012, n.140.
Rappresenta che la Corte di Cassazione ha stabilito che l’elemento determinante nel caso di successione nel tempo di differenti normative in tema di tariffe forensi è il momento in cui l’attività è terminata e va quindi applicata la disciplina vigente al m omento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’attività stessa, sicché la disciplina di cui al D.M. n.140/12 non potrebbe trovare applicazione ai rapporti sorti prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore.
Argomenta che le nuove disposizioni sono applicabili solo ai giudizi (o ai gradi di processo) instaurati dopo la loro entrata in vigore, atteso che una diversa interpretazione darebbe luogo ad una applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova complessiva disciplina dettata dal D.L. 1/12 e dal D.M. 140/12 che sarebbe irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima RAGIONE_SOCIALE instaurazione RAGIONE_SOCIALE causa senza un’adeguata giustificazione.
Rileva che le disposizioni di cui all’art. 9, D.L. n. 1/12 e del D.M. n. 140/12, art. 41, sono da interpretare nel senso che, nei rapporti tra avvocato e cliente, nella successione tra il sistema tariffario (D.M. 127/2004) e quello dei parametri (D.M. n.140 del 2012), gli onorari e i diritti di cui all’art. 2 D.M. 127/2004 vanno liquidati tenendo conto dell’esaurimento RAGIONE_SOCIALE prestazione o dell’incarico professionale prima dell’intervento del D.M. 140/12.
Deduce che, quantomeno con riferimento agli onorari ed ai diritti maturati in relazione al procedimento iscritto al n. 432/07, definito con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 404/12, del 20.06.2012, dunque, in periodo anteriore al 24.07.2012, data di approvazione del D.M. n.140/12, nei rapporti tra cliente ed avvocato, deve farsi applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa di cui al DM 127/04 (art. 2) rilevando che la prestazione professionale disimpegnata nel richiamato procedimento si è esaurita con il deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 404/12, in data 20.06.2012.
Argomenta che il giudizio iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO e le relative attività professionali si sono esauriti alla data del 25.07.2012, nella perdurante vigenza del D.M. 127/2004, sicché il D.M. 127/2004 e l’art. 2 dovrebbero trovare applicazione nella regolamenta zione dei rapporti tra cliente ed avvocato sino alla data di entrata in vigore del D.M. 140/12.
5.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente ricordare che la liquidazione del compenso professionale dell’avvocato deve avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE normativa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita e tale momento coincide con la pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio.
La Suprema Corte ha invero chiarito, nella pronuncia a Sezioni Unite n. 17405/2012, che ‘ il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita ‘ (Cass. n. 5426/2005; Cass. n. 8160/2001).
Più recentemente (Cass. n. 4595/2020) ha ribadito che ‘ Tali principi sono stati già ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che “la conclusione RAGIONE_SOCIALE prestazione, che l’art. 2957 c.c., comma 2, individua quale “dies a quo” del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (Sez. 2, Ordinanza n. 21943 del 02/09/2019, Rv. 654913 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015, Rv. 635827 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 22/07/2004, Rv. 574870 – 01) .’ 5.3. Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato tali principi, individuando il momento di esaurimento dell’attività professionale dell’avv. Propato in quello di pubblicazione delle sentenze che hanno definito i giudizi R.G. 432/07 e 150/08, rispettivamente il 21.06.2012 e 28.07.2012 date in cui, ai sensi dell’art. 9 D.L. n.1/2012 erano state ‘ abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico ‘, prevedendo il terzo comma del medesimo articolo che ‘ le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione del presente decreto ‘.
In base alla normativa in vigore alla data di esaurimento dell’attività professionale dell’avv.
l’art. 2 D.M. 127/2004, secondo cui ‘ gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all’avvocato, indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali ‘, non era più vigente.
5.4. Va tuttavia rilevato che l’abrogazione del sistema tariffario per il rapporto cliente -avvocato non ha modificato i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui: – la misura RAGIONE_SOCIALE oneri dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna; – la misura di detti oneri deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti (quali tra gli altri il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali); l’ammontare delle somme dallo stesso cliente dovute può essere diverso rispetto a quello formante oggetto RAGIONE_SOCIALE suddetta pronuncia, per cui tra le due liquidazioni può esservi o meno corrispondenza (Cass. n. 25992/2018).
Invero, come ribadito dalla sentenza appena richiamata (Cass. 25992/2018), l’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE onorari per il cliente riposa nel contratto di prestazione d’opera mentre, per la parte soccombente, nel principio di causalità, con la conseguenza che il cliente è sempre obbligato a corrispondere gli onorari e i diritti all’avvocato ed al procuratore da lui nominati ed il relativo ammontare deve essere determinato dal giudice nei suoi specifici confronti senza essere vincolato alla pronuncia sulle spese da parte del giudice che ha definito la causa sui le stesse si riferiscono, tanto più che l’eventuale errore contenuto in detta sentenza (ad es. per mancato rispetto dei minimi tariffari) non può ricadere sul professionista se la parte non ha inteso impugnare il provvedimento sulle spese.
La Suprema Corte in detta pronuncia ha pure chiarito che anche dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova legge professionale forense n. 247 del 2012 (che ha determinato il passaggio dal sistema tariffario a quello dei parametri) i principi sopra indicati non sono cambiati atteso che la nuova legge ‘ non solo non ha superato (e non poteva superare) il principio generale relativo ai limiti soggettivi RAGIONE_SOCIALE sentenza secondo il quale l’avvocato non è parte del giudizio che ha determinato la liquidazione delle spese giudiziali, ma e, soprattutto, la nuova legge consente di confermare il principio relativo al diverso fondamento dell’obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE onorari che, per il cliente, riposa nel contratto di prestazione d’opera e, per la parte soccombente, nel principio di causalità. Infatti, il nuovo art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge professionale forense stabilisce che se tra cliente ed avvocato il compenso non è stabilito per iscritto, il giudice liquida il compenso facendo riferimento ai parametri allegati al DM n. 55 del 2014 ‘.
5.5. La particolarità RAGIONE_SOCIALE vicenda in disamina risiede nel fatto che al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’attività professionale svolta dal legale non erano più in vigore le tariffe di cui al D.M. 127/2004 (la cui ultrattività era prevista unicamente per la liquidazione giudiziale delle competenze) e non erano ancora in vigore i parametri di cui al D.M. 140/2012.
Soccorre in tale situazione la previsione dell’art. 2233 c.c. secondo cui ‘ Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro RAGIONE_SOCIALE professione ‘.
Nella specie, se non è possibile fare riferimento nei rapporti tra cliente e professionista, in relazione all’attività professionale conclusa in epoca successiva alla loro abrogazione, le tariffe del D.M. 127/2004, ben si può fare riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012, che, ancorché entrato in vigore a distanza di qualche mese dalla conclusione dell’attività professionale dell’avv. , costituisce attuazione delle previsioni introdotte dal D.L.
1/2012 (il quale, in vigore al momento RAGIONE_SOCIALE conclusione dell’attività professionale, aveva abrogato, come detto, le tariffe del 2004) ed era vigente nel momento in cui, successivamente alla pronuncia delle sentenze nei giudizi nell’ambito dei quali era st ata prestata l’attività professionale dell’avvocato, si sarebbe dovuto procedere alla liquidazione dei compensi nel rapporto tra avvocato e cliente.
5.6. Applicando tali parametri nella misura media (tenuto conto del grado medio di difficoltà delle questioni involte nei due giudizi e dell’attività professionale in concreto svolta) e con riferimento al valore dei giudizi (per entrambi compreso nello scaglio ne da € 100.000,00 a € 500.000,00), si perviene a liquidare i compensi spettanti all’avv. per l’attività svolta nel procedimento civile n. 432/2007 (valore dichiarato di € 149.652,51) l’importo di complessivi € 12.200,00 e per il procedimento civile n. 150/2008 (valore dichiarato € 302.596,94) l’importo di complessivi € 12.200,00, il tutto per un totale di € 24.400,00.
Da tale importo deve essere detratto l’importo corrisposto dalla in base alle liquidazioni operate dal giudice del lavoro all’esito dei due giudizi sopra indicati, pari, al netto delle spese generali dell’IVA e del CAP, a complessivi € 12.520.00 così pervenendosi ad un residuo credito dell’avv. Propato di € 11.880,00 (€ 24.400,00 -€ 12.520,00), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, sul quale andrà calcolata l’IVA, il CPA al 4% e le spese generali rimborso forfettario al 12,50 %.
Tenuto conto dell’esito decisorio l’appellata deve essere condannata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese di lite del primo e del secondo grado, quantificate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione riguardante il decisum, con riduzione per il primo grado RAGIONE_SOCIALE voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (in considerazione RAGIONE_SOCIALE modesta attività istruttoria svolta) ed esclusione per il presente grado RAGIONE_SOCIALE medesima voce.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell’appello, i compensi spettanti all’avv. , per l’attività difensiva svolta nell’ambito dei giudizi n. 432/07 e n. 150/08 svoltisi dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 24.400,00 e -dato atto dell’avvenuto pagamento da parte RAGIONE_SOCIALE appellata dell’importo di € 12.500,00 (oltre rimborso forfettario spese generali ed IVA e CAP su detto importo)-
CONDANNA l’appellata al pagamento, in favore dell’appellante, del residuo importo di € 11.880,00 oltre interessi legali ex 1284 4° comma, oltre IVA, CAP al 4% e rimborso forfettario spese generali al 12,5%;
CONDANNA l’appellata al pagamento in favore dell’appellante delle spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado in complessivi € 4.237,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado in complessivi € 4.770,00, di cui € 804,00 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18.02.2026
La Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)