Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24062/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso di lui nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n.1155/2019 della Corte d’appello di Bari depositata il 20-5-2019,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1510-2024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO: compensi dell’avvocato
R.G. 24062/2020
C.C. 15-10-2024
FATTI DI CAUSA
1.Il Comune di Altamura ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Bari sezione distaccata di Altamura gli ha ingiunto il pagamento di Euro 27.433,09 a favore dell’AVV_NOTAIO a titolo di saldo per l’attività professionale svolta quale difensore del Comune in causa civile avanti il Tribunale di Bari.
Il Tribunale con sentenza n. 2021/2014 depositata il 17-4-2014 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha determinato i compensi spettanti in £ 33.339.500, oltre rimborso forfettario al 10%, oltre cpa al 2% e iva al 10%, per cui, sottratti gli acconti pagati per £. 22 .195.059, ha condannato l’opponente a pagare il residuo di Euro 7.424,08, con gli interessi legali dal 15-5-2006 e la rifusione delle spese di lite.
NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bari ha parzialmente accolto con sentenza n. 1155/2019 pubblicata il 20-5-2019, condannando il Comune RAGIONE_SOCIALE Altamura a pagare a favore dell’appellante l’ulteriore somma di Euro 2.828,94, con gl i interessi legali dal 15-5-2006 e la rifusione delle spese di entrambi i gradi per la quota di tre quarti, compensato il residuo quarto.
Per quanto ancora rileva in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha dichiarato, quanto agli onorari, che le ‘consultazioni con il cliente’ dovevano essere considerate unitariamente, comprendendo tutta l’attività consultiva e non le singole riunioni o i singoli pareri, per cui correttamente i relativi onorari erano stati riconosciuti dal giudice di primo grado per una solta volta. Quanto ai diritti, esaminate una serie di voci, ha riconosciuto in aggiunta ai diritti già riconosciuti dal giudi ce di primo grado solo il diritto relativo all’esame della relazione di consulenti tecnici . Ha accolto l’appello in ordine al valore indeterminabile della causa come base di calcolo e ha individuato il valore effettivo della causa in £. 960.000.000 pari all’importo oggetto
di transazione tra le parti. Quindi ha proceduto a rideterminare gli onorari e a rideterminare i diritti nei limiti di quanto richiesto.
2.Avverso la sentenza AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Altamura ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, la Corte osserva che (come si ricava dall’esame degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di verificare un fatto processuale) il giudizio di primo grado, ancorché relativo a controversia soggetta al rito di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/11, si è svolto interamente con le forme di un giudizio ordinario d’opposizione a decreto ingiuntivo, deciso monocraticamente.
Pertanto, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte (secondo cui anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata in giudizio: v. nn. 23740/24, 26347/19 e 4904/18), deve ritenersi che ( i ) il giudice di primo grado abbia (sia pure erroneamente) optato in maniera consapevole per le ridette forme ordinarie; e che, di riflesso e in applicazione del principio di apparenza,
( ii ) l’impugnazione della relativa pronuncia sia stata rettamente proposta con le forme dell’appello e non del ricorso per cassazione. E poiché né con l’atto d’appello né col presente ricorso per cassazione
sono state formulate censure sul rito adottato in primo grado, nulla si frappone all’esame dei seguenti motivi di ricorso.
1.Il primo motivo di ricorso è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2233 e 2909 c.c., dell’art. 1 D.M. 585/94, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, nonché ex art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia’. Con esso il ricorrente lamenta in primo luogo che non siano stati riconosciuti tutti gli importi richiesti per le ‘consultazioni con il client e ‘, evidenziando che la delibera di Giunta comunale n. 1272/1994 aveva previsto che i ‘i pareri resi in corso di causa non potranno formare oggetto di autonomo corrispettivo e saranno ricompensati come prestazioni inerenti attività giudiziali’; sostiene che tali attività, ove non fosse stata stipulata la convenzione, sarebbero state liquidate secondo la tariffa stragiudiziale e quindi, non essendone stata convenuta la gratuità, devono essere ricompensate come prestazioni inerenti le attività giudiziali; quindi rileva che non è stato chiesto il riconoscimento di più consultazioni, ma il riconoscimento dei pareri resi secondo la voce della tariffa giudiziale a tale attività assimilabile. Aggiunge che la parificazione di tali attività a prestazioni inerenti le attività giudiziali era stata già oggetto di statuizione da parte del giudice di primo grado, con pronuncia passata in giudicato in quanto non impugnata. Quindi lamenta che non siano state considerate la copia delle note del 13-1-1998, del 18-5-1998, del 10-91998, dell’8 -10-1998, del 1-21999 dell’AVV_NOTAIO, le riunioni del 9 -3-1998, dell’8 -4-1998, del 15-9-1998, del 27-10-1998, del 3-10-1998, del 1012-1998 e così non sia stato riconosciuto l’onorario per le undici prestazioni assimilabili alla voce ‘consultazioni’ per complessivi Euro 7.967,63.
Di seguito il ricorrente lamenta che non gli siano stati riconosciuti gli onorari di cui alla Tabella A par. III d.m. 585/1994 voci sub 14) ‘preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio e della comparsa di risposta”, sub 15) ‘assistenza a c iascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii’, con riferimento alle udienze del 15-12-1994, 4-7-1995, 27-2-1996, 15-101996, 17-12-1996, 16-6-1998, omettendo ogni motivazione sul punto.
Lamenta altresì che, senza alcuna motivazione, non gli siano stati riconosciuti i diritti di cui alla Tab. 8 par. 1 d.m. 585/1994 voce sub 20 ‘consultazione’, 83 ‘collazione’, 17 ‘formazione fascicolo e indice’, 12 ‘per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza ecc.)…’, 14 ‘per esame dispositivo di ogni…ordinanza…’, 26 ‘per la designazione del consulente tecnico di parte’, 36 ‘per l’esame delle relazioni di consulenti tecnici’, n. 21 ‘per la corrispondenza informativa…’, n.20 ‘per attività parificate alle consultazioni…’, n.83 ‘collazione’.
1.1.Il motivo è infondato nella prima parte in cui lamenta il mancato riconoscimento dell’onorario per i pareri forniti in corso di causa.
In via assorbente rispetto a ogni altra questione, si impone la considerazione che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, i pareri per i quali egli chiede il corrispettivo erano riferiti all’oggetto della causa in corso e specificamente alle proposte di conciliazione pervenute al Comune. E’ già stato enunciato da Cass. Sez. 2 17-5-1991 n. 5579 (Rv. 472229-01) e Cass. Sez. 2 3-6-2015 n. 11446 (Rv. 635513-01) il principio secondo il quale, in tema di onorari di avvocato e procuratore, la redazione di un parere scritto sull’opportunità di promuovere il giudizio di impugnazione deve essere ricompresa nella voce di studio della controversia e consultazioni con il cliente e non può essere liquidata separatamente quale prestazione stragiudiziale. Il principio vale anche nella fattispecie, in quanto è proprio dell’attiv ità di
studio della controversia la valutazione da parte del professionista anche della convenienza della prosecuzione del giudizio in considerazione degli interessi da tutelare e delle circostanze prospettategli dal cliente nel corso delle consultazioni. Quindi, esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato che le ‘consultazioni con il cliente’ andavano considerate unitariamente, comprendendo tutta l’attività consultiva e non le singole riunioni o par eri; per di più, la sentenza impugnata ha dato atto che sono stati riconosciuti sia i diritti sia l’onorario per l’opera prestata per la conciliazione, per cui la pretesa di ottenere ulteriore onorario non trova fondamento neanche sotto questo profilo.
Non è fondata neppure la tesi del ricorrente secondo la quale la sentenza impugnata, nel considerare unitariamente le consultazioni con il cliente, abbia violato il giudicato della sentenza di primo grado sul punto: la sentenza di primo grado non contiene statuizione suscettibile di passare in giudicato nel senso che per ogni parere espresso e per ogni partecipazione alle riunioni spettasse l’onorario per le consultazioni con il cliente.
1.1.1.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento degli onorari per le voci di cui alla Tabella A sub 14 e sub 15, per redazione dell’atto introduttivo e assistenza alle udienze, in quanto non è stato formulato nel rispetto della previsione dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. Infatti, la sentenza impugnata non esamina la questione della spettanza degli onorari per tali voci sub 14 e sub 15 e quindi il ricorrente, in ossequio alla previsione d ell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ., avrebbe dovuto specificare con quale contenuto dei suoi motivi di appello avesse devoluto al giudice del gravame la questione della spettanza degli onorari per quelle precise attività. In mancanza di tale specificazione, il ricorrente non può imputare alla sentenza impugnata l’omessa
motivazione sul mancato riconoscimento dell’onorario per tali voci, in quanto la Corte d’appello aveva l’obbligo di esaminare e decidere le questioni specificamente devolute alla sua cognizione e perciò, per quanto riguardava gli onorari e i diritti, nei limiti delle voci oggetto dei motivi di appello.
1.1.2. E’ infondato il motivo con riferimento al mancato riconoscimento dei diritti per una serie di voci, in quanto formulato lamentando l’omessa motivazione mentre, al contrario, la motivazione è esistente e perfettamente comprensibile; quindi, non sussiste il vizio prospettato ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ., mentre l’erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base della quale il ricorrente lamenta la violazione delle previsioni della tariffa forense, avrebbe potuto essere prospettato soltanto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti.
Per la voce 20) ‘consultazione’, la sentenza (pag. 6 primo periodo in fine) ha dichiarato che il relativo diritto era stato riconosciuto dal giudice di primo grado in unica voce e il ricorrente si limita a lamentare la mancanza di motivazione, che invece è esistente.
Per le voci 83) ‘collazione’ della comparsa di risposta e della nota spese e 17) ‘formazione fascicolo e indice’ la sentenza (pag. 6 terzo periodo) ha dichiarato che non era giustificabile il riconoscimento di diritti di collazione di atti che non erano stati documentati, quali la redazione della comparsa, il fascicolo e l’indice ; il ricorrente si limita a lamentare la mancanza di motivazione, che invece è esistente.
Per le voci 12) ‘per ogni scritto difensivo…’ e 14) ‘per esame dispositivo…’, la sentenza (pag.6 secondo periodo) ha escluso la spettanza di diritti per ogni scritto difensivo, evidenziando che già il giudice di primo grado aveva selezionato tra le udienz e quelle ‘non di mero rinvio’ e cioè quelle nelle quali era stata svolta attività difensiva, riconoscendo il relativo diritto, per cui non poteva essere riconosciuto
altro diritto per attività pur sempre svolta in udienza; ha aggiunto (pag. 6 terzo periodo) che non era giustificato riconoscere diritti di partecipazione a udienze che si erano risolte in meri rinvii e inoltre (pag. 6 quarto periodo) che non era congruo chiedere diritti per la medesima attività, che fosse contemporaneamente di deduzione in udienza, di esame degli scritti di controparte e di esame di ordinanza e, per di più, l’esame degli scritt i difensivi richiedeva che venissero mostrati anche gli scritti difensivi della controparte, il che non era stato. In questo modo la sentenza ha compiutamente esposto le ragioni per le quali non ha riconosciuto distinti diritti, svolgendo un apprezzamento in fatto sull’unitarietà dell’attività difensiva e sull’attività svolta in udienza che le deduzioni del ricorrente -in quanto finalizzate a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti lamentando l’omessa motivazione e la violazione di legge- non riescono a scalfire.
Per la voce 36) ‘esame delle relazioni dei consulenti tecnici’ il motivo è inammissibile perché la sentenza (pag. 5 sesto periodo) ha espressamente riconosciuto il diritto relativo all’esame della relazione di consulenti tecnici.
Per la voce 21) ‘corrispondenza con il cliente’ la sentenza (pag. 6 primo periodo) ha dichiarato che il giudice di primo grado aveva già riconosciuto i diritti in riferimento alle missive che avevano costituito informativa per il cliente e perciò attestavano un contributo del difensore, indicandone le date. La pretesa del ricorrente di ottenere i diritti anche per una ulteriore serie di missive evidentemente presuppone un accertamento in fatto sul contenuto delle missive, diverso da quello eseguito dal giud ice d’appello ed estraneo al sindacato di legittimità.
Invece, per le voci 20) ‘attività parificate alle consultazioni’ e 26) ‘designazione del consulente tecnico di parte’ il motivo è carente di specificità, perché la sentenza impugnata non esamina le relative
questioni e il ricorrente non specifica in quali termini e in quale punto dell’atto d’appello ave sse richiesto i diritti riferiti a tali voci in quanto non riconosciuti dal giudice di primo grado.
Infine, con riguardo a tutte le voci con esclusione di quella esaminata al punto 1.1., la violazione di legge è lamentata in modo inammissibile perché, in forza del disposto di cui all’art. 366 co. 1 n.4 cod. proc. civ., il motivo ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. deve essere formulato mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dal la giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. Sez. 2 2-8-2005 n. 16132 Rv. 582042-01, Cass. Sez. 3 28-2-2012 n. 3010 Rv. 62148301, Cass. Sez. 3 26-7-2024 n. 20870 Rv. 671836-01).
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in correlazione all’art. 1 D.M. 585/94 e tabelle richiamate, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché 360 n. 4 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia’ e con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo rideterminato in £ 960.000.000 il valore della controversia e avendo perciò proceduto alla rideterminazione degli onorari, abbia omesso di rideterminare i diritti, riconosciuti in misura inferiore dal giudice di primo grado.
2.1.Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio della sentenza impugnata, laddove (pag. 7 penultimo periodo) ha dichiarato che i diritti dovevano essere determinati secondo la Tabella B ‘ma pur sempre nei limiti di quanto richiesto ‘. A fronte di questa pronuncia, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere deduzioni finalizzate a farne
emergere l’erroneità in diritto o, in alternativa, dedurre in modo rispettoso dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. che la rideterminazione dei diritti non fosse stata rispondente ai limiti della sua quantificazione complessiva dei diritti.
3.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione