Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5997/2018 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliati presso quest’ultim o in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 5430/2017, pubblicata il 22 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 2013, che:
erano dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di Dirigenti Avvocati;
il Regolamento dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE prevedeva che, in caso di sentenze favorevoli con spese compensate, ai menzionati Dirigenti Avvocati dovessero essere corrisposti i compensi professionali nella misura minima prevista dal Regolamento del Consigli o dell’ordine degli avvocati di Roma del 29 settembre 2004;
in seguito a transazione del 25 gennaio 2011, era stata pattuita da parte loro la rinuncia alla retribuzione di risultato a fronte della corresponsione degli onorari professionali sulle vertenze patrocinate con esito favorevole;
la controparte aveva adempiuto all’accordo fino ad ottobre 2012.
Essi hanno chiesto la condanna della P.A. resistente a pagare a ciascuno di loro l’importo di € 67.077,42 , di cui alle notule non pagate di novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, riferite a controversie concluse con esito favorevole alla detta P.A. e con spese compensate.
Con successivo ricorso hanno avanzato analoga richiesta concernente i mesi da marzo a giugno 2013.
Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5875/2014, li ha rigettati.
I ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5430/2017, ha rigettato.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come sia pendente davanti a questa Sezione altro ricorso, avente n. r.g. 25272/18, il quale pone questioni connesse a quelle oggetto del presente giudizio.
Pertanto, si ritiene opportuno, stante la natura delle tematiche da affrontare, rinviare la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione congiunta dei due procedimenti in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte,
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza possibilmente assieme al ricorso n. r.g. 25272/18.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 6