Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 5650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 5650  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 5997/2018 proposto da:
NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME,  rappresentati  e difesi dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliati presso quest’ultim o in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t.,  rappresentata  e  difesa  dagli  AVV_NOTAIO  NOME  AVV_NOTAIO, presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
 avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Roma, n. 5430/2017, pubblicata il 22 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma il 6 marzo 2013, che:
erano dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di Dirigenti Avvocati;
il Regolamento dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE prevedeva che, in caso di sentenze favorevoli  con  spese  compensate,  ai  menzionati  Dirigenti  Avvocati  dovessero essere  corrisposti  i  compensi  professionali  nella  misura  minima  prevista  dal Regolamento del Consigli o dell’ordine degli avvocati di Roma del 29 settembre 2004;
in seguito a transazione del 25 gennaio 2011, era stata pattuita da parte loro la rinuncia alla retribuzione di risultato a fronte della corresponsione degli onorari professionali sulle vertenze patrocinate con esito favorevole;
la controparte aveva adempiuto all’accordo fino ad ottobre 2012.
Essi hanno chiesto la condanna della P.A. resistente a pagare a ciascuno di loro l’importo  di  €  67.077,42 ,  di  cui  alle  notule  non  pagate  di  novembre  e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, riferite a controversie concluse con esito favorevole alla detta P.A. e con spese compensate.
Con successivo ricorso hanno avanzato analoga richiesta concernente i mesi da marzo a giugno 2013.
Il  Tribunale  di  Roma,  riuniti  i  ricorsi,  nel  contraddittorio  delle  parti,  con sentenza n. 5875/2014, li ha rigettati.
I  ricorrenti  hanno  proposto  appello  che  la  Corte  d’appello  di  Roma,  nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5430/2017, ha rigettato.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva come sia pendente davanti a questa Sezione altro ricorso,  avente  n.  r.g.  25272/18,  il  quale  pone  questioni  connesse  a  quelle oggetto del presente giudizio.
Pertanto, si ritiene opportuno, stante la natura delle tematiche da affrontare, rinviare la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione congiunta dei due procedimenti in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte,
 rinvia  la  causa  a  nuovo  ruolo  per  la  trattazione  in  pubblica  udienza possibilmente assieme al ricorso n. r.g. 25272/18.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  IV  Sezione  Civile,  il  6