Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4576/2020 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
–
ricorrente – contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME.
–
contro
ricorrente – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO n. 128/2019 depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 128/2019 del 22 novembre 2019 con cui la Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accoglieva l’appello proposto da NOME e, in riforma della sentenza n. 1346/2017 del 7 ottobre 2016 del Tribunale di Bolzano, accertava la sussistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto la compensazione volontaria ex art. 1252 cod. civ. di reciproche obbligazioni e respingeva le domande tutte del COGNOME attore in prime cure.
In particolare, mentre il tribunale aveva ritenuto tardiva l’eccezione di compensazione, applicando il disposto dell’art. 1242 cod. civ. e rilevando che il convenuto si era costituito soltanto alla prima udienza, la corte territoriale, sulla base del contratto di mandato sottostante alla procura speciale a vendere conferita dal COGNOME al COGNOME, aveva rilevato d’ufficio – che le parti erano d’accordo nel compensare le reciproche pretese ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., per cui, avendo il COGNOME per anni pagato i debiti del NOMECOGNOME vantava il diritto di trattenere il prezzo di vendita degli immobili che aveva venduto in forza della procura da questi conferitagli, senza alcun obbligo di restituzione ex art. 1713 cod. civ.
Resiste con controricorso NOME
La trattazione del ricorso veniva fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il ricorrente ed il resistente depositavano memorie illustrative.
All’esito dell’adunanza camerale il Collegio emetteva
ordinanza interlocutoria con cui rilevava che l’impugnata sentenza risultava prodotta in atti in lingua tedesca, senza la traduzione in lingua italiana, dunque in violazione del disposto di cui al d.p.r. 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 ( con il quale è stata data attuazione all’art. 100 dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari ), in base al quale ‘gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d’ufficio, nonché le sentenze ed i documenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori dalla regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle pari sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca’ (art. 25 ).
Veniva pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa del pervenimento dell’impugnata sentenza tradotta in lingua italiana, come imposto dalla sopra indicata normativa.
Pervenuta la sentenza tradotta in lingua italiana, la trattazione del ricorso è stata nuovamente fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il controricorrente ha nuovamente depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 1242, comma uno, secondo periodo, cod. civ., in combinazione con l’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
1252 cod. civ.’.
Lamenta che la corte di merito ha errato nel considerare rilevabile d’ufficio la compensazione delle rispettive pretese fra le parti ed è pertanto incorsa in violazione sia della norma sostanziale di cui all’art. 1252 cod. civ. sia del principio dispositivo codificato all’art. 112 cod. proc. civ., il quale pone a carico del giudice il divieto di pronunciarsi sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., ‘Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia sulla compensazione volontaria e che è stato oggetto di discussione fra le parti”.
Lamenta che l’impugnata sentenza è errata non solo là dove statuisce la rilevabilità d’ufficio della compensazione ordinaria ai sensi dell’art. 1252 cod. civ., ma anche perché ne afferma l’esistenza a causa di un omesso esame di un fatto decisivo, ripetutamente fatto presente in causa, e cioè che nello studio di fattibilità relativo al finanziamento di tredici abitazioni del Prugger, era stato esplicitamente raccomandato il conferimento dell’incarico di vendita degli immobili al commercialista COGNOME nell’ottica secondo cui, con la successiva vendita degli appartamenti realizzati, il COGNOME sarebbe stato in grado di adempiere da solo ai propri debiti.
Solo questo, pertanto, sarebbe stato il vero ed effettivo motivo per cui il COGNOME avrebbe conferito il mandato a vendere e quindi la formale procura speciale al COGNOME.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. ‘Appello incidentale – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, necessario per determinare il giusto prezzo di mercato’.
Lamenta che la corte di merito, nel rigettare il suo appello incidentale, avrebbe omesso di considerare due dati di fatto, e
cioè che, per un verso, come era desumibile dallo studio di fattibilità, l’area a base della costruzione e le aree relative ai diversi piani della stessa erano elementi che concorrevano alla determinazione del prezzo complessivo di vendita, e che, per altro verso, il prezzo di vendita avrebbe dovuto essere determinato senza alcun abbattimento in misura percentuale
Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
4.1. Vale al riguardo anzitutto ricordare che, come risulta dalla lettura dell’impugnata sentenza, la corte di merito: a) ha ribadito che la compensazione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice ex art. 1242 cod. civ., è oggetto di una eccezione di parte in senso stretto ed è quindi soggetta al termine, a pena di decadenza, di cui agli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.; b) ha rilevato che nel caso di specie il tribunale aveva stabilito che l’allora convenuto COGNOME si era costituito in giudizio solo alla prima udienza, quindi tardivamente, con la conseguenza che il termine perentorio per sollevare eccezioni di parte era già inutilmente decorso e, pertanto, dichiarava inammissibile l’eccezione di compensazione dal convenuto medesimo proposta; c) ha, tuttavia, affermato che la procura conferita dall’attore al convenuto era fondata, nei rapporti interni tra le parti, su un mandato, e che era stata conferita anche nell’interesse del mandatario, il che confermerebbe l’esistenza sia di un’obbligazione tra questo ed il mandante sia di una finalità di adempimento intrinseca all’accordo (v. p. 12 dell’impugnata sentenza).
Sulla scorta di tale motivazione, svolta, oltre che in relazione al tenore della procura, anche in riferimento a quanto dichiarato dal mandante in sede di interrogatorio libero, e cioè che in passato il mandatario aveva pagato per estinguere i suoi debiti, di ingente ammontare, la corte di merito è pervenuta, in riforma
della sentenza di prime cure, a ritenere infondata la pretesa del mandante di consegna del prezzo, ricavato dal mandatario con la vendita degli immobili oggetto di causa, sul rilievo per cui ‘il mandato che sta alla base della procura speciale conferita il 25.5.1999 va pertanto interpretato nel senso che il sig. COGNOME e il dott. COGNOME con esso hanno concluso un accordo di compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c. con il quale il sig. COGNOME ha autorizzato il dott. COGNOME al fine di estinguere la sua obbligazione a trattenere il prezzo di vendita ottenuto mediante l’esecuzione del mandato’ e che ‘nel caso di specie l’accertamento della compensazione volontaria ai sensi dell’art. 1252 c.c. deve avvenire d’ufficio’, in quanto ‘dal punto di vista processuale, l’effetto estintivo della compensazione, nel caso di specie, non si realizza in ragione del sollevamento di un’eccezione di parte, ma piuttosto in seguito all’accertamento d’ufficio della comune volontà delle parti che sta alla base del mandato’ (v. pp. da 11 a 14 dell’impugnata sentenza).
che ‘ la compensazione volontaria, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1252 cod. civ., che si concretizza in un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, postula, in quanto tale, il previo riconoscimento della loro esistenza’ ed ha dato per presupposta la sua eccepibilità, appunto espressamente affermando che ‘l’eccepibilità di detta compensazione, pertanto, postula la dimostrazione di un incontro della volontà delle parti nel senso indicato’ (v. Cass., 12/01/1984, n. 253; conf. Cass., n. 4177/78, in Rv. 393798 – 01).
Più di recente, si è precisato che ‘la compensazione volontaria non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall’art. 1252 cod. civ., ma si fonda sull’accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l’osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte ‘ (cfr. Cass., 20/05/2024, n. 13949).
4.3. Va pertanto ribadito che la compensazione volontaria si fonda precipuamente sull’accordo delle parti, le quali, pur non ricorrendo i presupposti della compensazione legale ovvero di quella giudiziale, possono stabilire, comunque, e – se del caso anche precisandone termini e condizioni, che si verifichi tra loro l’effetto compensativo e quindi estintivo dell’obbligazione.
A tale stregua, il rilievo di questo effetto non può essere esercitato d’ufficio dal giudice, contrariamente a quanto ritenuto
dalla corte di merito nel l’impugnata sentenza, ma, poiché attiene allo specifico contenuto dell’accordo inter partes, deve essere oggetto di eccezione, in senso proprio, della parte (v. Cass., Sez. Un., 03/02/1998, n. 1099; Cass., Sez. Un., 27/07/2005, n. 15661; Cass., 30/06/2020, n. 12980).
Ne deriva che la parte convenuta, che ha interesse a far valere la compensazione in contrapposizione alla domanda attorea, è tenuta, a pena di decadenza, ex art. 167 cod. proc. civ. ( ratione temporis applicabile, in quanto modificato dal d.l. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51) a proporre la suddetta eccezione con la comparsa di costituzione e risposta depositata entro venti giorni prima rispetto alla prima udienza, onde non incorrere nella inammissibilità, per tardività, dell’eccezione proposta (v., tra le tante, Cass., 04/03/2022, n. 7182; Cass., Sez. Un., n. 7940/2019).
5. Ala fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi di diritto applicazione.
7. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Trento, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza