Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5058 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5058 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7609/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1983/2022 depositata il 20/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza n. 768/2019 pubblicata il 16.04.2019 e notificata il 18.04.2019, con cui il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE: ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; ha accertato il diritto di RAGIONE_SOCIALE di trattenere la somma già percepita di euro 30.513,00; ha condannato RAGIONE_SOCIALE a restituire a RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.) la somma di euro 5.313,65, oltre interessi dal giorno della percezione al saldo, ed ha infine parzialmente compensato tra le parti le spese di lite.
Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di prime cure, mentre accoglieva l’appello proposto in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE e -previo rilievo da un lato della legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE nella sua qualità di mittente del trasporto, e, per altro verso, della colpa grave del vettore RAGIONE_SOCIALE -perveniva a dichiarare estinto il credito di RAGIONE_SOCIALE per intervenuta compensazione volontaria, tra le parti, dei reciproci rapporti di dare ed avere.
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre parte resistente ha depositato memoria.
Considerato che
1. Rileva in via preliminare il Collegio che il ricorso nell’intestazione indica come difensori l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, mentre la procura speciale alle liti risulta conferita anche all’AVV_NOTAIO, che non risulta essere iscritta all’RAGIONE_SOCIALE; il ricorso risulta, peraltro, sottoscritto solo dall’AVV_NOTAIO e conseguentemente, pur essendo inammissibile in quanto proposto con il ministero dell’AVV_NOTAIO, risulta comunque ammissibile e da esaminare in quanto proposto dagli altri due difensori.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 346 cod. proc. civ. nonché’ dell’art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 1197, i° comma, 1252, 1325, 1362 e 1366 cod. civ. (art. 360, i° comma, n. 3) e 5)’.
Lamenta che la corte di merito avrebbe omesso di considerare che ‘l’eccezione riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE per basare il primo motivo di appello incidentale è stata, in maniera espressa, riferita dall’appellante soltanto al capo della sentenza che aveva escluso la ricorrenza di un’ipotesi di compensazione c.d. atecnica (o impropria) in presenza di una pluralità di contratti di trasporto, ognuno dei quali fonte di autonome obbligazioni di pagamento, e che l’eccezione non era volta all’accertamento della sussistenza della compensazione volontaria’, per cui sul capo, non impugnato, della sentenza di prime cure che aveva escluso la sussistenza della compensazione volontaria si era formato il giudicato.
Deduce, con una seconda censura, che la documentazione e le circostanze tutte richiamate dal giudice di merito (ossia: la regolare registrazione contabile della nota di addebito n. 1267 del 10.08.2015 emessa da RAGIONE_SOCIALE; la mancata richiesta di adempimento delle fatture via via emesse da RAGIONE_SOCIALE; la
mancata contestazione di tale modalità di pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE; la mancata contestazione del pagamento a saldo da parte di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 487,00; la mancata contestazione dell’importo del risarcimento, circostanza quest’ultima che troverebbe tuttavia una aperta smentita nel documento n. 1 prodotto in giudizio da RAGIONE_SOCIALE), non costituiscono idonea dimostrazione del fantomatico accordo di compensazione volontaria.
Pertanto, la valutazione della corte di merito circa il perfezionamento di un accordo di compensazione volontaria non terrebbe conto dell’intervenuto giudicato, non sarebbe fondata su alcun argomento logico sufficiente e sarebbe anche viziata dall’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel rigetto del reclamo datato 2 maggio 2016 da parte della RAGIONE_SOCIALE, di per se’ sufficiente per negare l’esistenza di un accordo per la compensazione.
1.1. Il motivo è inammissibile con riferimento a tutte le censure proposte.
1.2. La società ricorrente invoca la violazione di un presunto giudicato che si sarebbe formato nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 346 cod. proc. civ., sostenendo che quella che chiama eccezione riproposta dall’allora appellante incidentale RAGIONE_SOCIALE a fondamento del suo appello incidentale non era volta all’accertamento dell’esistenza della compensazione volontaria.
Era, tuttavia, onere della ricorrente specificare che tali riportate conclusioni non erano presenti in alcun atto processuale ovvero non erano riferibili ad alcun atto processuale della parte appellata medesima. Il suddetto onere non è stato assolto dalla ricorrente, che si limita ad affermazioni assertive e generiche.
Come già questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, è inammissibile il ricorso che incorre in violazione dell’art. 366, n. 6 cod. proc. civ., disposizione, questa, che costituisce la
declinazione normativa del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia RAGIONE_SOCIALE atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell’incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte’ (v. Cass., n. 25873/25; Cass., n. 25447/2025; cfr. Cass., n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza 28 ottobre 2021, resa dalla Corte Edu, nella causa RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia, è dato desumere che il principio di ‘autosufficienza del ricorso’ ha il fine legittimo di ‘semplificazione dell’attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia’).
1.3. Ulteriore ed autonoma ragione di inammissibilità va ravvisata là dove la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Sotto la formale invocazione del vizio di omesso esame, la ricorrente invero sostanzialmente sollecita un riesame dell’apprezzamento di documentazione a suo tempo prodotta in causa, al fine di ottenere una decisione a sé più favorevole.
Tale censura, tuttavia, non è riconducibile all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., come costantemente interpretato da questa Suprema Corte, secondo cui costituisce un ‘fatto’, agli effetti della summenzionata norma, non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, dunque un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio
fenomenico rilevante (cfr. Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133), che costituisca un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, dei quali solo assertivamente e genericamente il ricorrente prospetta una intrinseca decisività, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v., tra le tante, Cass., n. 17005/24; Cass., n. 27415/18; Cass., Sez. Un., n. 8053/14).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la corte di merito ha motivatamente valutato una serie di circostanze fattuali che ha poi qualificato in termini di ‘comportamenti concludenti che confermano l’intervenuto accordo di compensazione tra le parti’, alla luce delle quali ha, per implicito, escluso la rilevanza del rigetto del reclamo datato 2 maggio 2016 da parte della RAGIONE_SOCIALE
1.4. In conclusione, la società ricorrente si limita a proporre una propria diversa interpretazione dei fatti di causa e dunque non censura idoneamente la decisione della corte territoriale, la quale, invece, nel ritenere l’accordo di compensazione comprovato da comportamenti concludenti delle parti, risulta fondata su una non implausibile interpretazione delle circostanze di fatto accertate in giudizio ed altresì scevra da vizi logicogiuridici, a mente dell’orientamento di legittimità secondo cui
nella compensazione volontaria, che si fonda sull’accordo, è richiesta la prova di questo, senza tuttavia che tale prova debba essere data con una forma particolare (v. Cass., n. 13949/2024; Cass., n. 1955/2003).
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia ‘Omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. (art. 360, i° comma n. 3)’.
Lamenta, anzitutto, che, in relazione alle ipotesi di compensazione legale e giudiziale, delle quali pur si era discusso in causa, la corte di merito avrebbe omesso di considerare che nel caso di specie mancavano ‘i presupposti della coesistenza (art. 1242 cod. civ.), della ‘uguale’ esigibilità del credito opposto in compensazione (art. 1243, I° comma cod. civ.)’.
Deduce inoltre che la corte di merito avrebbe trascurato che l’allora parte opponente al decreto ingiuntivo non aveva proposto specifica domanda riconvenzionale di condanna, ma si era limitata a proporre una mera eccezione riguardo ad altro e diverso rapporto di trasporto tra le parti, ‘estraneo e distinto dai trasporti fatti valere in sede monitoria dalla RAGIONE_SOCIALE, andati tutti a buon fine’.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte territoriale ha richiamato quanto già statuito dal giudice di prime cure in tema di compensazione atipica, e dunque giudiziale, e di compensazione legale, ed è pervenuta a fondare la propria decisione sull’accoglimento della proposta eccezione di compensazione volontaria.
Per come dedotto, dunque, il motivo, una volta che lo si confronti con la motivazione, risulta non solo privo di specificità, ma anche di effettiva correlazione con essa. Sotto il primo profilo viene in rilievo il consolidato principio di diritto di cui a Cass. n.
4741 del 2005. Sotto l’altro, quello altrettanto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005. Entrambi, peraltro, ribaditi, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.
Anche a voler prescindere dai superiori rilievi, il motivo, nell’invocare il vizio di omessa pronuncia, è ulteriormente inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ., in quanto la ricorrente trascura di considerare che, secondo costante orientamento di legittimità, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (v. Cass., n. 20311/2011; Cass., n. 24155/2017; Cass., n. 20718/2018; Cass., n. 15255/2019; Cass., n. 2151/2021; Cass., n. 11319/2022).
Orbene, nel confermare e far proprie le statuizioni di prime cure che già avevano rigettato le eccezioni di compensazione giudiziale e legale e nel pronunciare solo sulla compensazione volontaria, la corte di merito ha reso una motivazione conforme ai suindicati principi di diritto.
Aggiungasi che l’impugnata sentenza risulta scevra da vizi logicogiuridici nella misura in cui, nel pronunciare l’estinzione del credito per compensazione volontaria, ex necesse non ha argomentato sulla omogeneità o meno dei crediti derivanti da plurimi trasporti tra le parti, a mente dell’espresso disposto dell’art. 1252, comma primo, cod. civ., secondo cui ‘Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono
le condizioni previste dagli articoli precedenti’, e cioè dalle disposizioni che si riferiscono alle compensazione legale e giudiziale.
Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 12 e 13 CMR nonché’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.)’.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha ritenuto che ‘… la legittimazione del destinatario non è esclusiva, ma alternativa, rispetto a quella del mittente (o submittente) e, in ogni caso, il criterio discretivo deve essere individuato nella sfera patrimoniale in cui i danni esplicano il loro effetto …’.
Sostiene che, in violazione delle disposizioni della CMR, cioè della Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada ( Convention des RAGIONE_SOCIALE par Route ), erroneamente la corte territoriale ha ravvisato la legittimazione attiva della mittente senza considerare che, in caso di inadempimento al contratto di trasporto, la sostituzione del destinatario al mittente avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione, lo stesso ne richieda la riconsegna, e così subentra in via esclusiva nei diritti e nelle azioni nascenti dal contratto di trasporto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. La società ricorrente invoca la legittimazione esclusiva del destinatario della spedizione (società rimasta estranea al giudizio), lamentando che erroneamente la corte di merito abbia affermato la legittimazione della società mittente, odierna controricorrente, per aver invece trascurato il fatto decisivo che la merce, avariata e non, fosse arrivata a destino e che la società destinataria ne avesse chiesto la riconsegna.
Tali assunti rimangono tuttavia puramente assertivi e generici, dato che la ricorrente non si perita né di specificare né
di localizzare se, dove e quando, nel precedente contesto processuale, il fatto di cui lamenta l’omesso esame, sia stato oggetto di discussione tra le parti ed acquisito al giudizio.
L’impugnata sentenza nulla riferisce sul punto, e sarebbe stato onere della società ricorrente precisare se la questione della richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, data assertivamente e genericamente per incontestata, sia effettivamente stata trattata ed accertata nei precedenti gradi di merito.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia ‘Sulla declaratoria (senza motivazione) della colpa grave del vettore. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 17, 23, 29 e 32 CMR nonché’ RAGIONE_SOCIALE artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.)’.
Lamenta che la corte territoriale avrebbe ritenuto esistente la colpa grave del vettore in relazione al sinistro verificatosi, ma in maniera immotivata e sostanzialmente esonerando la mittente società RAGIONE_SOCIALE dall’onere della prova.
Sostiene inoltre che, erroneamente, la corte di merito non avrebbe accolto la pur proposta eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dalla società mittente.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Censura l’impugnata sentenza là dove ha affermato che ‘il fatto che l’effettiva contaminazione del prodotto trasportato non è stata mai contestata prima della lettera dell’AVV_NOTAIO in data 05.05.2016, a distanza di oltre 8 mesi dal fatto e che RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto il risarcimento del danno alla propria compagnia assicuratrice, attività incompatibile con la negazione dell’avaria’ , per poi affermare ‘Risulta inoltre dal CMR n. 177 del 8.8.2015 (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado) che era stata indicata chiaramente la temperatura a cui avrebbe dovuto viaggiare la merce: ‘temp+1°C’ e che tuttavia la temperatura
durante tutto il viaggio di andata, come risultante dalla strisciata del termo regolatore, ovvero la rilevazione oraria delle temperature all’interno del camion frigo, relativa ai giorni 8, 9, e 10 agosto 2015 erano superiori ai 20 gradi centigradi, con punte fino a 26 gradi (cfr. doc. 5 del fascicolo di primo grado), non scendendo mai alla temperatura di 1 grado come indicato nel CMR. I documenti nn 2 e 5 appena citati, inoltre, non stati contestati da RAGIONE_SOCIALE‘ .
Orbene, sotto la formale invocazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di queste surriportate argomentazioni in fatto l’odierna ricorrente sollecita a questa Corte un nuovo esame che per nulla le compete nella presente sede di legittimità. Inoltre, l’evocazione dell’art. 2697 cod. civ. e della sua pretesa violazione non è svolta, nel modo indicato a suo tempo, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e ribadito -ex multis – da Cass., n. 26769 del 2018 (v. anche Cass., n. 20876/2020).
4.2. Infine, l’ulteriore doglianza che compone il motivo, relativa alla mancata considerazione dell’eccezione di prescrizione, è dedotta genericamente, nonché in maniera cumulativa rispetto alle diverse censure là dove l’impugnata sentenza ha affermato la colpa grave del vettore, per cui finisce per risultare inammissibile per difetto della sua intellegibilità, ed in ogni caso non si confronta con il rilievo della corte territoriale, secondo cui ‘ad ulteriore conferma anche della mancata contestazione dell’importo del risarcimento, deve essere valorizzata la circostanza dell’intervenuta contabilizzazione a debito da parte di RAGIONE_SOCIALE della fattura di € 30.513,00, emessa da RAGIONE_SOCIALE per il risarcimento del danno’ (v. p. 9 dell’impugnata sentenza).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 13 novembre 2025.
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME