Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32457 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32457 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 30714-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 20/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 2413/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2021 R.G.N. 1873/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n.2413/2021, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME e condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio confermando la sentenza con cui il tribunale di Roma aveva respinto la domanda con la quale essa aveva richiesto: l’accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dall’1.2.2011; l’accertamento dell’esatto inquadramento della ricorrente con condanna della società in solido al pagamento delle differenze retributive e del TFR; la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole con lettera del 10/01/2018 con condanna di RAGIONE_SOCIALE alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento alla reintegra o comunque nella misura massima prevista nonchØ al versamento dei contributi.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME con due complessi motivi ai quali ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’articolo 360 n. 3 c.p.c. sotto cinque distinti profili.
A.1 Con la prima censura si deduce l’omessa prova da parte del datore di lavoro della legittimità del recesso ex art. 2697 c.c. e l’erronea qualificazione del fatto. Secondo il ricorrente la società non avrebbe fornito alcuna prova della legittimità del recesso e della sussistenza dei motivi addotti a fondamento della giusta causa di licenziamento; del comportamento contestato il datore non aveva fornito alcuna prova, mancava l’attività istruttoria in tal senso, basandosi la sentenza esclusivamente su messaggi depositati in atti, non essendovi dubbio che i fatti si sono svolti per come riferito dalla ricorrente; il
licenziamento appariva ingiustificato, essendo evidente che il giudicante fosse caduto in errore confondendo la possibilità di trasferire la lavoratrice con i fatti oggetto della contestazione disciplinare, ritenendo legittimo il recesso poichØ la COGNOME non avrebbe accettato la sede di lavoro, sebbene l’oggetto della contestazione fosse esclusivamente la discussione del 13/12/2017; l’errore del magistrato in primo grado veniva ripetuto dal giudice d’appello.
Il motivo Ł manifestamente inammissibile sia per la eterogeneità delle censure che sono state accorpate, sia perchØ Ł in realtà rivolto a sindacare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito a cui compete istituzionalmente accertare i fatti; del resto non esiste alcun elemento decisivo dal quale risulti che il giudizio sia frutto di una confusione tra il rifiuto del trasferimento ed il comportamento riferito alla discussione avvenuta presso l’hotel con la governante con successivo intervento dei carabinieri il 13/12/2017, su cui verteva invece l’oggetto della contestazione.
Inoltre la stesse censure sono vieppiø inammissibili perchØ sollevate in una fattispecie
di “doppia conforme”, prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ.
A.2 Con una seconda separata censura la ricorrente deduce l’omessa conversione dei riti da parte del magistrato del primo grado con grave compromissione dei suoi diritti, in particolare in relazione all’impugnativa del licenziamento per omessa applicazione del rito speciale previsto dalla legge n.92/2012; la ricorrente lamenta la mancata separazione delle cause da parte del giudice di primo grado con la conversione del rito ordinario in quello speciale ex legge 92/2012 limitatamente all’impugnativa del licenziamento e prosecuzione della trattazione del rito ordinario per la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive.
A.3 Sotto un diverso distinto profilo viene dedotto l’omesso svolgimento di attività istruttoria necessaria con riferimento sia all’impugnativa di licenziamento che alla domanda di differenze retributive, con violazione di legge in relazione agli artt. 115 e 116 cpc.
Le censure sopraindicate presentano profili di inammissibilità e di infondatezza; anzitutto perchØ, in tesi, Ł piø garantito il rito ordinario rispetto a quello sommario, laddove la ricorrente sembra sostenere in maniera contraddittoria che
attraverso l’accertamento compiuto con il piø garantito rito ordinario si sia proceduto ad una sommarietà della istruttoria, laddove invece avrebbe preferito, almeno per il licenziamento, il rito speciale che proprio sulla sommarietà si fonda.
Inoltre secondo la ricorrente l’omessa istruttoria sarebbe stata conseguenza dell’omessa separazione dei riti ed era per questo che essa aveva dichiarato che la causa non necessitava di istruttoria, all’udienza del 24/10/2019. Ora, in disparte che se non era stata disposta la separazione, non si vede il motivo di dichiarare che la causa non necessitasse di istruttoria, va rilevato che la questione della completezza degli accertamenti effettuati nella causa non deriva dal rito osservato ma dalla istruttoria che viene in concreto svolta dal giudice e dalle parti; mentre nei motivi di ricorso non sono state comunque indicate, tanto meno in maniera precisa e specifica (con trascrizione degli atti, delle prove e dei provvedimenti), lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione.
A.4 Con un’ulteriore censura viene dedotta l’erronea dichiarazione di inammissibilità in
appello della domanda di somme non contestate ex art. 423 cpc.
La Corte d’appello sul punto ha dichiarato che non potesse essere oggetto di censura, dichiarando perciò inammissibile il motivo di appello riguardo l’omessa pronuncia da parte del primo giudice di ordinanza di assegnazione delle somme non contestate ex art.423 c.p.c. perchØ il motivo non riguardava vizi della sentenza.
Il motivo di ricorso per cassazione investe invece, nella sua intestazione, l’erronea dichiarazione di inammissibilità in appello della domanda di somme non contestate (di cui la sentenza non parla); mentre nel suo contenuto il motivo investe la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello sull’omessa e/o erronea pronuncia da parte del primo giudice.
Il motivo si rivela perciò promiscuo, confuso e manca di specificità perchØ in parte Ł rivolto a censurare la dichiarazione di inammissibilità della domanda di somme non contestate; in parte a censurare la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello riferito all’omessa pronuncia da parte del primo giudice su cui ha parlato la Corte. Inoltre, difetta di specificità ed autosufficienza perché non viene riprodotta l’istanza rivolta al primo giudice, ma nemmeno quella rivolta al
secondo giudice; e non Ł trascritto nessuno dei provvedimenti che i giudici hanno reso sull’istanza. Il motivo di ricorso neppure spiega le ragioni per le quali dovesse configurarsi un diritto a ricevere il pagamento di somme non contestate.
A.5. Con un’ultima censura viene dedotta l’omessa pronuncia ed erronea dichiarazione di inammissibilità in appello della domanda di illegittima compensazione del tfr.
Deve essere rilevato in proposito che nella sentenza di appello i giudici hanno disatteso il motivo di gravame secondo cui la sentenza appellata aveva omesso di riconoscere all’appellante la somma dovuta a titolo di TFR. Il collegio ha osservato che all’udienza del 24/10/2019 la ricorrente aveva prodotto la busta paga del giugno 2019 che riporta le competenze di fine rapporto oltre alla somma di euro 6.385,78 a titolo di TFR, in conseguenza del rapporto di lavoro svolto dal 10 gennaio 2013 al 18 gennaio 2018. In sostanza la Corte d’appello ha accertato innanzitutto che la somma per TFR era stata riconosciuta in busta paga; ha però aggiunto che lo stesso credito, come dedotto dalla società e risultante dal verbale del 20 settembre 2020 nel procedimento ex art. 431 c.p.c. dinanzi alla Corte
d’appello, era stato corrisposto nella entità dovuta successivamente all’emissione della sentenza di primo grado, previa compensazione da parte della società con un proprio credito nei confronti dell’appellante.
La questione posta dall’appellante in quella sede di appello circa la illegittimità della compensazione operata dalla società Ł stata quindi giudicata dalla Corte d’appello inammissibile perchØ non era stata dedotta in primo grado.
Ora Ł evidente che essendo stata la compensazione operata dalla datrice di lavoro nel procedimento concernente la esecutorietà della sentenza, successivamente quindi alla sentenza di primo grado, essa di necessità esulava dal giudizio di primo grado ed al contrario di quanto osservato dalla Corte di appello doveva essere oggetto di scrutinio proprio in appello; sicchØ sul punto la sentenza deve essere cassata e si impone un nuovo giudizio per la necessaria valutazione da effettuare in merito all’illegittimi tà della compensazione del credito per tfr che era stata lamentata dalla ricorrente nel giudizio di appello.
2.- Con un secondo articolato motivo, indicato con la lett. B, il ricorrente impugna per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ł stato
oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 n.5 c.p.c. deducendo sub B1 travisamento e/o omessa valutazione dei presupposti e dei fatti di causa in merito all’impugnativa del licenziamento. Lamenta il ricorrente che rispetto alla contestazione della società la lavoratrice aveva addotto una dinamica completamente diversa in merito ai fatti contestati senza che le circostanze addotte anche nella lettera di giustificazione fossero state mai analizzate ne prese in considerazione, non essendole stato dato alcun credito ed avendo la pronuncia impugnata fondato la legittimità del licenziamento su un fatto erroneo, inveritiero sebbene la lettera di contestazione prima ed il licenziamento poi addebitano alla lavoratrice la presunta commissione di tutt’altri fatti.
Il motivo Ł inammissibile; ai fini della corretta decisione della censura deve premettersi che quello di cassazione non Ł un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso Ł invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi,
in quanto la Corte di Cassazione non Ł mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la generica e complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge. Per contro Ł pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice di merito non Ł tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, ne’ a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Oltre che per tale ragione, il motivo Ł altresì inammissibile contravvenendo al principio, cui questo Collegio aderisce, per cui ‘Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto in questa sede. B.2. Con ulteriore motivo il ricorso lamenta travisamento e omessa valutazione dei presupposti e dei fatti di causa in merito alla domanda di differenze retributive; posto che anche in tema di differenze retributive i giudici avrebbero travisato le domande omettendo di valutare correttamente con la dovuta considerazione i fatti dedotti e provati dalla lavoratrice. La domanda di accertamento e condanna delle differenze retributive maturate si basava sulla errata applicazione di un RAGIONE_SOCIALE sfavorevole alla lavoratrice, quello RAGIONE_SOCIALE, rispetto a quello in precedenza applicato, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per lo svolgimento delle medesime mansioni, con il
medesimo orario di lavoro e nel medesimo luogo di lavoro. Le differenze retributive secondo la ricorrente sorgerebbero dunque in ragione della legittima rivendicazione di applicazione del medesimo RAGIONE_SOCIALE già attribuito all’inizio del rapporto di lavoro e i conteggi prodotti in giudizio erano stati svolti sulla base del quinto livello del CNL RAGIONE_SOCIALE turismo alberghi proprio per tale ragione.
Il motivo Ł inammissibile sia in quanto richiede un nuovo riesame nel merito dei fatti, sia in quanto non si confronta con il decisum atteso che la Corte d’appello ha respinto la pretesa in oggetto siccome la parte appellante si era limitata a dedurre in appello la mancata ammissione dei mezzi di prova senza indicare le specifiche circostanze su cui richiedeva la prova; e considerato inoltre che, come valutato in sentenza, senza specifica censura, i conteggi risultavano elaborati per il periodo dal 10 gennaio 2013 al 31 gennaio 2017 sulla base del RAGIONE_SOCIALE e dell’inquadramento nel livello quinto. Mentre, come provato documentalmente e come dichiarato nello stesso ricorso di primo grado, punto 2 pagina 22 del ricorso, l’appellante era stata
assunta con qualifica di addetta alla RAGIONE_SOCIALE secondo livello del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza di appello si fondava quindi su una doppia ratio decidendi: la mancata precisazione delle circostanze dedotte come oggetto della prova e la indicazione non coerente della contrattazione collettiva dedotta a fondamento della domanda. Il ricorrente precisa che tale ultima indicazione era relativa alla richiesta di adeguamento salariale ex art. 36 per RAGIONE_SOCIALE sfavorevole a parità di lavoro; mentre la sentenza non parla di adeguamento ex art 36 Cost. e discorre di differenze retributive e di circostanze da provare. Il ricorrente non riproduce testualmente gli atti, le prove ed i provvedimenti. E nel motivo precedente sub A5) deduce il vizio di omessa ammissione delle prove su circostanze di fatto relative alle differenze retributive che però appunto omette pure di indicare.
3.- Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere accolto limitatamente al punto sub A.5 sopra indicato, nei sensi di cui in motivazione; mentre va rigettato per il resto; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta per il resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del