Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20211 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20211 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
Oggetto
R.G.N. 11552/2021
Ud. 04/06/2025 CC
ORDINANZA
sul ricorso 11552-2021 proposto da: dall’avvocato
NOMECOGNOME rappresentata e difesa NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, USR LAZIO;
– intimati – avverso la sentenza n. 34/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 2878/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa :
NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di Appello di Roma con riguardo esclusivo al capo sulla compensazione delle spese tra le parti che la Corte territoriale ha disposto nel rigettare l’ impugnazione del MIUR avverso la sentenza del
Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della COGNOME all’integrale ricostruzione della carriera.
Il MIUR ha ricevuto rituale notifica del ricorso ed è rimasto intimato.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Ragioni della decisione:
Il ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 24 e 111 Cost. e sostiene la censurabilità della sentenza perché non sussisteva ragione alcuna per disporre la contestata compensazione delle spese in quanto sul principio di parità di trattamento nelle condizioni di impiego la Corte di giustizia e la Corte di cassazione si erano da tempo pronunciate.
1.1. Va premesso che il potere di compensazione delle spese, all’esito dell’intervento additivo operato dalla Corte Costituzionale circa l’art. 92, secondo comma c.p.c., può essere esercitato in presenza di condizioni che «siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale» (Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 18/02/2019, n. 4696).
1.2. Orbene, rileva il Collegio come il tema della ricostruzione della carriera (da non confondere con quella dell’adeguamento stipendiale in pendenza del rapporto a termine) aveva dato luogo a pronunce di merito contrastanti e sulla questione questa Corte aveva definito il suo orientamento solo con la sentenza citata a fondamento della impugnata decisione della Corte di
Appello (Cass. 31150/2019). La compensazione delle spese delle spese era giustificata, per questa via, dal definirsi dell’orientamento su questione dirimente solo durante il giudizio.
1.3. Il ricorso è, allora, infondato e deve essere rigettato.
Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità in difetto di costituzione del MIUR.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 4 giugno 2025.
La Presidente NOME COGNOME