Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1243 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1243 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2098/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa in proprio, con domicilio in L’Aquila, INDIRIZZO.
-RICORRENTE-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t..
-INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila, depositata in data 10.6.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO RAGIONE_SOCIALE DECISIONE.
Su opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta dall’AVV_NOTAIO, il Tribunale di L’Aquila ha riformato il decreto di liquidazione e ha riconosciuto al difensore l’importo di € 1741,00, quale compenso per la difesa penale di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, compensando le spese di causa per il fatto che il Ministero non si era costituito.
Oggetto: processuali
spese
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO propone ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia non ha formulato difese.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c. e art. 92, comma 2, 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che il tribunale abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese, sostenendo che il Ministero, non costituendosi, non avesse resistito alla domanda.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., la compensazione è ammessa, in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, infine in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione (Corte cost. n. 77/2018).
La mancata costituzione dell’amministrazione non giustificava la compensazione: la contumacia è condotta in sé neutra, non espressiva di non opposizione o di adesione alle richieste di controparte ed è eventualità tutt’altro che eccezionale .
Già con riferimento all’analogo presupposto richiesto dall’art. 92, nel testo introdotto dall’art. 54 L. 69/2009, si è precisato che le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede
decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 21083/2015; Cass. 16037/2014; Cass. 221/2016; Cass. 14411/2016).
Con riferimento all’attuale disciplina, la Corte costituzionale, con sentenza 77/2018, nel dichiarare illegittimo l’art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 (ove non prevedeva la possibilità di compensare le spese processuali anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, diverse dall’asso luta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza), ha evidenziato che ‘le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità.
Le quali ultime quindi -l’«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» -hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale’ (cfr. Corte cost. 77/2018).
E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso.
L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di L’Aquila, in persona di altro Magistrato, che dovrà regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvia la causa al Tribunale di L’Aquila ,
in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione