Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5300 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5300 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 10486/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
–
contro
ricorrente – avverso la SENTENZA n. 1489/2020 emessa da CORTE D’APPELLO ROMA del 14/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma -decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE -ha revocato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 19/12/2018, con la quale era stato dichiarato lo stato di insolvenza della RAGIONE_SOCIALE; ha rigettato la domanda proposta dalla società reclamante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; ha comp ensato integralmente le spese del giudizio di reclamo.
La sentenza, pubblicata il 14/2/2020, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, cui RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità d el ricorso.
La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.
È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost. e 132 c.p.c., in tema di regolamentazione delle spese del giudizio di reclamo.
Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie. Il ricorso è infatti limitato al capo della sentenza ex art. 18 l. fall. che ha deciso sulle spese processuali.
Si denunzia – come sopra detto – la violazione degli artt. 91, 92 e 96 c.p.c., unitamente all’art. 24 C ost. e all’art. 132 c.p.c.
La censura è invero inammissibile poiché intesa a sindacare la decisione circa la compensazione delle spese processuali, oltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. A tal riguardo la corte d’appello ha motivato facendo riferimento al fatto che l’istanza di cui essenzialmente si discuteva, nel merito, era da considerare proponibile anche in pendenza del procedimento finalizzato alla chiusura del primo fallimento; e ‘per gli stessi motivi’ ha ritenuto di compensare le spese.
La motivazione deve essere considerata unitariamente al contesto che emerge dalla sentenza e in questa prospettiva costituisce una motivazione adeguata.
La compensazione delle spese (anche tenendo conto del testo attuale dell’art. 92 c.p.c. come conseguente a C. cost. n. 77 del 2018) riporta a una nozione elastica, che ricomprende ogni eventuale situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso.
Il fondamento della relativa decisione può essere sindacato dal giudice di legittimità solo ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di una motivazione apparente. Non è questo il caso.
Invero il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità” delle ipotesi di compensazione al di là delle fattispecie in cui all’affermazione del giudice del merito non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata (v. già Cass. Sez. 2 n. 15495-22).
In definitiva, ciò che conta è che il giudice abbia indicato in motivazione, in modo coerente con quanto stabilito nella restante parte motiva, quali siano le gravi ragioni che lo hanno indotto alla decisione (Cass. Sez. 5 n. 1950-22 e altre).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art.
380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/9/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente sopra esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co mma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in complessivi € 4.000, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 4.000 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Cassazione, in data 28.1.2026
Il Presidente