Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 7097  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18006/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE,  elettivamente  domiciliato  in INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso  DECRETO  di  CORTE  D’APPELLO  ROMA  al  n.  5873/2018 depositato il 17/05/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze di fallimento di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) presentate dal 19.12.2016 -compresa quella di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) per un credito di oltre centottantamila euro -per difetto di giurisdizione, avendo la debitrice trasferito la sede sociale in Canada con atto iscritto presso il Registro delle imprese in data 23.05.2016, ed in assenza di elementi indiziari della fittizietà del trasferimento, risultando anzi documentata l ‘ operatività della società nello stesso Canada (doc. 6-7-8 RAGIONE_SOCIALE).
-Con il decreto, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 22 legge fall. con cui RAGIONE_SOCIALE contestava il difetto di prova della effettività del trasferimento, confermando l’insussistenza di «elementi sufficienti per ritenere vinta la presunzione  di  coincidenza  tra  sede  legale  ed  effettiva»  e  per «affermare la fittizietà del trasferimento», con mancato assolvimento «del l’onere probatorio gravante sulla reclamante».
2.1. -Il rigetto è stato così argomentato: « Se è pur vero che vi è stato un trasferimento all’estero in coincidenza con il manifestarsi dell’insolvenza, non è stata documentata ad esempio l’irreperibilità della società presso la nuova sede legale (anzi risulta notificata regolarmente l’istanza di fallimento in Montreal al nuovo indirizzo di 9230 INDIRIZZO, presso la sede della società), o ancora la natura di per sé sospetta del nuovo indirizzo (semplice casella postale, sede di più società) o ancora la natura di per sé sospetta del nuovo indirizzo (semplice casella postale, sede di più società, etc). La società risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese in Canada con identico oggetto a quello svolto in RAGIONE_SOCIALE (agenzia viaggi) e il legale rappresentante COGNOME COGNOME risulta essere domiciliato in Canada (così il certificato del registro delle imprese Canadese prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE). I documenti sub 8 del fascicolo depositato da RAGIONE_SOCIALE in corso di istruttoria prefallimentare attestano che la società ha affittato dei locali in Montreal in INDIRIZZO Picasso pagando il relativo canone ».
2.2. -Su  queste  basi,  i  giudici  del  reclamo  hanno  concluso che  «le  spese  del  grado  si  compensano  in  ragione  della  indubbia gravosità dell’onere della prova incombente sulla reclamante».
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione  sulla  base  di  un  unico  motivo,  cui  RAGIONE_SOCIALE  resiste  con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale in un unico mezzo. Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’unico motivo del ricorso principale aggredisce esclusivamente il capo sulle spese processuali, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese potrebbe essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza, e comunque mancherebbero ulteriori ‘gravi ed eccezionali ragioni’, avendo la corte d’appello accertato il mancato assolvimento dell’onere , gravante sulla reclamante, di dimostrare la fittizietà del trasferimento della sede all’estero, a superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva.
4.1. -Il  motivo,  pur  essendo  veicolato  da  un  ricorso  per cassazione  ammissibile ai  sensi  dell’art.  111  Cost.  in  quanto  la pronuncia sulle spese e sulle pretese risarcitorie ex art. 22, comma 2, legge  fall. incide  pacificamente,  a  differenza  delle  ulteriori statuizioni, su un diritto soggettivo (Cass. 30296/2021, 25818/2010,  16975/2006,  19643/2005,  22476/2004) -è  però in ammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
4.2. -Occorre premettere che, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado successivamente all’11 dicembre 2014 , trova applicazione ‘ratione temporis’ il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 -qualora sussistano ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ .
Per  queste  ultime  dovendo  intendersi  situazioni  diverse  che  però presentino  la  stessa,  o  maggiore,  gravità  ed  eccezionalità  delle situazioni  tipiche  espressamente  previste  dall’art.  92,  comma  2, c.p.c. (cfr. Cass. 6424/2024, 3977/2020, 4696/2019).
4.3. -In linea generale, il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre compete discrezionalmente al giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa ( ex multis , Cass. 21400/2021, 10685/2019, 19613/2017; cfr. Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità  non  già  della  scelta  di  compensare  le  spese,  ma  della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, da ultimo, Cass. 6424/2024, 14036/2024).
4.4. -Nel caso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello non risulta affatto illogica, inconsistente o manifestamente erronea, poiché i giudici del reclamo hanno evidenziato e valorizzato il fatto che il trasferimento della sede all’estero sia avvenuto in costanza di insolvenza e che il creditore istante si sia attivato per fornire la prova della sua fittizietà, offrendo specifici indizi ed elementi probatori, che sono però risultati insufficienti, sottolineando altresì l’oggettiva difficoltà di assolvere l’onere della prova nelle concrete circostanze date.
-Con il ricorso incidentale si denunzia la violazione e falsa applicazione  dell’art.  3,  Reg.  CE  n.  1346/2000  e  dell’art.  9  legge fall., poiché, da successive indagini, sarebbe emerso che la società debitrice  sarebbe  priva  della  licenza  necessaria  per  operare  in Canada  come  agenzia  di  viaggio,  ad  ulteriore  conferma  della dedotta fittizietà del trasferimento all’estero .
5.1. -L ‘inammissibilità  del  ricorso principale,  notificato  il 19.06.2018, rende inefficace il ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto entrambe le parti fanno esclusivo riferimento alla data  di pubblicazione  del decreto  della corte d’appello (17.05.2018), rispetto alla quale, in difetto di indicazione di una diversa data di notificazione o comunicazione, la sua notifica in data 26.07.2018 risulta tardiva.
5.2. -Il rilievo risulta assorbente rispetto alla inammissibilità del  ricorso  incidentale ai  sensi  dell’art.  111  Cost. ,  per  difetto  dei requisiti  di  definitività  e  decisorietà  nel  decreto  di  rigetto  del reclamo  ex  art.  22  legge  fall.  proposto  contro  il  decreto  reiettivo dell’istanza  di  fallimento  ( ex  multis ,  Cass.,  Sez.  U,  26181/2006; Cass. 28237/2024, 29831/2023, 15806/2021), oltre che alla inammissibilità delle nuove produzioni ai sensi del l’art. 372 c.p.c.
-Segue  la  declaratoria  di  inammissibilità  del  ricorso principale  e  di  inefficacia  del  ricorso  incidentale,  con  conseguente compensazione delle spese tra le parti.
-Sussistono solo per il ricorrente principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). Invece il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara  inammissibile  il  ricorso  principale.  Dichiara  inefficace  il ricorso  incidentale.  Dichiara  compensate  tra  le  parti  le  spese  del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto  a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/02/2025.