Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18006/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA al n. 5873/2018 depositato il 17/05/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze di fallimento di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) presentate dal 19.12.2016 -compresa quella di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE per un credito di oltre centottantamila euro -per difetto di giurisdizione, avendo la debitrice trasferito la sede sociale in Canada con atto iscritto presso il Registro delle imprese in data 23.05.2016, ed in assenza di elementi indiziari della fittizietà del trasferimento, risultando anzi documentata l ‘ operatività della società nello stesso Canada (doc. 6-7-8 Auratours).
-Con il decreto, la Corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 22 legge fall. con cui RAGIONE_SOCIALE contestava il difetto di prova della effettività del trasferimento, confermando l’insussistenza di «elementi sufficienti per ritenere vinta la presunzione di coincidenza tra sede legale ed effettiva» e per «affermare la fittizietà del trasferimento», con mancato assolvimento «del l’onere probatorio gravante sulla reclamante».
2.1. -Il rigetto è stato così argomentato: « Se è pur vero che vi è stato un trasferimento all’estero in coincidenza con il manifestarsi dell’insolvenza, non è stata documentata ad esempio l’irreperibilità della società presso la nuova sede legale (anzi risulta notificata regolarmente l’istanza di fallimento in Montreal al nuovo indirizzo di INDIRIZZO INDIRIZZO, presso la sede della società), o ancora la natura di per sé sospetta del nuovo indirizzo (semplice casella postale, sede di più società) o ancora la natura di per sé sospetta del nuovo indirizzo (semplice casella postale, sede di più società, etc). La società risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese in Canada con identico oggetto a quello svolto in Italia (agenzia viaggi) e il legale rappresentante NOME COGNOME risulta essere domiciliato in Canada (così il certificato del registro delle imprese Canadese prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE). I documenti sub 8 del fascicolo depositato da RAGIONE_SOCIALE in corso di istruttoria prefallimentare attestano che la società ha affittato dei locali in Montreal in INDIRIZZO pagando il relativo canone ».
2.2. -Su queste basi, i giudici del reclamo hanno concluso che «le spese del grado si compensano in ragione della indubbia gravosità dell’onere della prova incombente sulla reclamante».
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale in un unico mezzo. Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-L’unico motivo del ricorso principale aggredisce esclusivamente il capo sulle spese processuali, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese potrebbe essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza, e comunque mancherebbero ulteriori ‘gravi ed eccezionali ragioni’, avendo la corte d’appello accertato il mancato assolvimento dell’onere , gravante sulla reclamante, di dimostrare la fittizietà del trasferimento della sede all’estero, a superamento della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva.
4.1. -Il motivo, pur essendo veicolato da un ricorso per cassazione ammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost. in quanto la pronuncia sulle spese e sulle pretese risarcitorie ex art. 22, comma 2, legge fall. incide pacificamente, a differenza delle ulteriori statuizioni, su un diritto soggettivo (Cass. 30296/2021, 25818/2010, 16975/2006, 19643/2005, 22476/2004) -è però in ammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.
4.2. -Occorre premettere che, trattandosi di giudizio instaurato in primo grado successivamente all’11 dicembre 2014 , trova applicazione ‘ratione temporis’ il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato dall’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018 -qualora sussistano ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ .
Per queste ultime dovendo intendersi situazioni diverse che però presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 6424/2024, 3977/2020, 4696/2019).
4.3. -In linea generale, il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre compete discrezionalmente al giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa ( ex multis , Cass. 21400/2021, 10685/2019, 19613/2017; cfr. Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Nondimeno, resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità non già della scelta di compensare le spese, ma della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la «motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, da ultimo, Cass. 6424/2024, 14036/2024).
4.4. -Nel caso in esame, la motivazione resa dalla corte d’appello non risulta affatto illogica, inconsistente o manifestamente erronea, poiché i giudici del reclamo hanno evidenziato e valorizzato il fatto che il trasferimento della sede all’estero sia avvenuto in costanza di insolvenza e che il creditore istante si sia attivato per fornire la prova della sua fittizietà, offrendo specifici indizi ed elementi probatori, che sono però risultati insufficienti, sottolineando altresì l’oggettiva difficoltà di assolvere l’onere della prova nelle concrete circostanze date.
-Con il ricorso incidentale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. CE n. 1346/2000 e dell’art. 9 legge fall., poiché, da successive indagini, sarebbe emerso che la società debitrice sarebbe priva della licenza necessaria per operare in Canada come agenzia di viaggio, ad ulteriore conferma della dedotta fittizietà del trasferimento all’estero .
5.1. -L ‘inammissibilità del ricorso principale, notificato il 19.06.2018, rende inefficace il ricorso incidentale ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in quanto entrambe le parti fanno esclusivo riferimento alla data di pubblicazione del decreto della corte d’appello (17.05.2018), rispetto alla quale, in difetto di indicazione di una diversa data di notificazione o comunicazione, la sua notifica in data 26.07.2018 risulta tardiva.
5.2. -Il rilievo risulta assorbente rispetto alla inammissibilità del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 111 Cost. , per difetto dei requisiti di definitività e decisorietà nel decreto di rigetto del reclamo ex art. 22 legge fall. proposto contro il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento ( ex multis , Cass., Sez. U, 26181/2006; Cass. 28237/2024, 29831/2023, 15806/2021), oltre che alla inammissibilità delle nuove produzioni ai sensi del l’art. 372 c.p.c.
-Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia del ricorso incidentale, con conseguente compensazione delle spese tra le parti.
-Sussistono solo per il ricorrente principale i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione proposta, se dovuto, a norma del comma 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020). Invece il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 18348/2017, 1343/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/02/2025.