SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 176 2026 – N. R.G. 00000398 2024 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro – nelle persone dei Magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente
Dr.
NOME COGNOME Consigliere relatore
Dr. NOME COGNOME Giudice ausiliario
ha pronunziato in data 09/03/2026 ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 398/2024 del RAGIONE_SOCIALE
TRA
, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
–
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio di Roma, ed elettivamente domiciliato come da pec;
–
,
in persona del legale
rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: spese processuali .
Appello avverso la sentenza n. 739/2024 emessa dal Giudice del RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l’appellante : condannare gli appellati al pagamento delle spese del primo grado; vinte le spese del secondo grado.
Per l’ rigettare l’appello e confermare la sentenza di primo grado.
Per l’Agenzia : rigettare l’appello; in subordine, tenere conto che l’accoglimento del ricorso introduttivo è stato solo parziale e che era esiguo il valore economico della lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/01/2024, proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 100 2023 9007868666000 notificata in data 20/12/2023, in cui era richiamata la cartella n. 100 NUMERO_CARTA notificata in data 22/12/2011, relativa a contributi riferibili all’anno 2008, per l’importo complessivo di 415,15 euro.
In particolare, la ricorrente deduceva dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore: l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo; la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata e/o errata notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione stessa; la nullità della predetta cartella di pagamento, in quanto affetta da decadenza e/o prescrizione. Domandava, dunque, la sospensione dell’atto opposto ed il suo annullamento; con vittoria di spese.
Si costituivano nel giudizio di primo grado l’ e l’
deducendo l’infondatezza delle tesi attoree e chiedendo di conseguenza il rigetto della domanda.
Con sentenza depositata in data 08/05/2024 il Tribunale accoglieva il ricorso; compensava le spese processuali.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso depositato in data 24/07/2024.
L’appellante si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che gli enti convenuti erano soccombenti nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 92, co. 2, cpc.
Concludeva per la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di prime cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
, , con memoria del e
Si costituivano nel giudizio di appello l’ con memoria difensiva del 25/09/2025, e l’ 02/07/2025, contestando i motivi di doglianza addotti dalla domandando il rigetto dell’appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 127 ter cpc, sostituendo l’udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice, che nessuna parte ha censurato in questa sede.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure ‘ in considerazione della sola prescrizione del titolo esecutivo ‘ .
Detta motivazione non appare condivisibile, secondo il Collegio.
La compensazione costituisce una deroga alla regola generale collegata alla soccombenza, e quindi può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni
tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020).
Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, avendo il Tribunale riconosciuto la piena fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente e dichiarato non dovuta la somma oggetto di lite per intervenuta prescrizione.
I convenuti risultano quindi interamente soccombenti in prime cure.
Il giudice di primo grado, come si è detto, ha motivato la decisione di compensare le spese ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. ‘in considerazione della sola prescrizione del titolo esecutivo’ .
Questa circostanza non giustifica nel caso in esame la compensazione delle spese.
Va ribadito in questa sede il principio per cui la regolazione delle spese processuali è informata al principio per cui esse spettano al vincitore, con la conseguenza che la compensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quelli contemplati dalla prima parte dell’art. 92, comma 2, c.p.c., resta un’ipotesi eccezionale, che richiede un’adeguata motivazione da parte del giudice (da ultimo, Cass. n. 28515/2025; n. 20755/2025).
La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto in più occasioni viziata da errore di diritto la decisione del giudice di secondo grado che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, abbia compensato le spese per ‘giustificati motivi’ correlati alla natura della controversia, atteso che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass n. 26956/2019, n. 10042/2018, n. 8458/2018 e n. 8090/2018).
Nel caso in esame, deve escludersi che possa integrare le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ richieste dalla norma il solo fatto che fosse maturata la prescrizione, atteso che la notifica di una intimazione di pagamento per un credito previdenziale ormai prescritto pone il contribuente nella condizione di dover necessariamente impugnare l’atto, ‘ sicchè la fattispecie non appare in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius ‘ (Cass. n. 6614/2018).
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM n. 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.
‘In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata’ (ex multis: Cass. Sez. Un. n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).
L’art. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che ‘Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni
professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore’ (l’entrata in vigore coincide con il 23/10/2022, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell’8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l’art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: ‘Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento’.
L’art. 2, comma 2, a sua volta prevede che: ‘Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni,
all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta’.
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che non ha comportato la soluzione di complicate questioni di diritto né ha implicato una complessa istruttoria.
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di ‘ attività come l’esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice ‘ (Cass. n. 25664/2025).
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che l’importo oggetto dell’atto impugnato dinnanzi al Tribunale è pari a complessivi € 415,15 onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di previdenza di primo grado.
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 678,00.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, e vanno quantificate in riferimento al valore della lite in secondo grado (cioè l’importo delle spese di prime cure qui liquidato).
L’ammontare delle spese di appello è dunque pari ad € 673,00.
Le spese di lite devono essere poste, in solido, a carico dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, convenuti entrambi dal contribuente ed entrambi soccombenti in base al principio di causalità.
La Suprema Corte ha affermato -in un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa -che in tema di spese processuali ‘ l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’ art. 39 del D.Lgs.
13 aprile 1999, n. 112, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali ‘ (Cass. ord. n. 7047/2018).
Quanto all’ , si rammenta che in materia di prescrizione la legittimazione sostanziale (e la relativa soccombenza) compete all’ente previdenziale, quale soggetto titolare del credito contributivo.
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 398/2024 R.G. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definitivamente pronunciando sull’appello proposto
da nei confronti di e avverso la sentenza n. 739/2024 del Giudice del
RAGIONE_SOCIALE del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)accoglie l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la disposta compensazione e condanna l’
e l’ in solido al pagamento, in favore dell’appellante,
delle spese processuali del primo grado liquidate in complessivi € 678,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
2)conferma gli altri capi dell’impugnata sentenza;
3)condanna l’ e l’ in solido al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del secondo grado, liquidate in complessivi € 673,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 09/03/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. NOME COGNOME Dr. NOME COGNOME
(si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
DrNOME NOME COGNOME, nominato con DM 03/09/2025)