Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31414 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31414 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28353-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
Spese
processuali
Compensazione
R.G.N. 28353/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/09/2023
CC
– intimata –
avverso la sentenza n. 2325/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/05/2022 R.G.N. 2286/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato improcedibile l’appello che RAGIONE_SOCIALE aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, con la quale era stata dichiarata la nullità dei licenziamenti intimati ai lavoratori, attuali ricorrenti per cassazione, in data 17.3.2020 con efficacia protratta alla scadenza del divieto di licenziamento introdotto con la normativa emergenziale dal d.l. 34/2020; ha compensato le spese di lite ed ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver spiegato perché l’appello della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse da ritenere improcedibile, giusta l’art. 348 c.p.c., e ritenuta assorbente la relativa pronuncia, ha motivato la statuizione di compensazione delle spese con la seguente motivazione: ‘Le spese si compensano, attesa la natura e l’esito della controversia’.
Avverso tale decisione i lavoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L’intimata è rimasta tale, non essendosi costituita in questa sede di legittimità.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, 4, 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente e/o viziata e/o contraddittoria motivazione e/o illogica motivazione e/o errata e/o viziata valutazione in ordine alla compensazione delle spese di lite, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Tale motivo è fondato per la parte in cui vi si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Giova premettere che risulta ex actis che i procedimenti, poi riuniti già in primo grado e decisi con unica sentenza del Tribunale poi appellata dalla società RAGIONE_SOCIALE, erano stati separatamente introdotti dai singoli lavoratori, attuali ricorrenti per cassazione, nell’anno 2021.
Conseguentemente, trova senz’altro applicazione in causa ratione temporis l’art. 92, comma secondo, c.p.c. come sostituito dall’art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, perché, a norma del comma 2 dello stesso articolo 13, tale disposizione si applica ai procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (avvenuta il 10.11.2014).
L’art. 92, comma secondo, c.p.c. così da ultimo novellato recita: ‘Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le sp ese tra le parti, parzialmente o per intero’.
Come ricordato dai ricorrenti, e com’è noto, successivamente la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto secondo comma dell’art. 92 c.p.c. come novellato nel 2014 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, considerato che le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi l”assoluta novità della questione trattata’ ed il ‘mutamento della giurisprudenza rispetto alle quest ioni dirimenti’ hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Peraltro, nella sua motivazione, la Corte costituzionale aveva indicato tali ragioni, seppure a titolo esemplificativo,
nelle fattispecie ‘concernenti una ‘questione dirimente’ al fine della decisione della controversia’, quali il ‘sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta process uale delle parti’, ‘una norma di interpretazione autentica’, ‘uno ius supervieniens , soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva’, ‘una pronuncia’ della medesima Corte costituzionale, ‘specialmente se di illegittimità costituzionale’, ‘un a decisione di una Corte europea’, ‘una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea’, ‘altre analoghe sopravvenienze’.
Questa Corte di legittimità, nel considerare il testo dell’art. 92, comma secondo, c.p.c. come risultante a seguito del suddetto intervento della Corte costituzionale, ha già affermato che le ‘altre analoghe ed eccezionali ragioni’, che legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo (così, ad es., Cass. civ., sez. VI, 4.8.2022, n. 24178, in relazione a compensazione delle spese, disposta dal giudice di merito, che faceva riferimento a ‘la particolarità della situazione’).
Come si è premesso in narrativa, la Corte d’appello, nel motivare la (totale) compensazione delle spese di lite, ha fatto esclusivo quanto generico riferimento alla ‘natura’ e all’ ‘esito della controversia’.
Orbene, circa l’ ‘esito della controversia’, la medesima Corte aveva dato conto che i lavoratori erano risultati vittoriosi nel merito in prime cure, che la relativa sentenza
era stata appellata esclusivamente dalla società RAGIONE_SOCIALE e che gli appellati si erano costituiti in secondo grado (cfr. a quest’ultimo proposito pag. 1 della sua sentenza). Ha, poi, giudicato improcedibile l’appello di quest’ultima (come indicato in dispositivo e spiegato in motivazione), facendo riferimento all’ipotesi di cui all’art. 348 c.p.c., che disciplina uno degli esiti previsti del procedimento d’appello, ed integra, pertanto, un caso di soccombenza processuale di chi abbia introdotto il relativo procedimento. Per giunta, la medesima Corte distrettuale ha annesso carattere assorbente a tale pronuncia di mero rito da adottare anche ex officio , la quale trova fondamento nella condotta omissiva solo dell’appellante che non compaia a due udienze in sequenza, nonostante la comunicazione di cancelleria del rinvio alla seconda udienza.
Del resto, in caso analogo a quello in esame, questa Corte aveva escluso la configurabilità di ‘gravi ed eccezionali ragioni’ nella mera ‘peculiare natura’ della declaratoria di improcedibilità dell’appello (così Cass. civ., sez. VI, 19.11.2014, n. 24634, in fattispecie in cui il giudice di merito, nel dichiarare improcedibile l’appello avverso una sentenza di opposizione agli atti esecutivi, notoriamente inappellabile, aveva compensato le spese del giudizio di gravame appunto per la ‘peculiare natura’ dell a pronuncia).
Inoltre, il giudice di secondo grado, nell’accennare all’esito della controversia, non ne ha assolutamente delucidato caratteri di gravità e di eccezionalità eventualmente riscontrati nel caso particolare.
Analoghi rilievi valgono a più forte ragione per l’altro cenno in sentenza alla ‘natura’ della controversia, non
essendosi assolutamente precisato perché una controversia in cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità dei licenziamenti intimati ai lavoratori appellati fosse di ‘natura’ tale nel caso di specie da poter giustificare, a fronte dell’improcedibilità dell’appello proposto solo dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE contro la relativa pronuncia, una compensazione totale delle spese di secondo grado.
Pertanto, non essendo stati sicuramente riscontrati dalla Corte territoriale una ‘soccombenza reciproca’ o un ‘caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’, nemmeno ‘altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ sono evincibili dalle scarne indicazioni della decisione gravata (cfr. per un caso analogo Cass. n. 23917/2023).
Conclusivamente, l’impugnata sentenza dev’essere sul punto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in differente composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, cui demanda, in diversa composizione, anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 13.9.2023.
La Presidente NOME COGNOME