Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27292 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30089/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA;
Oggetto: Altre ipotesi pubblico impiego -attività lavorativa svolta presso struttura commissariale -improcedibilità appello -spese processuali
– intimata –
avverso la sentenza n. 4486/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 5/22/2022 R.G.N. 3303/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
L’odierno ricorrente, avendo prestato dal 5/10/1981 attività lavorativa presso il RAGIONE_SOCIALE, aveva agito nei confronti della Regione RAGIONE_SOCIALE (nei cui ruoli era stato inserito attraverso le LL.RR. n. 4/1990 e n. 8/1990) per ottenere il riconoscimento dell’anzianità (e il conseguente adeguamento della Retribuzione Individuale di Anzianità -RIA -) in relazione al periodo di lavoro svolto presso il RAGIONE_SOCIALE ai dell’art. 12 della l. n. 730/1986.
Il Tribunale accoglieva il ricorso e la sentenza passava in giudicato.
La Regione RAGIONE_SOCIALE impugnava tardivamente detta sentenza.
Il ricorrente si costituiva nel giudizio di appello ed eccepiva la tardività dell’impugnazione e di il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La Regione RAGIONE_SOCIALE non compariva in giudizio né all’udienza di discussione fissata per il giorno 3/11/2022 né alla successiva udienza fissata dalla Corte ex art. 348 cod. proc. civ. per il 24/11/2022 nella forma della trattazione scritta ex art. 221 d.l. n. 34/2020.
La Corte territoriale dichiarava l’appello improcedibile e compensava le spese.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con un motivo.
La Regione RAGIONE_SOCIALE è rimasta infondata.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Rileva che l a Corte territoriale ha compensato le spese del giudizio di appello per la pronuncia in rito sulla improcedibilità del ricorso.
Sostiene che andava valutato il comportamento della Regione che, dopo avere preso atto, delle difese dello COGNOME, aveva valutato di abbandonare la causa non comparendo all’udienza.
Rileva che una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità dell’appello non può integrare un grave ed eccezionale motivo di compensazione.
2. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
D’altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di ‘sentenza che chiude il processo’ (Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia
che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, sia conclusiva di una fase del giudizio di merito.
Orbene -premesso che, nella specie, essendo stata parte appellante la Regione RAGIONE_SOCIALE, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di improcedibilità dell’appello resta il fatto che, come questa Corte ha di recente precisato (Cass. n. 15847/2024; Cass. n. 6424/2024; Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n. 12484/2020), anche una pronuncia in rito (quale è quella dell’improcedibilità dell’appello) configura una situazione di soccombenza.
Ciò in quanto la soccombenza si profila in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l’eventuale adozione di una pronuncia di improcedibilità dell’appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass. n. 10911/2001; Cass. n. 9512/1999; Cass. n. 7389/1996), ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
La Corte partenopea, che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di evidenti motivi, erroneamente individuandoli ‘nella natura in rito della presente decisione’, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.
Per le ragioni che precedono, l’impugnata sentenza va, in parte qua , cassata con condanna della Regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di secondo grado in favore dell’appellato, come liquidate in dispositivo.
Il principio della soccombenza impone di condannare la Regione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, anche delle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e condanna la Regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge e spese generali; condanna la Regione RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; spese tutte da attribuirsi all’AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione