SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14749 2024 – N. R.G. 00068375 2022 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 01 10 2024
Il giudice, dr. NOME COGNOME
ha emesso la seguente nella causa civile di appello,
iscritta al n. 68375
del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022,
posta in decisione all’udienza del 28.3.2024, e vertente
tra
, , nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO
20, presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende per procura in atti,
– appellanti –
e
‘
in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME per procura in atti
– appellato –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
SENTENZA
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, e , nella qualità di eredi di , proponevano appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18563/22 del 12.10.2022, limitatamente alla pronuncia sulle spese processuali, lamentando la illegittimità della loro integrale compensazione a fronte di una pronuncia nel merito totalmente favorevole.
Si costituiva l” , evidenziando la correttezza della pronuncia di primo grado.
All’udienza del 28.3.2024 parte appellante concludeva per la riforma della sentenza impugnata in ordine alla pronuncia sulle spese, l”
per il rigetto del gravame ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L’appello merita accoglimento.
L’art. 2 della legge 28.12.2005 n. 263, in vigore dall’1.3.2006, ha introdotto l’obbligo per il giudice di indicare i motivi, con riferimento, appunto, alla compensazione delle spese processuali, mentre in precedenza gli unici limiti per il giudice di merito erano rappresentati dal principio in base al quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o dal fatto che non siano state addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche.
L’art. 45, comma 11, della legge 18.6.2009, n. 69, in vigore dal 4.7.2009, poi, nel modificare l’art. 92, 2° comma, c.p.c., ha stabilito che la compensazione delle spese, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo se concorrono ‘altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione’, ponendo così, la compensazione come ipotesi del tutto eccezionale e residuale.
Con la ulteriore modifica introdotta dall’art. 13, comma 1, D.L. 12.9.2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162, applicabile ai procedimenti introdotti dopo l’11.12.2014, dunque anche a quello di cui è controversia, prevede che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero solo ‘Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti’.
Infine, la Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19.4.2018 ha dichiarato ‘costituzionalmente illegittimo l’art. 92, co. 2, c.p.c. , nel testo modificato dall’ art. 13, co. 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162 , nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’.
Nel caso in esame il giudice ha concluso per la compensazione integrale ‘atteso che l’accoglimento della eccezione preliminare ha precluso l’esame delle questioni relative al merito della controversia’.
Orbene, trattasi di motivazione generica, illogica e contraria alla soddisfazione integrale dei diritti di chi ha ragione, trattandosi peraltro di opposizione chiaramente tardiva a decreto ingiuntivo.
In definitiva, pur avendo il giudice delle prime cure argomentato in ordine alla compensazione integrale delle spese, tale motivazione non è da considerarsi corretta e sufficiente.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello:
a) accoglie l’appello; b) riforma parzialmente la sentenza del Giudice di Pace di Roma limitatamente alla pronuncia sulle spese processuali; c) condanna l” , in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in euro 1.200,00 per compensi ed euro 80,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore; d) condanna l” , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali del giudizio appello che liquida in euro 2.430,00 per compensi ed euro 925,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 1.10.2024
Il Giudice Dr. NOME COGNOME