Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32493 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32493 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16225/2023 R.G. proposto da:
COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (GIÀ MIISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO
Oggetto: Spese processuali
REGIONALE DELLA CAMPANIA RAGIONE_SOCIALE DI BENEVENTO in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO
-resistenti con procura –
nonché contro
ISTITUTO COMPRENSIVO 1° MONTESARCHIO;
-intimato –
avverso la sentenza n. 4074/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/02/2023 R.G.N. 480/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il lavoratore ha agito per ottenere il diritto al riconoscimento, per i periodi di servizio espletati come collaboratore scolastico non di ruolo, della medesima progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale a tempo indeterminato con pari qualifica nonché il diritto all’adeguamento del trattamento giuridico -economico spettante.
Il Tribunale ha accolto la domanda e compensato le spese di lite.
Ha proposto appello il lavoratore con un unico motivo relativo alle spese.
La Cda ha respinto il gravame sul presupposto della correttezza della decisione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese posto che, in merito alla questione oggetto di giudizio, effettivamente vi sono state decisioni in senso contrario ed è stato necessario l’intervento della Suprema Corte, anche nel 2019, successivamente al deposito di primo grado, per esprimere principi chiarificatori.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
Le Amministrazioni intimate hanno depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto legittima la totale compensazione delle spese di lite disposta nella sentenza di primo grado sul presupposto che, all’epoca dell’instaurazione del giudizio e nel corso dello stesso, si fossero registrate oscillazioni in seno alla giurisprudenza di merito e conseguentemente nella parte in cui ha condannato l’appellante alle stese del giudizio di appello.
Sostiene che al momento della pronuncia di primo grado l’orientamento di legittimità era consolidato e ribadito più volte dalla Cassazione.
Il motivo è fondato.
2.1. Come da questa Corte già affermato, le ‘gravi ed eccezionali ragioni’ ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ( ratione temporis applicabile), che devono sorreggere la pronuncia di compensazione delle spese non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 8 aprile 2024, n. 9312; Cass. 9 aprile 2019, n. 9977).
La compensazione delle spese per tali ‘gravi ed eccezionali ragioni’, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il
Pag.3
precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente (v. Cass. 16 maggio 2022, n. 15495). Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare ‘gravità ed eccezionalità’, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata.
2.2. Nel caso in esame la Corte d’appello ha posto a fondamento della disposta compensazione un asserito orientamento oscillante della giurisprudenza di legittimità sulla questione rilevante in causa che, a suo dire, aveva reso necessario un intervento chiarificatore nel 2019.
2.3. In realtà vi era già stato un arresto con Cass. 7 novembre 2016, n. 22558 -ed altre decisioni adottate alla medesima udienza del 18 ottobre 2016 -secondo cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Il suddetto orientamento era stato sempre confermato negli anni successivi con plurime pronunce (anche anteriori al ricorso di primo grado del presente giudizio e così ad esempio Cass. 17 maggio 2017, n. 12370; Cass. 13 giugno 2017, n. 14668; Cass. 13 giugno 2017, n. 14669, nonché successive come Cass. 9 maggio 2018, n. 11158).
2.4. Con le decisioni del 2019 richiamate dalla Corte territoriale è stata esaminata la diversa questione della ricostruzione della carriera successiva alla definitiva immissione in ruolo (cfr. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 e Cass. 28 novembre 2019, n. 31150).
Seppure fondate entrambe sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, le questioni non erano sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi (in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell’altro la prestazione a tempo determinato seguita dall’immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti erano le disposizioni legali e contrattuali che venivano in rilievo.
Nel primo caso il quadro normativo e contrattuale interno è, infatti, rappresentato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo che, nel ribadire un criterio già indicato da dall’art. 526 del d.lgs. n. 297/1994, parametra la retribuzione spettante all’assunto a tempo determinato a quella «iniziale» prevista per il personale di ruolo (orientamento, questo, consolidato a partire dalla sopra ricordata Cass. n. 22558/2016, richiamata da numerose successive pronunce), mentre la ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo trova la sua disciplina negli artt. 485 e seguenti del d.lgs. n. 297/1994 per il personale docente e negli artt. 569 e seguenti del T.U. (e sul punto è intervenuto il giudice di legittimità con le citate Cass. n. 31149/ 2019 e Cass. n. 31150/2019).
2.5. Ed allora, poiché nello specifico la questione oggetto di causa era solo quella del riconoscimento della anzianità di servizio maturata per i periodi di cui ai contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, il tutto prima della immissione in ruolo (v. pag. 5 del ricorso per cassazione), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’orientamento di legittimità era già consolidato alla data del deposito del ricorso di primo grado.
A tanto consegue che il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito quanto alla statuizione sulle spese con condanna del Ministero a
corrispondere al ricorrente, secondo il principio della soccombenza, le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero a corrispondere al ricorrente le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15%, quanto al secondo grado in euro 962,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15% e quanto al presente grado di legittimità in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15%, spese tutte da attribuirsi all’avv. NOME COGNOME antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione