Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2780 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2780 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1562 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del socio accomandatario, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
70S46 F839I)
-ricorrenti-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: TARGA_VEICOLO
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 2953/2023, pubblicata in data 17 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE nonché di NOME e NOME COGNOME quali soci accomandatari della
Oggetto:
MUTUO SPESE PROCESSUALI
Ad. 15/01/2025 C.C.
R.G. n. 1562/2024
Rep.
medesima, per ottenere la restituzione dell’importo di € 9.234,05, a suo dire oggetto di un maggior prestito concesso ai convenuti e non integralmente restituito. In via riconvenzionale, NOME COGNOME ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti dell’attrice, per un importo di € 15.029,80.
La domanda principale della COGNOME è stata accolta dal Tribunale di Monza, che ha, invece, rigettato la domanda riconvenzionale.
La Corte d’a ppello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda proposta dalla COGNOME, compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.
Ricorrono NOME COGNOME di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE nonché NOME e NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità parziale della sentenza impugnata per violazione dell’ art. 112 c.p.c., in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda degli appellanti di ordinare la restituzione di quanto eventualmente versato a NOME COGNOME nelle more del giudizio di appello, in virtù della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado ».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Ric. n. 1562/2024 – Sez. 3 – Ad. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 La domanda di restituzione « di quanto eventualmente versato a NOME COGNOME nelle more del giudizio di appello, in virtù
della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado » è una domanda non sufficientemente specifica per consentire di ritenere fondata la censura di omessa pronuncia sulla stessa, non contenendo tale domanda una adeguata indicazione dei fatti allegati a base della stessa nonché dello stesso petitum ed essendo, d’altronde, evidente che non possono ritenersi ammissibili domande fondate sulla mera eventuale possibilità della sussistenza, anche futura, di un credito.
D’altra parte, i ricorrenti non richiamano in modo adeguato il contenuto dei loro atti difensivi del giudizio di appello da cui poter desumere che avevano eventualmente allegato in modo specifico il fatto dell’avvenuto pagamento, in favore della COGNOME, di determinate somme in virtù della condanna di cui alla sentenza di primo grado e avevano, quindi, eventualmente articolato la relativa domanda restitutoria con sufficiente specificità, né richiamano il contenuto dei documenti posti alla base di tale domanda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..
Con il secondo motivo si denunzia « erronea applicazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte d’appello erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ».
I ricorrenti deducono che la corte d’appello avrebbe disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ma all’esito di « una erronea valutazione di circostanze di fatto, idonee a modificare il giudizio in ordine alla ripartizione delle spese stess e» e, in particolare, senza considerare che « la domanda principale su cui la sig.ra COGNOME ha fondato la propria azione in giudizio avanti al Tribunale di Monza, si è rivelata del tutto infondata e giuridicamente inconsistente », per cui « l’odierna resistente avrebbe sin dal principio agito esclusivamente al fine
di arrecare un infondato pregiudizio alla famiglia del marito all’epoca separando e oggi separato sig. NOME COGNOME fratello dei sig.ri NOME COGNOME ed NOME COGNOME », nonché senza valutare « l’enorme sacrificio per evitare un’azione esecutiva in forza della sentenza di prime cure » cui sarebbe stata esposta NOME COGNOME.
Il motivo è infondato.
I ricorrenti non censurano il rilievo della sussistenza di una situazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’ambito del presente giudizio, che è la ragione posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizione contestata, di compensazione delle spese processuali del doppio grado di merito, ragione di per sé sufficiente a tal fine, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) « i n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell ‘ opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell ‘ ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi » (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017, Rv. 646335 -01; nel medesimo senso: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569 -01; Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 -02; Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 -01; Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 – 01).
Poiché, nella specie, non è stata condannata al pagamento delle spese di lite la parte integralmente vittoriosa, ma di tali spese è stata disposta la compensazione, in virtù della situazione di
reciproca soccombenza riscontrata (e non contestata), la decisione, in diritto, non può ritenersi violare gli artt. 91 e 92 c.p.c. e, d’altra parte, per quanto riguarda il suo contenuto, non può essere sindacata nella presente sede.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-