Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5789 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5789 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 7828-2025 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3302/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2024 R.G.N. 1289/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nella
Oggetto
Spese lite
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2026
CC
causa introdotta da NOME COGNOME nei confronti del l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e volta a far dichiarare infondata la pretesa dell’ente di restituzione di un asserito indebito. Il collegio d’appello motivava la compensazione sul rilievo per cui all’ origine dell’errore commesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva illegittimamente reputato di dover riliquidare al ribasso la pensione in godimento, vi fosse stato un errato inserimento in via telematica di dati reddituali da parte della pensionata.
La Corte dichiarava poi inammissibile la domanda di ripristino della maggiorazione sociale a partire dal gennaio 2019: sul punto era mancata pronuncia da parte del Tribunale, ma l’odierna ricorrente non aveva proposto appello.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME ricorre per due motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese, essendo l’attrice rimasta totalmente vittoriosa in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce violazione e falsa applicazione dell’art.346 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ex art.112 c.p.c., poiché la Corte non avrebbe considerato che le conclusioni d’appello chiedevano la riforma della sentenza di primo grado con correlata condanna al
pagamento della maggiorazione sociale dal gennaio 2019, sicché la questione era stata riproposta ex art.346 c.p.c., senza peraltro necessità di motivo d’appello.
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di specie trova applicazione il testo dell’art.92 c.p.c., come modificato dall’art. 13, co.1, d.l. n.132/14, convertito, con modificazioni, nella l. n.162/14, e quindi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 77/18 ‘nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni’. In ordine alla motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni, questa Corte ha affermato che essa è sindacabile in sede di legittimità ove siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass., S.U., 18467/25, Cass.14036/24, Cass.9977/19), oppure si tratti di motivazione stereotipata, che si esaurisca in clausole di mero stile o faccia leva su circostanze ininfluenti (Cass.23914/25, Cass.8486/25, Cass.15945/22). Oltre tali limiti non è però ammesso il sindacato di questa Corte, poiché i l ‘peso’ della ‘gravità’ e della ‘eccezionalità’ delle ragioni non può essere sindacato al di fuori dell’ipotesi della motivaz ione apparente, siccome delineata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.15495/22).
Ora, nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte d’appello è tutt’altro che apodittica o illogica . Il collegio ha infatti argomentato dal fatto che l’errore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nella riduzione del trattamento pensionistico, era stato incolpevole, e determinato da un erroneo inserimento in via telematica, da parte della ricorrente,
dei dati reddituali (era stata inserita la dicitura ‘rinuncia’ a dichiarare i redditi per le prestazioni).
Il motivo censura la compensazione entrando nel merito della motivazione, adducendo elementi di fatto ulteriori circa il tentativo di non pervenire al giudizio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Tali dati di fatto esorbitano però dal sindacato rimesso a questa Corte, che, come detto, non può vagliare nel merito il ‘peso’ della gravità ed eccezionalità delle ragioni, ma può solo valutare che la motivazione sia effettiva e non illogica.
Il secondo motivo è infondato.
Nel caso di specie l’omessa pronuncia di primo grado non poteva essere qualificata né come implicito rigetto né come decisione di implicito assorbimento, trattandosi invece di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. Questo poiché la domanda di ricostituzione della maggiorazione sociale aveva ad oggetto il periodo dal gennaio 2019 in poi, e quindi un periodo futuro alla domanda, laddove la diversa domanda accolta dal Tribunale aveva ad oggetto l’illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito, e quindi si rivolgeva al periodo pregresso. Trattavasi di due domande indipendenti e non connesse, l’una di accertamento dell’insussistenza di indebito oggettivo, l’altra di condanna di prestazione per il futuro.
Se così è, vale il consolidato principio per cui, in caso di omessa pronuncia su una domanda, ove essa non sia stata assorbita o respinta implicitamente, l’appellante è tenuto a proporre specifico motivo d’impugnazione, non potendo limitarsi a riproporre la questione ex art.346 c.p.c. (Cass.2855/16, Cass.35382/22). Nel caso di specie non vi fu alcun motivo d’impugnazione avverso
l’omessa pronuncia, poiché, come ammesso dalla stessa ricorrente, ella si limitò nelle conclusioni -senza articolare un motivo di violazione dell’art.112 c.p.c. a chiedere la ricostituzione della maggiorazione sociale dal gennaio 2019.
Al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese di lite, attesa la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. già positivamente valutata nella sentenza impugnata e in mancanza di evidenze contrarie sopravvenute.
P.Q.M.