Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10738 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10738 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 1660/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME;
-controricorrenti-
COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 1629/2017 del 30/11/2017.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME acquistano da NOME COGNOME due unità immobiliari di un edificio che era stato realizzato in parte da RAGIONE_SOCIALE e completato poi da COGNOME. Lamentano che con si erano manifestati gravi vizi
delle opere, con coinvolgimento dei loro appartamenti individuali e delle proprietà condominiali. Costoro convengono quindi dinanzi al Tribunale di Brescia i costruttori in un’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., con domanda di condanna a € 56.750. Il Tribunale condanna COGNOME a pagare circa € 8.210 agli attori , rigetta la domanda degli attori nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rigetta le domande di COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condanna COGNOME a rimborsare le spese di lite agli attori, compensa le spese tra tutte le altre parti, sul presupposto che l’imputabilità dei vizi esclusivamente a COGNOME è emersa solo a seguito della c.t.u., pone le spese di quest’ultima a carico di RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE impugna in appello solo il capo con cui il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese fra sé e le altre parti. L’appellante a ssume che non è soccombente neppure in parte e che non ricorrono altre gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino la compensazione. In particolare, osserva che il Tribunale ha omesso di rilevare la nullità dell’atto di citazione, invalidità scaturita dal fatto che i due attori hanno formulato con un unico atto la condanna di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una somma complessiva senza alcuna ripartizione tra le due unità immobiliari e anche con riferimento alle parti comuni; inoltre, eccepisce la carenza di interesse di ciascun attore in relazione alle domande svolte con riferimento agli immobili di proprietà dell’altra parte. L a Corte di appello rigetta l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE , dopo aver preliminarmente dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’appello incidentale di NOME COGNOME.
Ricorre in cassazione la convenuta RAGIONE_SOCIALE con otto motivi. Resistono gli attori con controricorso. Rimane intimato NOME COGNOME.
Ragioni della decisione
1.1. – Il primo motivo (p. 36) denuncia la violazione degli artt. 345 co. 2 e 346 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 10) ritenuto che, a fronte mancato accoglimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE delle domande risarcitorie degli attori per vizi e difetti negli immobili di esclusiva proprietà e nelle parti comuni, rigetto definitivo in quanto non impugnato, RAGIONE_SOCIALE difettasse di
interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni a tali domande, relative all’asserita loro indeterminatezza, nonché alla carenza di interesse degli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettivamente proprietario.
Il secondo motivo (p. 39) denuncia la violazione degli artt. 163 n. 3 e n. 4 e 164 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 11) ritenuto che, pur avendo COGNOME e COGNOME formulato nelle conclusioni domanda di risarcimento cumulativa, fossero stati forniti tutti gli elementi per la quantificazione dei danni subiti da ciascuno dei due e da entrambi in relazione ai vizi nelle parti comuni.
Il terzo motivo (p. 43) ripropone la sostanza del secondo motivo sotto il profilo della violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con censura ex artt. 112 c.p.c., 832 e 2697 c.c., per avere la Corte di appello accolto la domanda di risarcimento cumulativa.
Il quarto motivo (p. 45) denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di difetto di interesse in capo agli attori riguardo agli immobili di cui ciascuno di loro non è rispettivamente proprietario.
1.2. – I primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati, poiché nessuna delle censure riesce a scalfire il ragionamento che la Corte di appello ha posto a fondamento delle proprie determinazioni. Infatti, r iguardo alle doglianze proposte dall’appellante nei confronti degli attori, la Corte territoriale sostiene in modo irreprensibile che, a fronte del mancato accoglimento nei confronti di RAGIONE_SOCIALE delle domande con cui COGNOME COGNOME hanno chiesto il risarcimento dei danni per vizi e difetti negli immobili di proprietà esclusiva e nelle parti comuni, nonché a fronte della definitività di tale rigetto (non essendo stato oggetto di gravame), l’appellante difetta di interesse a riproporre in secondo grado le contestazioni su tali domande sotto i profili della loro asserita indeterminatezza e della carenza di interesse in relazione agli immobili di cui ciascuno
degli attori non è proprietario. In ogni caso considera la Corte di appello -e ciò spiega l’infondatezza in particolare del secondo, terzo e quarto motivo -che tali doglianze sono anche infondate nel merito, poiché i vizi sono stati allegati distintamente nell’atto di citazione ai fini della quantificazione, per cui non sono affette da vizi le conclusioni finali formulate cumulativamente per economia.
1.3. – I primi quattro motivi sono rigettati.
2.1. – Il quinto motivo (p. 46) denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. per avere la Corte di appello confermato la compensazione delle spese del giudizio del primo grado tra gli attori e la RAGIONE_SOCIALE.
2.2. – Il quinto motivo è inammissibile, poiché esso tende a sovrapporre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In particolare, la compensazione è conseguenza plausibile dell’argomentazione riportata indietro nel paragrafo n. 1.2.
3.1. Il sesto motivo (p. 53) denuncia la violazione dell’art. 96 co. 1 c.p.c. per avere la Corte di appello (p. 12) statuito che non vi è prova di dolo o colpa grave negli attori che hanno convenuto in giudizio entrambi i costruttori e per avere sostenuto anzi che la loro scelta è stata prudente per la indisponibilità di questi ultimi a verifiche stragiudiziali.
3.2. – Il sesto motivo è inammissibile, poiché anch’ esso tende a sovrapporre l’apprezzamento della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha sostenuto la ragionevolezza della scelta di convenire entrambi i costruttori per risalire alle cause dei vizi e difetti delle opere. Riferendosi alla nota del 5/3/2007 con cui gli attori hanno denunciato i vizi, la Corte di appello sostiene che non è stato dimostrato che RAGIONE_SOCIALE abbia palesato la sua disponibilità ad una verifica stragiudiziale in contraddittorio, la quale ipoteticamente avrebbe potuto chiarire la sua posizione di RAGIONE_SOCIALE. Quanto al comportamento processuale degli attori, la Corte (p. 12) ha
ritenuto che il loro rifiuto di transigere sia da contestualizzare, trattandosi del rifiuto di una controproposta di RAGIONE_SOCIALE a fronte della proposta del giudice.
4.1. Il settimo e l’ottavo motivo (p. 55 e 56) investono la posizione di COGNOME e denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c. (il settimo anche dell’art. 112 c.p.c.) per avere la Corte di appello disposto la compensazione delle spese tra i due convenuti, dichiarato inammissibile la domanda in relazione alla distribuzione delle responsabilità tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE riguardo alle domande di risarcimento proposte dagli attori (inammissibilità che la Corte ha fondato sulla tardività in quanto proposta alla prima udienza con appello incidentale tardivo o comunque nuova); nonché per aver dichiarato tardive ed inammissibili le istanze istruttorie.
4.2. -Il settimo e l ‘ ottavo motivo possono esaminarsi congiuntamente in quanto interrelati.
La Corte di merito premette che la domanda di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME è di manleva ed è stata proposta in ragione del contratto di appalto intercorso fra le parti e con riferimento ai vizi che fossero riscontrati nelle opere eseguite da COGNOME all’esito del giudizio. Anche con riferimento a tale domanda, la Corte territoriale ribadisce che l’accertamento giudiziale si è reso inevitabile a fronte della mancata disponibilità delle parti a verifiche stragiudiziali, alle quali in particolare RAGIONE_SOCIALE non ha dimostrato di essersi prestata attivamente. Pertanto, la Corte di appello conferma la compensazione delle spese di primo grado anche fra i due convenuti. Infine, la Corte di appello sottolinea che, avendo il Tribunale posto in via definitiva le spese della c.t.u. interamente a carico di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE non si può lamentare di avere pagato anche la metà della quota di competenza dello COGNOME, dal momento che si tratta di profilo che riguarda l’attuazione della statuizione del Tribunale. Per quanto riguarda infine le spese di c.t.p., a fronte della compensazione, la Corte di appello dispone che il relativo onere incomba sulla parte che le ha sostenute. In ordine alle spese del secondo grado, la Corte di appello dispone che in base al principio di soccombenza a fronte della
infondatezza dei motivi di appello incidentale ( rectius principale) e della inammissibilità di quelli dell’appello incidentale, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME vanno condannati a rifondere in solido fra loro le spese del grado a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.3. – Una volta sottolineato che anche le censure veicolate dagli ultimi due motivi sono fatte valere solo ai fini della pronuncia sulle spese, risulta l’inammissibilità di entrambi i motivi (settimo e ottavo), giacché essi sovrappongono l’apprezzamento proprio della parte a quello che la Corte di appello ha espresso in una motivazione cui non si può negare il tratto della sensatezza.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma l’8 /3/2024.