Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31861 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30400/2022 R.G. proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA UTG ROMA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
nonchè
ROMA CAPITALE;
– intimata –
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31861 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9493/2022, depositata il 15/06/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada davanti al Giudice di Pace di Roma.
Respinta l’opposizione, la parte proponeva appello davanti al locale Tribunale deducendo l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disposto la condanna alle spese in favore RAGIONE_SOCIALEa Prefettura, benchè costituitasi a mezzo di funzionario delegato.
Il Tribunale accoglieva il gravame e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, dichiarava non luogo a provvedere sulle spese del primo grado in favore di Roma Capitale; compensava le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione del fatto che ‘ il motivo di riforma è dipeso da una non corretta applicazione da parte del giudice di primo grado di un orientamento giurisprudenziale ‘. Condannava tuttavia Roma Capitale alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe sole spese vive del secondo grado nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
La COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo.
I l RAGIONE_SOCIALE di Roma ha depositato un mero atto di costituzione.
Resta intimata Roma Capitale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La ricorrente, deducendo di
essere risultata totalmente vittoriosa in secondo grado, si duole RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, disposta fuori dei casi previsti dalla legge. Evidenzia inoltre l’applicazione di una forma ibrida di compensazione, avendo il giudice riconosciuto le spese vive.
Il ricorso è fondato.
L’articolo 92 cpc limita la compensazione ad ipotesi specifiche , alle quali si rinvia.
Nel caso in esame, il Tribunale, pur avendo accolto il gravame sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di primo grado (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 23825 del 04/08/2023, Rv. 668721 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30597 del 20/12/2017, Rv. 647064 – 02), ha però erroneamente compensato le spese del grado di appello, perché è evidente che tutti i casi di riforma dipendono da un errore del primo giudice. Inoltre, ha operato un ‘ ibrida scomposizione del regime RAGIONE_SOCIALEe spese, distinguendo tra spese vive, assoggettate alla regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza, e altri compensi, assoggettati alla compensazione.
Il duplice errore di diritto è palese e comporta la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con rinvio per una nuova liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese di appello che tenga conto RAGIONE_SOCIALEa regola generale RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di derogarvi solo in caso di sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’art. 92 cpc , senza alcuna possibilità di assoggettare a regimi diversi i compensi e le spese vive.
Il giudice di rinvio (che si individua nel Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato) regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME