Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16575 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 1775 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio dei quali in Pozzuoli, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
Oggetto: Compensazione delle spese. Contestazione.
per la cassazione della sentenza n. 9324/21 resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 16 novembre 2021 e notificata in pari data; 9
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
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Rilevato che:
con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 1182/15 del giudice di pace di Pozzuoli, il quale aveva r igettato l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso;
emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione;
la quota era stata posta a carico dell’opponente , socio di RAGIONE_SOCIALE, in base a una delibera con la quale la RAGIONE_SOCIALE l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote;
-il tribunale ha posto a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della RAGIONE_SOCIALE, configurata come « presupposto imprescindibile per l’emissione del d.i….come del resto confermato dalla stessa appellata » , ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.;
-pur accogliendo l’appello, tuttavia, il tribunale ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio giustappunto facendo leva, quali gravi ed eccezionali ragioni, sull’annullamento della delibera, che ha considerato successivo all’introduzione del giudizio di appello;
contro
questo capo della sentenza il ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso;
entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Considerato che:
-col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta:
1 ) la ‘ violazione art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. con riferimento agli art.li 91, 92 e 100 c.p.c .’ per omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità originaria del decreto ingiuntivo emesso ( primo motivo );
la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione, perché, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, all’atto di proposizione dell’appello era già stata emessa la sentenza di annullamento della delibera, il giudice d’appello non ne ha tratto le dovute conseguenze, posto che ha revocato il decreto ingiuntivo, in luogo di dichiararlo decaduto, e non ha considerato che, al momento in cui la RAGIONE_SOCIALE ha proposto il ricorso monitorio, il ricorrente aveva già impugnato la delibera ( secondo motivo );
la censura complessivamente proposta è inammissibile;
quanto al primo profilo, di là dalle modalità dell’allestimento col motivo, col quale si denunciano violazioni di legge in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto ivi dedotto non è certo decisivo;
a fondamento della sentenza impugnata v’è difatti la caducazione del ‘presupposto imprescindibile’ della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della RAGIONE_SOCIALE, anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno;
la caducazione assorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comportato l’accertamento , non
contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in INDIRIZZO;
-il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento , di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10 ) ;
irrilevante è poi la considerazione che, diversamente da quanto stabilito in sentenza, al momento dell’introduzione del giudizio d’appello già era intervenuta la sentenza di annullamento, in quanto quel che conta è che l’annulla mento della delibera fosse sopravvenuto alla sentenza impugnata del giudice di pace;
è difatti ininfluente che al momento del ricorso monitorio l’ingiunt o avesse già impugnato in altro giudizio la delibera, posto che questa circostanza al contrario implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesa azionata;
-d’altronde il giudice può sindacare l’annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione , purché sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione (Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235/24, in tema di riscossione dei contributi consortili);
si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, « non essendo indefettibilmente coessenziale alla
tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese » in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21);
è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare « gravità ed eccezionalità », di là dalle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22);
nel caso in esame, invece, la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta, ma è, nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera della RAGIONE_SOCIALE, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato , ed è coerente con la ragione del decidere , calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento ;
-resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese;
in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.