Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29636-2022 proposto da
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione, dall’avvocat a COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO INT. 1/B
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME , ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
R.G.N. 29636/2022
COGNOME
Rep.
C.C. 27/5/2025
giurisdizione Compensazione delle spese. Presupposti. Sindacato di legittimità.
per la cassazione della sentenza n. 2786 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 30 giugno 2022 (R.G.N. 1216/2019).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 2786 del 2022, depositata il 30 giugno 2022, la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato, seppure con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord, che aveva annullato l’avviso di addebito notificato in data 29 dicembre 2017 alla dottoressa NOME COGNOME per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata.
La Corte territoriale, pur affermando l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, erroneamente negato dal giudice di prime cure, ha argomentato che la pretesa è prescritta. Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi. Non sono stati compiuti validi atti interruttivi e neppure si ravvisa alcun doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione (art. 2941, n. 8, cod. civ.).
Le spese del giudizio d’appello possono essere compensate in considerazione della «complessità della questione trattata, che ha registrato discordi orientamenti nella giurisprudenza di merito e il recente intervento della Corte costituzionale» (pagina 8 della sentenza impugnata).
-La dottoressa NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di tre motivi.
-L’INPS si è limitato a conferire procura.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e lamenta che i giudici d’appello abbiano esercitato in modo arbitrario il potere discrezionale di compensare le spese, «a fronte della completa soccombenza dell’istituto di previdenza nazionale INPS» (pagina 3 del ricorso per cassazione).
2. -Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e addebita alla Corte di merito di aver erroneamente compensato le spese, a dispetto del «riconoscimento totale delle ragioni dell’appellata», in contrasto con il principio che configura la compensazione «come eccezionale, rappresentando, appunto, una eccezione alla regola della soccombenza» (pagina 4 del ricorso).
3. -Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost. e censura la pronuncia d’appello per aver conculcato il diri tto di difesa, costringendo la parte vittoriosa «a sopportare in via definitiva le spese processuali» (pagina 4 del ricorso per cassazione).
4. -Le censure della ricorrente si appuntano tutte, sotto profili tra loro connessi, sulla scelta dei giudici d’appello di compensare le spese e possono essere esaminate congiuntamente.
Esse si rivelano, nel loro complesso, infondate.
5. -Si deve osservare, preliminarmente, che il presente giudizio è stato instaurato, in primo grado, nel 2018 e dunque trova applicazione ratione temporis il testo dell ‘ art. 92 cod. proc. civ., modificato dall ‘ art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, e quindi dichiarato incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018, «nella parte in
cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
La compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, è dunque prevista solo «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», ovvero , in séguito all’intervento additivo del giudice delle leggi, in presenza di ‘ analoghe ‘ gravi ed eccezionali ragioni.
6. -Per giurisprudenza costante di questa Corte, la compensazione delle spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice, che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porle a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass., sez. III, 25 luglio 2025, n. 21290).
L’esercizio di tale potere può essere sindacato dinanzi a questa Corte quando siano addotte ragioni illogiche o erronee (Cass., S.U., 7 luglio 2025, n. 18467, punto 3.1. delle Ragioni della decisione ; Cass., sez. lav., 21 maggio 2024, n. 14036, e sez. VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).
Il giudice deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti (Cass., sez. lav., 31 marzo 2025, n. 8486, punto 6 delle Ragioni della decisione ), prive di ogni attinenza con le evidenze di causa o con la giurisprudenza consolidata (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. delle Ragioni della decisione ).
A questa Corte compete, a tale riguardo, «una verifica ‘ in negativo ‘, in ragione della ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore della parte vittoriosa (Corte
cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-III, 26 luglio 2021, n. 21400).
7. -La sentenza impugnata, anzitutto, non contravviene all’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, che «discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» (Corte costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, punto 16 del Considerato in diritto ).
La motivazione non poggia affatto su enunciazioni astratte o su valutazioni stereotipate, ma pone in risalto la peculiarità delle questioni controverse in ordine all’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, che ha registrato una travagliata vicenda normativa e giurisprudenziale, interpellando anche il giudice delle leggi.
Su tutti i profili valorizzati nella sentenza d’appello (l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, il dies a quo della prescrizione, la rilevanza del differimento previsto per i contribuenti assoggettati agli studi di settore, le caratteristiche dell’occultamento doloso del debito , anche alla luce dell’intervento chiarificatore della Corte costituzionale ), la stessa giurisprudenza di legittimità ha conosciuto un’evoluzione incessante, che ha condotto via via a puntualizzare i pertinenti princìpi di diritto.
Pertanto, le considerazioni illustrate dai giudici del gravame non sono riconducibili alla natura o a una non meglio definita particolarità della controversia o a considerazioni meramente equitative, ma s’incentrano su puntuali elementi di fatto, che il ricorso neppure si premura di confutare , limitandosi a rimarcare l’eccezionalità della compensazione e solo alcune delle ipotesi idonee a giustificarla (come la soccombenza reciproca).
In ultima analisi, le ragioni che, nella specie, avvalorano la compensazione, in quanto ancorate alla vicenda controversa e dotate prima facie d’indubbia consistenza, superano ampiamente il vaglio di
non implausibilità rimesso a questa Corte (Cass., sez. lav., 23 agosto 2024, n. 23051).
-Dalle considerazioni svolte discende il rigetto del ricorso.
-Non si devono regolare le spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto sostanziale attività difensiva, limitandosi a conferire procura.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione