Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5454 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5454 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15088-2025 proposto da:
DEL COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 83/2025 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2025 R.G.N. 2013/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Spese
–
Compensazione -Pagamento prestazione dopo il deposito del ricorso, ma prima della notifica.
R.G.N. 15088/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda amministrativa del 18.2.2019 n. 6037808500028 con la quale l’assicurato indicato in epigrafe aveva chiesto l’erogazione della cd. Naspi, stante il pagamento della prestazione da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, compensando le spese di lite.
Il lavoratore proponeva appello avente ad oggetto il solo capo relativo alle spese di lite, lamentando l’erroneità della pronunzia di compensazione.
La Corte di Appello rigettava il gravame.
L’assicurato propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, depositando altresì memoria.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 24 della Costituzione, per aver la sentenza di appello compensato integralmente le spese del giudizio, nonostante la totale soccombenza virtuale dell’Istituto convenuto , ed in assenza di gravi ed eccezionali ragioni, nonché per aver omesso l’esame di un fatto decisivo rappresentato della circostanza che il pagamento della prestazione è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso giudiziale e che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace per tutto il giudizio.
Espone che la Corte di Appello ha fondato la compensazione sul comportamento processuale dell’assicurato che avrebbe proseguito l’azione giudiziale per oltre due anni dopo l’avvenuto pagamento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE della prestazione oggetto di giudizio, senza informarne il Tribunale.
E’ sostenuta l’erroneità della statuizione di compensazione, rispetto al disposto dell’art. 91, comma 1, c.p.c., che impone, invece, la condanna della parte soccombente in favore della vittoriosa, in applicazione del cd. principio di causalità, il rifiuto della pretesa avendo dato origine alla lite.
La deroga al principio della soccombenza, soggiunge la parte ricorrente in cassazione, è del resto rigorosamente tipizzata dal legislatore ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, alle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento giurisprudenziale sopravvenuto, cui, in virtù dell’intervento della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 77 del 2018), si aggiungono le ‘ analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ . La parte privata insiste, quindi, che la decisione della Corte territoriale è erronea perché il pagamento della prestazione per cui è causa è intervenuta non solo dopo il deposito del ricorso, ma anche dopo mesi di inerzia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, dopo aver riconosciuto la spettanza della prestazione con provvedimento del 12.6.2019, provvedeva alla effettiva erogazione solo il 9 giugno 2020; evidenzia ancora che l’adempimento da parte dell’ Ente previdenziale, peraltro contumace in primo grado, è stato conseguenza dell’introduzione dell’azione giudizi aria.
Conclude che la liquidazione è altresì erronea, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., stante l’omesso esame delle seguenti circostanze: l’accoglimento della domanda del privato in via amministrativa; l’inerzia nel pagamento ; la contumacia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado; l’esecuzione del pagamento dopo un anno.
Conclude che la statuizione di compensazione integrale delle spese, si fonda su una motivazione inidonea ad integrare i presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c . perché non
rispettosa dei vincoli imposti dalla giurisprudenza costituzionale.
Il ricorso è complessivamente infondato.
La Corte territoriale, premessa la disciplina ratione temporis vigente in materia di spese processuali ed evidenziato che ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. come riscritto a seguito della pronunzia della Consulta n. 77 del 2018, fra le ragioni di compensazione vanno annoverate, oltre quelle testualmente previste dal legislatore storico, anche le ‘ analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ , compensava le spese del giudizio rilevando – in fatto – quanto segue:
-il deposito del ricorso di primo grado con richiesta di pagamento della prestazione veniva effettuato in data 18.5.2020;
-il pagamento della prestazione interveniva in data 9.6.2020;
-il ricorso veniva notificato all’ente previdenziale in data 23-26.6.2020;
-il processo dopo la prima udienza, nella contumacia dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, veniva più volte rinviato su istanza dell’assicurato che informava il Tribunale dell’avvenuto pagamento della prestazione solo all’udienza del 9.3.2023;
Alla luce degli step temporali innanzi ricordati è evidente che il pagamento della prestazione avveniva anteriormente alla notifica del ricorso e quindi anche alla celebrazione della prima udienza.
Il processo continuava, quindi, per oltre due anni solo in ragione del comportamento dell’assicurato che ometteva di comunicare il pagamento della prestazione.
E’ sulla scorta di tale ricostruzione fattuale che il giudice di merito riteneva la sussistenza delle ‘analoghe gravi ed eccezionali ragioni’ per la compensazione della lite.
Tanto premesso, ai fini della compiuta ricostruzione della vicenda, va da subito dato atto che il ricorso non può essere accolto, quanto all a denunzia dell’ omesso esame di fatto decisivo, non solo in ragione del rilievo che le circostanze addotte, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso per cassazione, sono state tutte valutate dalla Corte territoriale, essendo state poste proprio a fondamento della compensazione, ma anche perché in presenza di cd. doppia conforme viene evocato l’omesso esame di un fat to decisivo senza il rispetto dei limiti delineati da questa Corte.
Basti sul punto brevemente ricordare che sono inammissibili le censure che invocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza tener conto che quest’ultima disposizione, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo all’e ntrata in vigore della legge 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, non può essere denunciata, rispetto ad un appello promosso dopo la data sopra indicata (art. 54, comma 2, del richiamato d.l. n. 83/2012), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348ter , c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).
Il ricorso è altresì infondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. proposta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.p.c.
Questa Corte ha infatti più volte affermato, in linea generale, che il potere del giudice di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., è limitato all’accertamento che non risulti violato il principio secondo il quale le spese del giudizio non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. ex plurimis , Cass. Sez. 5, n. 10685/2019).
Ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi (tra le altre, Cass. n. 24502/2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613/2017), e ciò in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione, « non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese » in favore della parte vittoriosa (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost. n. 157/2014). Nondimeno, resta censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
Tali presupposti difettano nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale ha congruamente motivato la compensazione sulla scorta di due concorrenti rationes decidendi: a) il pagamento della prestazione è intervenuto non solo prima della prima
udienza di discussione, ma ancor prima della notifica del ricorso, ovvero del primo atto che pone in collegamento le parti processuali; b) la prosecuzione del processo, per oltre due anni, secondo gli step innanzi indicati è imputabile solo al comportamento processuale della parte ricorrente che, anziché comunicare l’avvenuto pagamento, nella contumacia dell’ente previdenziale, continuava a chiedere rinvii per la discussione.
Si tratta di motivazione senza dubbio congruente, rispettosa del minimo costituzionale, non illogica, né inconsistente, né erronea, rispettato -con l’integrale compensazione – il principio secondo cui le spese del giudizio non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
In tal senso, aggiunge il Collegio, questa Corte si era peraltro già pronunziata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, affermando che nel rito del lavoro, la soddisfazione della pretesa avanzata col ricorso, intervenuta tra il deposito e la notifica dello stesso con conseguente cessazione della materia del contendere, può integrare le condizioni – fermo l’obbligo di adeguata motivazione – per disporre la compensazione, parziale o per intero, delle spese di lite ( cfr. Cass. n. 4823/2024).
A tanto va aggiunto che il ricorso è altresì inammissibile nella parte in cui la doglianza è formulata sull’assunto che il pagamento è intervenuto solo a seguito dell’introduzione del giudizio e della propulsione, quindi, dell’azione giudiziaria, non confrontandosi con la realtà fattuale e con il decisum, avendo la Corte territoriale sottolineato, al contrario, che l’esecuzione della prestazione è stata effettuata -come già detto – prima della notifica del ricorso ovvero del primo atto che pone in contatto le parti, con la conseguenza che detta ratio decidendi non risulta affatto attinta efficacemente dal motivo.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese ex 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26.2.2026.
La Presidente NOME COGNOME