Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17433 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26053-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, GESTIONE LIQUIDATORIA EX ASL N.2 PENTRIA DI ISERNIA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 66/2024 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 06/08/2024 R.G.N. 52/2023;
Oggetto
RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.26053/2024 Cron. Rep. Ud 21/05/2025 CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 6 agosto 2024, la Corte d’Appello di Campobasso, quale giudice del rinvio disposto da questa Corte a seguito dell’annullamento della sentenza di rigetto resa dalla stessa Corte d’Appello di Campobasso sulla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise – ASREM e della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 2 Pentria di Isernia, volta al risarcimento del danno da usura fisica per aver egli svolto quale dirigente medico in servizio presso il Pronto Soccor so dell’Ospedale Civile di Isernia e Venafro un numero di turni di pronta disponibilità notevolmente superiore a quelli di regola previsti, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Campobasso, accoglieva la domanda dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito, del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, motivando tale decisione in relazione al ‘persistente contrasto giurisprudenziale in materia e dei precedenti di questa Corte pressocché tutti favorevoli all’Azienda Sanitaria’.
Per la cassazione di tale decisione, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite, ricorre il Potena, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, illustrato anche da memoria, cui resiste, con controricorso, l’ASREM.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione 91 e 92 c.p.c. nella formulazione di cui alla l. n. 69/2009, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale non integrando la motivazione invocata quelle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ che, ai sensi della norma
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invocata legittimavano la disposta compensazione delle spese di lite.
Il motivo si rivela inammissibile alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 6901/2025 che richiama Cass. n. 21400/2021) secondo cui l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, ovvero quella successiva alla riforma del 2009 e oggetto di Corte cost. n. 77/2018, ‘è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito’, specificazione rispetto alla quale la Corte di legittimità è chiamata a valutare, con una verifica ‘in negativo’, che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, siano ‘non illogiche’ o ‘erronee’, esito qui non confutabile rispondendo la pronuncia della Corte territoriale ad un consolidato indirizzo ermeneutico fondato sull’incertezza giurisprudenziale correttamente ravvisata anche in relazione alle contrarie conformi pronunzie dei precedenti gradi di merito; che il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.5.2025
La Presidente
(NOME COGNOME