Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4818 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12380/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA).
– Controricorrenti –
Avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Perugia n. 163/2023 depositata il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025.
Rilevato che:
1 . La Corte d’appello di Perugia, pronunciando in sede di opposizione ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001, ha confermato il
EQUA RIPARAZIONE
decreto del consigliere designato che liquidava a favore di NOME COGNOME e a carico del RAGIONE_SOCIALE l’importo di euro 2.1500 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un procedimento – sempre per equa riparazione – protrattosi, compresa la fase del giudizio di ottemperanza, per circa dodici anni.
La Cassazione, con ordinanza n. 2/2023, in accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE, assorbito il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE parte privata, ha cassato con rinvio detto decreto sul rilievo che titolare, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio con riferimento all’eccessiva durata del giudizio di ottemperanza fosse il RAGIONE_SOCIALE , non evocato in giudizio, e non il RAGIONE_SOCIALE.
Riassunto il giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente nei confronti di entrambi i dicasteri, la Corte d’appello di Perugia ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un indennizzo di euro 1.535,71 e il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di un indennizzo di euro 614,28; ha inoltre compensato le spese del giudizio di opposizione, di legittimità e di rinvio (vedi pag. 4 del decreto) ‘ in considerazione RAGIONE_SOCIALE reciproca soccombenza, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE ‘.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza la ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
Primo motivo: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c.
È errata la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative al giudizio di opposizione, di legittimità e di rinvio disposta dal giudice di rinvio in quanto, come ripetutamente affermato dalla S.C., nel procedimento di equa riparazione la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un’ipotesi di accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE domanda che legittima la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c.
Sotto altro profilo, la ricorrente evidenzia che la compensazione totale RAGIONE_SOCIALEe spese dei tre gradi di giudizio si traduce, per essa, in una sostanziale soccombenza perché le arreca un pregiudizio economico; conclude che, al contrario di quanto ritiene la Corte di Perugia, non esiste alcuna ‘reciproca soccombenza’, tra le parti, tale da implicare la compensazione (integrale) RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione.
È errata e priva di motivazione la statuizione del giudice di merito secondo cui tra la ricorrente e il RAGIONE_SOCIALE vi sarebbe una ‘reciproca soccombenza’ ; infatti, il MEF ha partecipato al solo giudizio di rinvio ed è risultato soccombente, essendogli stato ascritto un ritardo irragionevole di due anni, con condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso al pagamento di un indennizzo di euro 614,28.
I due motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione, sono infondati.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito globale RAGIONE_SOCIALE lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento
di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso RAGIONE_SOCIALEe stesse in favore RAGIONE_SOCIALE controparte (Sez. U, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022, Rv. 666076 -01; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023, Rv. 667527 – 01).
La decisione sulla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese adottata dalla Corte di Perugia è conforme a diritto, dovendosi soltanto correggere la motivazione.
Invero, non è ravvisabile una soccombenza reciproca per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale del RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda in termini diversi rispetto all’originaria pretesa di parte attrice, conseguente alla necessità di integrare, nel giudizio di rinvio, il contraddittorio anche nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, inizialmente non evocato in giudizio, fa sì che il giudice di merito, non diversamente da quanto accade in caso di accoglimento parziale di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, ossia di accoglimento per un importo inferiore, possa compensare le spese di lite, così da tener conto di tale circostanza quale sopravvenienza relativa al quadro di riferimento RAGIONE_SOCIALE controversia, che presenta la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALEe situazioni tipiche espressamente previste dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c., come si spiega nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 77 del 2018 (sul tema, vedi Cass. Sezioni Unite, n. 27172 del 2022; n. 32061 del 2022; n. 32906 del 2022).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750, a titolo di compenso, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, in data 11 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME