Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33450 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33450 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5838/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO presso la RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti – contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO (studio legale dell’AVV_NOTAIO), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi del defunto NOME COGNOME; NOME COGNOME;
-intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE -SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO n. 512/2018 pubblicata il 6 dicembre 2018
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto pubblico per AVV_NOTAIO del 10 dicembre 2007 NOME COGNOME acquistava dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati dal loro procuratore speciale NOME COGNOME, un fabbricato con annesso terreno sito in agro di Martina Franca (TA), al prezzo di 60.000 euro.
Sull’assunto di aver scoperto, dopo la stipula del rogito, che l’immobile da lui acquistato era parzialmente abusivo e privo del certificato di agibilità, lo COGNOME conveniva in giudizio i coniugi e il AVV_NOTAIO sunnominati dinanzi al Tribunale di Taranto, chiedendo: 1)in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento dei venditori, con conseguente condanna degli stessi alla restituzione del prezzo pagato; 2)in subordine, la condanna di tutti i convenuti, ognuno per il proprio titolo di responsabilità -individuato, quanto al AVV_NOTAIO, nel negligente espletamento dell’incarico professionale ricevuto -, al risarcimento dei danni da lui subiti, consistenti nella perdita di valore commerciale del bene, oltre che nella spesa da sostenere per la sanatoria degli abusi edilizi e il rilascio del certificato di abitabilità.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti, i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese.
I COGNOME, inoltre, chiamavano in causa gli eredi del defunto NOME COGNOME, proponendo nei loro confronti subordinata domanda di manleva per l’ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Disposta ed espletata una c.t.u., con sentenza del 4 gennaio 2016 il Tribunale tarantino adottava le seguenti statuizioni: 1)rigettava la domanda avanzata dallo COGNOME nei confronti dei COGNOME e del AVV_NOTAIO; 2)accertava che l’ «effettivo
venditore» dell’immobile oggetto di causa andava individuato nel COGNOME, al quale i prefati coniugi avevano precedentemente alienato l’immobile con scrittura privata del 13 ottobre 2005, seguìta dal rilascio di procura speciale a vendere il bene senza obbligo di rendiconto; 3)per l’effetto, condannava gli eredi del COGNOME al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dall’istante, quantificato in 20.000 euro, con l’aggiunta degli interessi legali; 4)condannava lo COGNOME a rifondere ai convenuti COGNOME –COGNOME e COGNOME la metà delle spese processuali -liquidate, rispettivamente, in 1.500 e in 1.000 euro, oltre agli accessori di legge -, compensando la residua quota fra le dette parti; 5)poneva in via definitiva gli oneri relativi alla svolta consulenza a carico dell’attore per 1/3 e degli eredi COGNOME per i restanti 2/3.
La decisione veniva impugnata dallo COGNOME, il quale, in via principale, chiedeva di dichiarare la nullità del contratto di compravendita, perché avente ad oggetto un immobile in parte abusivo, e per l’effetto di condannare gli eredi COGNOME alla restituzione della somma da lui corrisposta al de cuius a titolo di prezzo e al rimborso degli oneri accessori sostenuti per l’atto di trasferimento; in subordine, instava per un più cospicuo risarcimento del danno rispetto a quello liquidato dal primo giudice.
Con sentenza n. 512/2018 del 6 dicembre 2018, pronunciata nella contumacia del AVV_NOTAIO e nella resistenza delle altre parti appellate, l’adìta Corte distrettuale di Lecce -sezione distaccata di Taranto così definitivamente statuiva: a)dichiarava la nullità del contratto dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985; b)condannava gli eredi COGNOME a restituire allo COGNOME il prezzo della vendita percepito dal loro dante causa, pari a 60.000 euro, nonché a pagare all’appellante l’ulteriore importo di 3.000 euro a titolo di rimborso degli oneri accessori, con l’aggiunta degli interessi legali; c)con la sola eccezione del AVV_NOTAIO -nei cui confronti veniva confermata la regolamentazione stabilita dal
Tribunale -, compensava interamente le spese di primo grado fra le parti, disponendo l’ «eguale ripartizione» fra le stesse degli oneri di c.t.u.; d)compensava interamente fra le parti le spese di secondo grado.
Avverso questa sentenza i COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti con controricorso dallo COGNOME.
Sono rimasti intimati gli eredi COGNOME e il AVV_NOTAIO.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
I soli ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c.. Si deduce, al riguardo:
-che con la sentenza di primo grado era stata accertata l’estraneità dei coniugi COGNOME alla compravendita per cui è causa, essendo emerso dall’espletata istruttoria che l’ «effettivo venditore» dell’immobile acquistato dallo COGNOME andava individuato nel COGNOME;
-che, non a caso, in grado d’appello lo stesso COGNOME aveva instato per la condanna dei soli eredi COGNOME alla restituzione del prezzo da lui corrisposto per l’acquisto del bene, nonchè al rimborso degli oneri accessori relativi alla compravendita;
-che l’infondatezza della domanda originariamente proposta contro i prefati coniugi è stata confermata dalle statuizioni adottate dalla Corte d’Appello, la quale ha dichiarato la nullità del contratto e condannato gli eredi COGNOME a restituire all’appellante la somma di 60.000 euro, costituente il corrispettivo della vendita, nonchè a rimborsargli l’ulteriore importo di 3.000 euro per oneri accessori;
-che, pertanto, essendo lo COGNOME risultato totalmente soccombente nei confronti dei COGNOME –COGNOME, il giudice
distrettuale ha violato l’art. 91, comma 1, c.p.c. nel disporre l’integrazione compensazione delle spese di primo grado, comprese quelle di c.t.u., nei rapporti fra le dette parti,
-che le spese di appello dovevano essere poste a carico degli eredi COGNOME, all’esito di quel grado di giudizio;
-che, dovendo, nel caso di specie, trovare applicazione il principio della soccombenza, non potevano ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , per la compensazione delle spese di lite; tanto più perché lo COGNOME, già prima dell’introduzione del presente giudizio, ben sapeva che il defunto COGNOME era il «reale proprietario» dell’immobile oggetto della compravendita.
Con il secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..
Si rileva che il Tribunale aveva escluso i coniugi COGNOME dal concorso nelle spese relative all’espletata c.t.u., senza che sul punto fosse stato articolato uno specifico motivo di gravame ad opera della parte interessata a dolersene.
In un simile contesto, ponendo a carico dei coniugi una quota delle suddette spese, la Corte d’Appello avrebbe violato il giudicato interno ed emesso una pronuncia affetta dal vizio di extrapetizione.
I due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro intima connessione, sono privi di fondamento.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dell’art. 91 c.p.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice condanni alle spese la parte interamente vittoriosa, salvo il caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27172/2022, Cass. n. 19628/2020, Cass. n. 18128/2020, Cass. n. 19613/2017, Cass. n. 11538/2017, Cass. n. 16223/2015, Cass. n. 406/2008).
Nella presente fattispecie, i COGNOME non sono stati
condannati, nemmeno in minima misura, a rifondere le spese di lite ad una o più delle altre parti in causa, sicchè la sollevata censura si appalesa priva di pregio.
Quanto, poi, alla lamentata violazione del giudicato interno e al denunciato vizio di extrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, giova rammentare che, in virtù dell’effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado determina l’automatica caducazione del capo accessorio e dipendente relativo alle spese processuali e investe il giudice d’appello del potere -dovere di provvedere a una regolamentazione delle spese dell’intero processo in base all’esito finale della lite.
Del tutto legittimamente, quindi, il collegio pugliese ha operato un nuovo governo delle spese del doppio grado di giudizio, a fronte della disposta parziale riforma della decisione di prime cure.
Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, l’appello proposto dallo COGNOME interessava anche la loro posizione processuale, e non soltanto quella degli eredi COGNOME.
È infatti evidente che la nullità dell’atto pubblico di compravendita dedotto in causa non potesse essere pronunciata se non nei confronti di coloro che in esso figuravano come parti contraenti -ovvero i COGNOME, da un lato, e lo COGNOME, dall’altro -, non essendo stata giammai dichiarata la simulazione relativa soggettiva del negozio per interposizione fittizia di persona, presupponente l’esistenza di un accordo simulatorio fra venditore, acquirente dissimulato e acquirente interposto.
Per quel che riguarda le spese di c.t.u. -di cui la Corte territoriale ha disposto l’ «eguale ripartizione» fra tutti i contendenti, escluso il COGNOME -, va osservato che le stesse rientrano fra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché ben possono essere compensate dal giudice anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, in quanto la compensazione non
implica condanna, ma solo l’esclusione del rimborso; e ciò tanto più ove si consideri che nel processo civile la consulenza tecnica di ufficio è strutturata essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all’ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo un atto necessario del processo compiuto nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, in quello comune delle parti (cfr. Cass. n. 24645/2021, Cass. n. 11068/2020, Cass. n. 1023/2013, Cass. n. 21701/2006).
Anche sotto questo aspetto deve, quindi, escludersi la configurabilità della dedotta violazione del principio della soccombenza.
Fermo quanto precede, rimane solo da stabilire se possa ritenersi legittima, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 132 del 2014, convertito in L. n. 162 del 2014, la disposta integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti fra lo COGNOME e i COGNOME.
Si osserva, in proposito, che, ai fini della statuizione adottata, la Corte locale ha attribuito rilievo: (a)alla circostanza che lo stesso COGNOME «non ave (sse) … conosciuto preventivamente la posizione di effettivo venditore del COGNOME in conseguenza della succitata scrittura ( scilicet : quella del 13 ottobre 2005, con la quale i COGNOME gli avevano trasferito la proprietà dell’immobile per cui è causa); (b)al «recente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in ordine alle conseguenze delle violazioni urbanistiche» .
Le surriferite motivazioni non sono state specificamente censurate dai ricorrenti, limitatisi ad asserire che nel caso di specie doveva trovare applicazione il principio della soccombenza perché e poteva essere invocata dallo COGNOME e dagli eredi COGNOME (pag. 13 del ricorso,
primi due periodi).
Una censura così formulata non può, però, trovare ingresso, siccome sprovvista di adeguato supporto argomentativo.
Né è consentito, in questa sede, riesaminare l’accertamento compiuto dal collegio pugliese in ordine al fatto che lo COGNOME non avesse «conosciuto preventivamente la posizione di effettivo venditore del COGNOME» , trattandosi di apprezzamento delle risultanze processuali riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei ristretti limiti del novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c..
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti degli eredi COGNOME e del COGNOME, rimasti intimati.
Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.600 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, procuratore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda