Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32097 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32097 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 8777-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente – ricorrente incidentale –
Oggetto
R.G.N. 8777/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 104/2019 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 18/10/2019 R.G.N. 67/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello proposto da NOME avverso la sentenza del tribunale di Tempio Pausania in contraddittorio con NOME e con RAGIONE_SOCIALE ed in riforma della sentenza appellata ha condannato quest’ultima a corrispondere a NOME la somma di € 16.000 per il ritiro del libretto di navigazione oltre accessori; la Corte ha inoltre compensato le spese del giudizio tra il lavoratore appellante e la RAGIONE_SOCIALE; ed ha
invece condannato l’appellante NOME al pagamento delle spese del grado a favore di NOME liquidate in complessivi € 2789, 00.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME con due motivi con i quali ha impugnato le statuizioni relative alle spese processuali.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo.
Nel giudizio si Ł costituito -con memoria del 19.5.23 – NOME che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso principale NOME ha dedotto la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che l’assenza di precedenti giurisprudenziali relativi all’accordo collettivo del 2002 legittimava la compensazione delle spese del giudizio tra l’appellante e RAGIONE_SOCIALE.
Secondo il ricorrente a fronte della totale soccombenza della RAGIONE_SOCIALE assicurativa il giudice non avrebbe potuto compensare le spese in quanto
l’assenza di precedenti giurisprudenziali relativi all’accordo del 2002 non era affatto un connotato di assoluta novità.
Il motivo Ł infondato; preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, al caso di specie si applica ratione temporis il regime regolativo formulato dall’art.92 c.p.c. nella versione precedente a quella attualmente vigente la quale stabilisce che ‘ se vi Ł soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti , parzialmente o per i ntero’. L’attuale testo normativo Ł stato infatti introdotto con l’art. 13, comma 1 del decreto legge 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014, n. 162; ed esso si applica però soltanto ai procedimenti introdotti dopo trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di conversione.
Sul testo previsto dall’art. 92 c.p.c. , come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 cit., ha inciso inoltre la sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, per cui attualmente la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della
soccombenza reciproca) in presenza di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, tuttavia, essendo stato il procedimento di primo grado promosso con ricorso depositato in data 15.2.2012 presso la cancelleria del Tribunale di Tempio Pausania (doc.3 all. al ricorso), occorre applicare il regime normativo delle spese precedentemente in vigore introdotto dall’art. 45, comma 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 il quale prevedeva che ‘ se vi Ł soccombenza reciproca o concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per inter, le spese tra le parti ‘. Secondo la giurisprudenza consolidata sull’interpretazione di detto disposto normativo , l’accertamento delle gravi ed eccezionali ragioni di compensazione Ł demandata al giudice di merito il quale deve fare riferimento a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che
non possono essere espressi con una formula generica e la cui ricognizione soggiace pertanto all’onere della esplicita indicazione nella motivazione ed inoltre alla rispondenza ai canoni di logicità e di conformità a legge ( Cass. n. 22310 del 25/09/2017, n. 9977 del 09/04/2019,n. 6059 del 09/03/2017).
Tali canoni risultano integralmente rispettati nel caso di specie, avendo la Corte di appello affermato che le spese tra l’appellante e la RAGIONE_SOCIALE potevano compensarsi ‘per l’assenza di precedenti giurisprudenziali relativi all’accordo del 2002’; sicchè ferma la sussistenza di tale presupposto, in quanto la richiamata sentenza di legittimità n. 8747/2010 non ineriva all’accordo del 2002 -la vicenda presentava effettivi elementi di novità che (per quanto non di assoluta novità, come prevede l’attuale testo del 92 c.p.c.) certamente possono rientrare nell’ambito regolativo della precedente piø ampia formulazione prevista n ell’art.92 c.p.c. applicabile ratione temporis.
2.Con il secondo motivo viene dedotta e violazione falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha disposto la condanna al pagamento delle spese del NOME nei confronti della
NOME applicando impropriamente il criterio della soccombenza.
Il motivo di ricorso si rivela fondato, ad avviso del Collegio, perchØ NOME NOME stato convenuto nel giudizio di appello come litisconsorte processuale ai sensi dell’art. 331 c.p.c. il quale prevede che ‘ se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, non Ł stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se Ł necessario, l’udienza di comparizion e’.
Al riguardo, va ricordato che ‘ In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra piø parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di “litis denuntiatio”, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite (Cass. n. 8491 del 24/03/2023).
Peraltro, il tribunale aveva pure rigettato in primo grado l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di NOME e non essendo
stato interposto sul punto alcun motivo di appello la relativa statuizione era passata in giudicato; NOME era quindi tenuto ad evocare in giudizio il NOME in appello; sicchØ Ł pure inammissibile l’eccezione irritualmente sollevata in questo giudizio da NOME .
In definitiva, in secondo grado non c’Ł stata alcuna soccombenza del ricorrente nei confronti di NOME non essendo stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti.
Non si ravvisano dunque i presupposti per una condanna del NOME al pagamento delle spese nei confronti del NOME, rispetto alla quale non Ł risultato soccombente.
Le contrarie allegazioni dedotte in giudizio da NOME circa il proprio difetto di legittimazione passiva sono inammissibili perchØ, come già detto, sul punto si era formato il giudicato per mancata impugnazione in appello della contraria statuizione effettuata dal giudice di primo grado.
3.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1362 comma 1 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. posto che l’art. 14 r. d.l. n.1773/1933, che qualifica come definitivo anche il giudizio della Commissione Medica di I grado, non Ł norma di ordine pubblico e conseguentemente
poteva essere derogata da una norma pattizia quale quella contenuta nell’accordo collettivo del 2002. La Corte d’appello di Sassari, quindi, doveva applicare la norma pattizia dell’accordo del 2002 e non l’articolo 14 del r. d.l. n.1773/1933.
Il motivo Ł inammissibile, limitandosi ad affermare in maniera assertiva che l’interpretazione adottata dalla Corte – peraltro sulle orme di Cass. n. 8747/2010 cit. – non Ł corretta in quanto si doveva applicare la norma pattizia dell’accordo del 2002 e non l’articolo 14 r.d.l. n.1773/1933, perchØ quest’ultima non sarebbe una norma di ordine pubblico e quindi poteva essere derogata dall’accordo collettivo del 2002.
Il motivo mira, perciò, a sindacare l’interpretazione del contratto collettivo, nel suo rapporto con la fonte legale, mentre come ricordato da questa Corte (tra le tante sub Cass. n. 21447/ 2022 e n. 20329/2023) l’interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Le censure in esame, anche per la loro genericità, finiscono per risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, la quale non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle
plausibili interpretazioni, sicchØ, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piø interpretazioni, non Ł consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007).
4.- Pertanto, alla stregua delle premesse, il primo motivo del ricorso principale deve essere respinto; mentre va accolto il secondo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e decisione della causa nel merito dovendosi perciò dichiarare che NOME non deve pagare le spese processuali di RAGIONE_SOCIALE. Deve essere invece respinto il ricorso incidentale.
5.- Le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate tra le parti attesa la reciproca soccombenza tra NOME ed RAGIONE_SOCIALE da una parte, e dall’altra la posizione di litisconsorte meramente processuale di NOME.
6.- Non esistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente principale mentre essi esistono nei
confronti della ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M .
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara che il ricorrente non Ł tenuto al pagamento delle spese processuali di appello nei confronti di NOME. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione tra la parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 17.10.2023