Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1334 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1334 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 17607-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1997/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2022 R.G.N. 4213/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Compensazione
spese
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 16/09/2025
CC
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla parte privata, ha riformato la pronuncia di primo grado, quanto alla statuizione sulle spese che ha posto a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
1.1. A tale riguardo, la Corte territoriale ha osservato che -sebbene prima della notificazione del ricorso per ingiunzione l’Istituto avesse corrisposto la prestazione richiesta – il credito non era stato interamente soddisfatto, non avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riconosciuto gli accessori per i quali, infatti, il Tribunale aveva pronunciato condanna. Nel giudizio, dunque, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era la parte soccombente e doveva sopportare le spese. La Corte distrettuale ha, invece, compensato le spese del grado di appello, in ragione «(del) l’esito complessivo della lite ».
Avverso detta statuizione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe, con un motivo. Ha resistito, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché -ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -l’omessa valutazione di una circostanza determinante.
3.1. La parte privata deduce l’assenza di g iustificazione in ordine alla statuizione di compensazione, difettando la specificazione delle «gravi ed eccezionali ragioni».
Il motivo è infondato.
4.1. La fattispecie processuale è pacifica in causa.
4.2. L’In ps proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui NOME COGNOME aveva ottenuto il pagamento di una somma a titolo di cassa integrazione guadagni per due mesi.
4.3. L’Istituto aveva inte gralmente pagato la sorta capitale prima della notifica del decreto; il Tribunale, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’In ps al pagamento dei soli accessori. Tuttavia, in punto di spese, condannava l’opposta al pagamento delle s tesse.
La Corte di appello ha riformato la statuizione sulle spese. Ha correttamente evidenziato che le spese non potevano essere poste a carico della parte vittoriosa. Ha quindi posto le spese del primo grado a carico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE mentre, in ragione « (del)l’ esito complessivo della lite», ha compensato tra le parti quelle del giudizio di appello.
Giudica il Collegio che le ragioni giustificative della compensazione, sia pure espresse per sintesi di un ragionamento, riflettono la peculiarità della fattispecie concreta, caratterizzata dall’integrale pagamento del credito per sorta capitale prima della notificazione del decreto ingiuntivo.
In fattispecie similare in cui, peraltro, il pagamento «incompleto» era intervenuto da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dopo la notifica del decreto ingiuntivo, questa Corte ha giudicato sussistenti le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all’art. 92 c.p.c. per la singolarità della fattispecie che evidenziava una «sproporzione consapevole dell’impegno processuale richiesto alla parte rispetto all’entità della pretesa » (Cass. n. 19598 del 2023).
Analoga configurazione risiede, a parere di questa Corte, nella decisione impugnata che, sia pure con formula sintetica (« atteso l’esito complessivo della lite»), mostra di aver regolato le spese considerando il giudizio nella sua globalità e, in applicazione del principio di causalità, valorizzando il fatto che
la parte ricorrente ha proseguito la lite, con la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante il pagamento della maggior parte del credito; in tal modo, imponendo una difesa «sproporzionata» alla controparte. La descritta situazione, se non idonea ad integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza, può, viceversa, configurare le «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all’art. 92 , comma 2, c.p.c.,
Segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 350,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 16 settembre 2025
La Presidente NOME COGNOME