Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 977 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 977 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 784-2025 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutte nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2425/2024 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 26/06/2024 R.G.N. 2431/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva compensato le spese di lite nel
Oggetto
Spese lite
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2025
CC
presente giudizio dove l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva pagato la prestazione a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, dopo il deposito del ricorso e prima della sua notificazione.
Secondo la Corte d’appello, le gravi ed eccezionali ragioni a supporto della compensazione andavano rinvenute nel comportamento collaborativo dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ricorrono per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME deducono violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92, 442 c.p.c., 24 e 111 Cost., per avere la Corte d’appello disposto la compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Il motivo è infondato.
In cause analoghe alla presente, dove vi era stata cessazione della materia del contendere per avere l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE corrisposto la prestazione dopo il deposito del ricorso ma prima della sua notifica, questa Corte ha ritenuto la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione (Cass.803/21, Cass.4823/24, Cass.32592/24). Infatti, il giudice di merito può apprezzare, alla stregua del principio di causalità, la
circostanza che il giudizio, divenuto in gran parte superfluo al momento dell’instaurazione del contraddittorio (per avere la parte oramai ottenuto, al momento della notifica dell’atto introduttivo, il risultato cui il giudizio medesimo tendeva) sia, invece, coltivato al solo fine del recupero delle spese legali. Il giudice valuta l’utilità della prosecuzione della lite e, valorizzando la «sproporzione consapevole dell’impegno processuale richiesto alla (altra) parte» (Cass.19598/23), può applicare l’art.91 c.p.c., ma può anche procedere alla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
Al rigetto del ricorso non segue condanna alle spese di lite stante la dichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. prodotta.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto, i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.