Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20958 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20037/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME
NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 754/2023 depositata il 16/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
–NOME COGNOME ha stipulato un preliminare con NOME COGNOME. Quest’ultimo non ha adempiuto alle obbligazioni assunte, e, per evitare l’escussione del suo patrimonio da parte del COGNOME, ha ceduto un immobile alla moglie NOME COGNOME ed un altro alle due figlie NOME NOME.
1.1. -Il COGNOME, di conseguenza, ha agito in giudizio sia per far valere il credito contrattuale che per ottenere la revocatoria dei due atti di vendita. Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda di responsabilità contrattuale e quella di revocatoria della vendita fatta dal COGNOME alla moglie, ma ha rigettato invece la revocatoria fatta dal COGNOME alle figlie.
1.3. -Ha proposto appello la COGNOME, moglie del COGNOME, a cui hanno resistito, costituendosi in giudizio, sia il COGNOME medesimo che le due figlie, il primo aderendo alle ragioni della sentenza di primo grado, che ha riconosciuto come corretta, e dunque chiedendo il rigetto dell’appello.
1.4. -La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado, ma ha compensato le spese tra marito e moglie, ossia tra Cogorno e Canepa, sostanzialmente osservando che il secondo ha prestato acquiescenza, e non ha svolto attività difensiva.
1.5. -Ricorre NOME COGNOME con un motivo di censura. Non si sono costituiti gli intimati.
Ragioni della decisione
-Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.
Il ricorrente contesta la compensazione delle spese e sostiene che invece il giudice di appello avrebbe dovuto liquidarle a suo favore ponendole a carico della parte soccombente in appello.
In altri termini, il ricorrente sostiene che si applica al caso la nuova formulazione dell’articolo 92 c.p.c. (come riformato dalla legge n. 162 del 2014), il quale consente la compensazione, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, solo ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.
E, nella fattispecie, secondo il ricorrente, non solo quelle ragioni non vi sono, ma, per contro, egli è risultato vincitore, avendo chiesto, ed ottenuto, la conferma della decisione di primo grado, ed avendo svolto attività difensiva mediante atto di costituzione in giudizio e deposito, successivamente, della comparsa conclusionale.
Il motivo è infondato.
Infatti, la ragione indicata dalla Corte di Appello, a fondamento della compensazione, è che il ricorrente, ‘nonostante la soccombenza, ha prestato acquiescenza, chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado’.
Il che significa che anche in appello sì è riproposta la situazione di reciproca soccombenza.
Il ricorrente, a dispetto di quanto assume, in primo grado era parzialmente soccombente, in quanto vincitore su una sola domanda (la revocatoria dell’atto di trasferimento alle figlie) e soccombente sulle altre.
Egli ha chiesto, in appello, la conferma di questa decisione, e dunque la conferma della sua parziale soccombenza.
Il che già da sé giustifica la compensazione.
Inoltre, costituisce grave ed eccezionale motivo, che giustifica la compensazione delle spese, la circostanza che l’appellato non svolga difese. E tale circostanza è insita nel fatto che, pur avendo depositato la comparsa e poi la conclusionale, l’appellato non adduca comunque argomenti difensivi a contrasto dell’appello, e si limiti a prestare acquiescenza alla decisione di primo grado. Lo svolgimento delle difese non è tanto nel formale deposito di atti
difensivi, ma nel loro contenuto, ossia nel fatto di argomentare a sostegno delle proprie ragioni, attività che il ricorrente non dimostra di avere posto in essere, e la cui omissione ha giustificato la compensazione.
Il ricorso va rigettato.
Non si dà pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/6/2025.