Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8879/2022 r.g., proposto
da
COGNOME NOME , elett. dom.ta in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , elett. dom.ti in INDIRIZZO, rappresentati e difesi dagli avv.ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
contro
ricorrenti
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari n. 16/2022 pubblicata in data 16/01/2022, n.r.g. 208/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- NOME COGNOME era stata dipendente di RAGIONE_SOCIALE con qualifica e mansioni di assistente di volo in virtù di plurimi contratti a tempo determinato.
OGGETTO:
messa in mobilità -impugnazione -plurime causae petendi -assorbimento di una -gravame del soccombente onere della controparte
Con sentenza n. 243/2014 la Corte d’Appello di Cagliari aveva dichiarato la nullità del termine finale e convertito il rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato con decorrenza dall’01/10/1998.
Il rapporto di lavoro era durato fino al 28/06/2016, quando era stata licenziata all’esito della procedura di mobilità espletata dalla società ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991.
La COGNOME impugnava il licenziamento per una pluralità di motivi.
2.Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Tempio Pausania, all’esito della fase c.d. sommaria di cui al rito introdotto dalla legge n. 92/2012, annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, condannava le due società al pagamento dell’indennità risarcitoria nonché al rimborso delle spese processuali.
Tale pronunzia veniva confermata con sentenza, con cui veniva rigettata l’opposizione proposta dalle due società, ma compensate le spese processuali.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il reclamo principale interposto dalle due società e quello incidentale della lavoratrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
nel rito introdotto dalla legge n. 92/2012 tra le due fasi non sussiste un rapporto tipico di impugnazione, appartenendo entrambe ad un unico grado;
dunque il giudice della fase a cognizione piena può rideterminare il capo relativo alle spese processuali dell’ordinanza conclusiva della prima fase anche senza una specifica richiesta di revisione;
in ogni caso in oltre 132 pagine del ricorso introduttivo il Tribunale ha accolto solo uno dei motivi di impugnazione;
va altresì considerato che la Corte di Cassazione si è pronunziata sui licenziamenti collettivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE solo nel corso del 2021, poco prima del deposito della sentenza di primo grado, con peculiari precisazioni in tema di onere della prova sulla codatorialità;
pertanto va condivisa la valutazione del Tribunale circa la compensazione delle spese del primo grado;
attesa la reciproca soccombenza in questo grado, vanno compensate anche le spese del reclamo.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno resistito con controricorso e poi hanno depositato memoria.
6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta un vizio di motivazione dovuto all’errata applicazione del criterio dell’assorbimento.
In particolare deduce che nel suo originario ricorso introduttivo la domanda di reintegrazione era fondata in primo luogo sulla violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001 e poi sulla violazione dell’art. 4, co. 2 e 3, L. n. 223/1991 a causa dell’unicità aziendale fra le due società.
Il giudice della prima fase aveva riconosciuto fondata la prima causa petendi ed aveva applicato la regola della soccombenza.
Il giudice della seconda fase aveva invece ritenuto dirimente e assorbente la seconda causa petendi ed aveva disposto la compensazione delle spese, sul presupposto che il tema dell’unicità aziendale o codatorialità fosse stato oggetto di un contrasto giurisprudenziale.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo non viene prospettato alcun ‘fatto decisivo’ nel senso precisato da questa Corte ai fini dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. L ‘omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa’ ‘fatti’, il cui
omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 cit. le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o ‘il vario insieme dei materiali di causa’ (così Cass. n. 9483/2020).
In secondo luogo esso è precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co. c.p.c.).
Infine esso è precluso dal giudicato interno. Infatti, qualora la lavoratrice avesse inteso censurare il ritenuto assorbimento, avrebbe dovuto almeno riproporre ex art. 346 c.p.c. la domanda di reintegrazione fondata sulla violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 151/2001. In mancanza quella domanda si intende rinunziata.
Quindi a fronte di un assorbimento ritenuto errato dalla lavoratrice, perché improprio (sulla distinzione fra assorbimento ‘proprio’ ed ‘improprio’ v. Cass. n. 12193/2020) , la ricorrente avrebbe dovuto dolersi dell’omessa pronunzia con appello incidentale. in mancanza di tale impugnazione, su quella domanda ormai non può esserci pronunzia nel presente giudizio.
In ogni caso la ricorrente avrebbe dovuto almeno riproporre la domanda ex art. 346 c.p.c. In mancanza quella domanda si intende rinunziata.
Invece, il reclamo incidentale della COGNOME era stato limitato al profilo delle spese, sicché giammai la Corte d’Appello avrebbe potuto riformare quella declaratoria di assorbimento pronunziata dal Tribunale con sentenza. E dunque fermo l’assorbimento, la stessa ricorrente riconosce ed ammette che il tema della codatorialità fra le due società aveva formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale e quindi ammette la legittimità della valutazione compiuta sul punto dapprima dal Tribunale, poi dalla Corte d’Appello per la compensazione delle spese.
2.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione’ dell’art. 92, co. 2, c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti le ragioni per la compensazione delle spese.
Il motivo è inammissibile.
L’apprezzamento dei comportamenti processuali delle parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile da questa
Corte se logicamente e congruamente motivato. Come si è ripetutamente e da tempo affermato, in materia di spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, con l’unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 13229/2011; Cass. n. 7625/2010; Cass. n. 406/2008).
3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in