Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26630 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6665 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA n. 1323/2020 emessa da CORTE D’APPELLO CATANIA n. 1323/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALE, ha accertato che i saldi dei rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito intrattenuti dall’attrice con la banca convenuta erano uno attivo, per euro 49.610,47, e altri due passivi, rispettivamente per euro 720.385,48 ed euro 1.304.711,53.
In sede di gravame la Corte di appello di Catania ha rideterminato il saldo attivo del primo dei conti correnti sopra indicati stabilendo che esso era pari a euro 710.631,16.
3 . ─ Ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo di ricorso, Banca Monte dei Paschi di Siena. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, la quale ha proposto un ricorso incidentale pure fondato su di un solo mezzo di censura.
E’ stata formulata, da parte del Presidente della sezione, una proposta di definizione del giudizio, riferita al solo ricorso principale, a norma dell’art. 380 -bis c.p.c..
NOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 108/1996, ed omesso esame di fatti decisivi.
– Rileva il Collegio che la ricorrente non risulta aver formulato l’istanza di decisione di cui all’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.: il ricorso per cassazione è stato quindi erroneamente avviato all’adunanza camerale odierna.
– Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio con riguardo al ricorso principale.
– Il ricorso incidentale, rispetto al quale non è stata formulata alcuna proposta di definizione accelerata, è basato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.: la società RAGIONE_SOCIALE lamenta che la
Corte di merito abbia parzialmente compensato le spese di giudizio (di primo e di secondo grado), piuttosto che condannare la banca al pagamento integrale delle stesse.
In realtà, la Corte distrettuale ha operato la parziale compensazione delle spese (in ragione del 50% dell’intero) in quanto il debito della società correntista, sebbene ridotto, in appello, del rilevante importo di euro 887.840,06, ammontava pur sempre, alla data del 31 marzo 2014, alla somma di euro 1.151.871,47.
La compensazione trova quindi giustificazione nell’apprezzamento di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell’art. 92, comma 2, c.p.c. rendono possibile , ancora oggi, la compensazione delle spese di giudizio. Come è noto, l’accoglimento in misura ridotta di una domanda può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese non già in ragione della soccombenza reciproca dei contendenti, quanto, piuttosto per la ricorrenza, degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. U. 31 ottobre 2022, n. 32061; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827). Nel caso in esame la Corte di appello ha dunque rettamente conferito rilievo alla circostanza per cui, a seguito della rideterminazione dei saldi dei rapporti controversi, non doveva dichiararsi che la banca era obbligata a corrispondere somme ad RAGIONE_SOCIALE (come pure da questa domandato: cfr. ricorso per cassazione, pag. 7), ma , all’opposto, che era Monte dei Paschi ad essere creditrice di un importo assai consistente nei confronti della correntista.
Il ricorso incidentale è dunque respinto.
5 . – Le spese del presente procedimento possono compensarsi per l’intero, tenuto conto che il giudizio sull’impugnazione principale si è estinto per la rinuncia di cui all’art. 380bis , comma 2, c.p.c., mentre il ricorso incidentale è stato rigettato.
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; compensa le spese di giudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione