Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13977-2023 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 479/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/03/2023 R.G.N. 1634/2021;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/06/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.- Con ricorso notificato il 19/6/2023, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna, nella parte relativa alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari n.479/2023 pubblicata il 10/3/2023, di rigetto del gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa cessata materia del contendere sulla domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rilascio di un estratto conto certificativo (‘Ecocert’ di cui all’art. 54 L.88/89), inviato al richiedente in corso di giudizio, dopo la notifica del ricorso, in data 7/2/2020.
2.L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , regolarmente intimato, non deposita controricorso.
3.- A seguito di formulazione da parte del consigliere delegato di una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio argomentata sui principi espressi dal precedente di questa Corte n.15495/2022, il ricorrente presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
1.- Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, inerente alla violazione e falsa applicazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co.1 n. 3 cpc, RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado sulla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite nonostante la riconosciuta fondatezza RAGIONE_SOCIALEa propria domanda, invocando il principio di soccombenza secondo cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese stesse (richiama al riguardo le pronunce
di questa Corte n.13970/2020 e n.8456/2021) e segnalando che la impugnata sentenza non aveva addotto alcun contrasto giurisprudenziale; per contro, nel compensare le spese di lite a fronte del diritto di ricevere, a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica, i giudici di entrambi i gradi di merito lasciavano intendere che la decisione di compensare fosse diretta a scoraggiare le parti ricorrenti alla instaurazione di giudizi diretti a vedere tutelati i propri diritti producendo in tal modo un effetto anticipatorio e deflattivo del contenzioso avente il medesimo oggetto; non avendo le pronunce di merito argomentato in modo esauriente sulla compensazione e in assenza di reciproca soccombenza, si sarebbe potuto compensare in presenza di questione nuova o di mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, ipotesi insussistenti nel caso di specie.
Il ricorso è inammissibile, non essendo in esso esposte argomentazioni idonee a discostarsi dalla proposta di definizione anticipata e non ricorrendo affatto le circostanze lamentate dal ricorrente.
L’impugnata sentenza, sostituendo la motivazione del primo giudice che aveva compensato perché non era stato compiutamente dedotto in ricorso introduttivo l’interesse ad agire RAGIONE_SOCIALEa parte, rilevava che la statuizione sulla compensazione era giustificata dalla sussistenza di una condizione di obiettiva incertezza sul contenzioso in oggetto, in presenza di alcune pronunce di segno difforme RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che avevano respinto le richieste sull’an RAGIONE_SOCIALE‘invocato diritto, di cui una contenente anche una condanna per temerarietà RAGIONE_SOCIALEa lite, e avendo in tal modo ritenuto la sussistenza di condizioni di gravità ed eccezionalità
espressamente previste dall’art. 92 c.p.c. per compensare le spese pur riconoscendo in capo all’ente previdenziale l’obbligo di fornire all’assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla posizione contributiva avente valenza certificativa.
4. Si osserva che nella illustrazione del motivo del presente ricorso sono rappresentate circostanze non coerenti con la pronuncia impugnata, inerenti alla assenza di un contrasto giurisprudenziale interno alla corte territoriale -di cui, invece, la sentenza dà espressamente atto-, ed alla finalità deflattiva RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulle spese compensate -a cui la sentenza impugnata non fa affatto cenno; ed anzi, è proprio l’incertezza del diritto fatto valere che ha giustificato le ragioni per compensare, poiché come enunciato dalla Corte territoriale, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del giudizio (18/11/2021) erano presenti due recenti pronunce di rigetto (ivi si menzionavano la sentenza n.2016/20 e la n.4727/21), il che non consentiva di individuare a priori una soluzione favorevole per il ricorrente. Al riguardo si rammenti l’orientamento espresso da questa Corte con ord. n.7992/2022 circa la natura di ‘norma elastica’ RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 comma 2 cpc nella parte in cui permette la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, ed in particolare, « anche l’oggettiva opinabilità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al
momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise ». Si osservi anche che nel ricorso non si contesta né l’evidenza del contrasto giurisprudenziale locale all’epoca RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del giudizio, né si opina sulla indubbia sussistenza del diritto al rilascio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione e RAGIONE_SOCIALE‘obbligo certificativo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 L.88/1989.
L’argomento giustificativo RAGIONE_SOCIALEa compensazione totale è, pertanto, del tutto in linea con la proposta di definizione del ricorso ex art. 380-bis cpc, in atti.
il provvedimento impugnato ha quindi deciso le questioni di diritto in tema di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per mutarne l’orientamento; sussistono quindi le condizioni per la pronuncia di inammissibilità del ricorso ex art. 360bis c.p.c. e per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni consequenziali alla definizione del giudizio in senso conforme alla proposta formulata.
Alla soccombenza non fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, competenze e onorari, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale intimato e RAGIONE_SOCIALEa presenza di dichiarazione esentativa in questo grado di giudizio ex art. 152 disp. att. cpc.
Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cpc, stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso indicato dall’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., occorre verificare se sussistano
i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. Al riguardo, come è stato già osservato da questa Corte (Sez. Terza, ord. n.27947 del 4/10/2023), pronunciatasi in un caso in cui la controparte era rimasta intimata, la norma sottende una valutazione legale tipica per la quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. non è discrezionale ma discende dalla definizione del giudizio conforme alla proposta, ancorché sia necessario, a mente del citato terzo comma, che ricorra anche una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per effetto RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di esenzione, preclusiva di una condanna alle spese del ricorrente soccombente, salvo comunque quanto previsto dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. (ipotesi non evincibile nel caso in esame mancando rilievi sull’elemento psicologico RAGIONE_SOCIALEa mala fede o colpa gra ve nella instaurazione del giudizio). Si aggiunga che la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 disp. att. cod. proc. civ. introduce come unica clausola di salvezza quella del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., non anche del terzo comma, proprio perché il giudice che applica l’esenzione ex art. 152 cit. non si pron uncia sulle spese. L’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘automatismo applicativo del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. nei casi di definizione del giudizio in cassazione conformemente alla proposta di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. sembra basarsi su una duplice ratio, con ponderata applicazione del principio di ragionevolezza: da un lato favorire -e non limitare ex antel’accesso al processo per i non abbienti, dall’altro valorizzare la funzione deflattiva RAGIONE_SOCIALEe proposte di definizione alternativa; entrambi gli obiettivi si muovono sul solco attuativo del principio del giusto processo, che deve conservare la funzione di strumento rimediale a tutela
dei diritti e, al tempo stesso, disincentivare inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni. Ne discende che, mentre la disposizione del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. si attesta sul piano RAGIONE_SOCIALE‘aggravamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali quando su di esse vi sia stata una contestuale pronuncia di condanna, il successivo quarto comma assolve precipuamente alla funzione deterrente e sanzionatoria come richiesta dalla definizione del giudizio di cassazione conforme alla proposta di definizione accelerata di cui all’ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. Pertanto, per l’applicazione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., si prescinde dalla necessità di una situazione che consenta una pronuncia sulle spese, nonostante anche quest’ultima innovativa previsione (introdotta dall’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 10/10/2022 n.149) sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 96 e, dunque, supponga che vi sia una pronuncia sulle spese; orbene, nel caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, terzo comma c.p.c., appare consentito prescinderne, dal momento che a quei presupposti si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta. La ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame è dunque diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata, con l’ulteriore osservazione che « quella prevista dal quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore RAGIONE_SOCIALEa collettività e non già RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, come è invece nel caso RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, terzo comma». Anche le Sezioni Unite si sono occupate RAGIONE_SOCIALEa questione con ord. n.27195/2023, 27433/2023, 36069/2023 dando rilievo alla funzione deterrente e, al tempo stesso,
sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, in tal modo valorizzandone la funzione deflattiva e disincentivante di inutili lungaggini processuali, in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni, non senza trascurare che nel richiamare il terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., l’art. 380 -bis co. 3 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede un’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALEe sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del caso concreto. Orbene, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni (stante la complessiva ‘tenuta’, del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale.
Per le ragioni anzidette, alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la sola condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione di cui al quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., da versare alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, liquidata come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del DPR n.115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e non ripetibili le spese del giudizio.
Condanna il ricorrente, ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 2.000,00.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione