Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23051 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 23051 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 1105-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
-resistente con procura –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1336 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata l’11 luglio 2022 (R.G.N. 156/2021).
RNUMERO_DOCUMENTON. 1105/2023
COGNOME.
Rep.
P.U. 12/3/2024
7/07/2022 Compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
giurisdizione
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udita, per parte resistente , l’avvocata NOME COGNOME , che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. -Il signor NOME COGNOME ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al rilascio RAGIONE_SOCIALE‘estratto conto certificativo (Ecocert).
Il Tribunale di Foggia ha dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, in quanto il certificato è stato rilasciato prima del deposito del ricorso, ancorché la comunicazione del rilascio sia avvenuta successivamente. Le spese sono state compensate.
A supporto di tale decisione, il giudice di primo grado ha osservato che il ricorrente non ha presentato un ricorso amministrativo e neppure ha formulato sollecitazioni di sorta, per favorire la soluzione stragiudiziale RAGIONE_SOCIALEa vertenza.
-Con la sentenza n. 1336 del 2022, depositata l’11 luglio 2022, la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame del signor COGNOME, concernente la sola regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, e ha confermato la pronuncia del Tribunale, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe seguenti argomentazioni.
2.1. -Dopo avere ripercorso la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. e le affermazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 77 del 2018, pronunciata dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, la Corte territoriale ha evidenziato che «un omesso o tardivo esperimento dei rimedi amministrativi, quantunque non rilevato o rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa procedibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, ben può assumere rilievo sul -diverso -piano RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, in quanto la parte interessata, con un comportamento omissivo o intempestivo, ha in sostanza privato l’ente convenuto RAGIONE_SOCIALEa possibilità di rivedere la propria decisione, così da evitare
l’instaurazione RAGIONE_SOCIALEa lite, con i connessi costi» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
2.2. -La Corte di merito ha poi soggiunto che «la controversia posta all’attenzione del giudice di prime cure si inserisce in un contenzioso che ha formato oggetto di pronunce di segno difforme» (pagina 6).
Pertanto, «l’esistenza di arresti difformi all’interno del medesimo ufficio giudiziario, in assenza peraltro di specifici precedenti di legittimità in grado di orientare l’interpretazione dei giudici di merito» ingenera una «oggettiva incertezza circa l’es istenza del diritto fatto valere dall’istante», idonea a giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite (la già citata pagina 6).
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo , contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce al ricorso notificato.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 marzo 2024.
-All’udienza il Pubblico Ministero ha esposto le sue conclusioni motivate e il difensore RAGIONE_SOCIALEa parte resistente ha formulato le richieste trascritte in epigrafe.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico, complesso, motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. e lamenta che le spese siano state interamente compensate, ad onta del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta.
Il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 Cost., sarebbe pregiudicato, ove la parte soccombente non fosse chiamata a rifondere le spese alla parte vittoriosa. La parte interamente vittoriosa non potrebbe essere condannata, neppure in minima quota, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Le motivazioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa compensazione sarebbero erronee, sotto un duplice profilo.
Anzitutto, non sussisterebbe alcun obbligo di presentare un previo ricorso amministrativo, prima di chiedere in giudizio il rilascio RAGIONE_SOCIALE‘estratto conto certificativo.
In secondo luogo, «centinaia di pronunce da parte del Tribunale di Foggia» avrebbero «pressoché sempre» accolto pretese di analogo tenore, e lo stesso Tribunale non avrebbe indicato alcun contrasto giurisprudenziale a supporto RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese (pagina 5 del ricorso per cassazione).
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata non spiegherebbe, dunque, quali siano le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa scelta di compensare le spese.
-La censura non è fondata.
-Al caso di specie si applica ratione temporis l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese nell’ipotesi di soccombenza reciproca o di «assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 77 del 2018, «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, nella pronuncia diffusamente richiamata dalla Corte di merito nei suoi snodi essenziali, ha rilevato che «contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che
presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva RAGIONE_SOCIALEa condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti» (punto 15 del Considerato in diritto ).
La tassatività RAGIONE_SOCIALEa previsione di legge pretermette fattispecie similari di «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento RAGIONE_SOCIALEa causa che altera i termini RAGIONE_SOCIALEa lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale RAGIONE_SOCIALEe parti» (punto 15 del Considerato in diritto ).
La disposizione, nella sua rigidità, non consente di conferire il debito rilievo neppure a «situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, RAGIONE_SOCIALEa lite» assimilabili a quelle tipizzate (il già richiamato punto 15 del Considerato in diritto ).
Ne consegue che «le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi -l ‘ assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata ed il mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti -hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa RAGIONE_SOCIALEa clausola generale» (punto 16 del Considerato in diritto ).
4. -Quanto al sindacato, in sede di legittimità, sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese, questa Corte è costante nell’affermare che in linea generale l ‘attore vittorioso, seppure in parte, non può essere condannato a rifondere le spese di lite alla controparte soccombente (Cass., S.U., 31 ottobre 2022, n. 32061).
Per quel che concerne la compensazione, il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, che si esauriscano in clausole di mero stile o facciano leva su circostanze ininfluenti, come la prolissità degli atti di causa (Cass., sez. VI-1, 14 ottobre 2022, n. 30328), il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per ragioni eminentemente processuali (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 6424) , l’esiguità RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria o il carattere officioso del rilievo che porti alla definizione RAGIONE_SOCIALEa lite (Cass., sez. VI-3, 1° giugno 2015, n. 11301), la contumacia RAGIONE_SOCIALEa parte (Cass., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21083), la mera peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie (Cass., sez. VI-5, 14 luglio 2016, n. 14411).
Si configura il vizio di violazione di legge, quando le gravi ed eccezionali ragioni indicate come giustificazione RAGIONE_SOCIALEa compensazione, totale o parziale, siano illogiche o erronee (Cass., sez.VI-L, 9 aprile 2019, n. 9977).
A questa Corte è demandata, dunque, una verifica ‘in negativo’ circa la non illogicità RAGIONE_SOCIALEe giustificazioni esposte, «in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘ elasticità ‘ costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese di lite, ‘ non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese ‘ in favore RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157)» (Cass., sez. VI-3, 26 luglio 2021, n. 21400, in motivazione).
Ove, con riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni, «il giudice si limitasse a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, resterebbe violato il precetto di legge e, anche, se del caso, si verserebbe in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato di questa Corte non può giungere sino a misurare ‘ gravità ed eccezionalità’, al di là RAGIONE_SOCIALEe ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata» (Cass., sez. II, 16 maggio 2022, n. 15495, punto 2.1.1. RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
In concreto, «anche l ‘ oggettiva opinabilità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate o l ‘ oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza» possono essere annoverate tra le gravi ed eccezionali ragioni, sintomatiche «di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l ‘ attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise» (Cass., sez. VI-2, 11 marzo 2022, n. 7992, punto 2 del Considerato ).
5. -In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, devono essere vagliate le doglianze del ricorrente.
6. -Anzitutto, si deve rimarcare che il Tribunale in prima battuta e, quindi, la Corte d’appello, nel confermare la decisione del Tribunale, non hanno posto le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, in contrasto con il precetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., come la parte ricorrente sottolinea nell’illustrazione RAGIONE_SOCIALEe censure.
7. -In questa sede viene in rilievo la decisione di compensare le spese, in conformità all’art. 92 cod. proc. civ.
I giudici d’appello hanno confermato la pronuncia di primo grado, sulla base di un percorso argomentativo adeguato e lineare, che offre i necessari ragguagli sul fondamento logico RAGIONE_SOCIALEa scelta adottata.
Non può essere condiviso l’ulteriore rilievo che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello non sia intelligibile e che siano imperscrutabili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa compensazione disposta nel giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata non contravviene, dunque, all ‘obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensare le spese di lite, che « discende dalla generale prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati» (sentenza n. 77 del 2018, punto 16 del Considerato in diritto ).
8. -La sentenza impugnata prende le mosse dall’analisi RAGIONE_SOCIALE‘attuale assetto normativo e RAGIONE_SOCIALEe implicazioni RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi e pone l’accento su un dato dirimente: l’esistenza di contrasti interpretativi sul profilo controverso e l’assenza di precedenti di legittimità sulla specifica tematica dibattuta.
Tali elementi non solo sono stati puntualmente illustrati, in ossequio all’obbligo di motivazione costituzionalmente imposto, ma sono riconducibili al paradigma, che, con clausola elastica, il sistema oggi contempla , in seguito all’intervento additivo RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
È la stessa sentenza n. 77 del 2018 (punto 15 del Considerato in diritto ) a rammentare che il mutamento o le incertezze che connotano il quadro di riferimento possono investire anche la giurisprudenza di merito, in difetto di un intervento chiarificatore del giudice RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia.
Né il richiamo, nel caso di specie, si rivela imprecisato e nebuloso, particolarità che in altri frangenti ha stigmatizzato questa Corte, osservando che l’evanescenza del riferimento ai contrasti insorti tra i giudici di merito sottende considerazioni d’indole genericamente equitativa (Cass., sez. lav., 27 gennaio 2016, n. 1521, sulla previgente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. ), inidonee a sostanziare le gravi ed eccezionali ragioni che la legge, con dizione pregnante, prescrive.
9. -La parte ricorrente, lungi dal contestare in modo circostanziato l’esistenza RAGIONE_SOCIALEe di vergenze menzionate nella sentenza impugnata e l’insussistenza di pronunce pertinenti del giudice di legittimità, si limita a ribattere in modo assertivo che il giudice di primo grado aveva in larga misura accolto domande di tenore comparabile.
Tale circostanza non è risolutiva, non solo per la genericità RAGIONE_SOCIALEe deduzioni che la avvalorano, ma anche perché non infirma il fulcro RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che segnala la carenza di un vero e proprio diritto vivente e osserva come la questione, solo
in epoca recente, sia approdata a un chiarimento interpretativo in seno alla stessa Corte d’appello.
Né giova indicare, in senso contrario, che il giudice di prime cure non alluda a contrasti di sorta.
Quel che rileva è che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno scrutinio, dia conto di tale circostanza e che tale valutazione non sia avulsa dalle emergenze processuali (sentenza n. 15495 del 2022, cit.). È proprio il giudice del gravame ad avere la cognizione più ampia del contenzioso che si dispiega in primo grado e dei suoi variegati esiti interpretativi.
10. -A tali considerazioni si affianca, infine, quale elemento di rincalzo, la mancanza di una preliminare interlocuzione in sede amministrativa.
L e statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari si attardano anche su tale aspetto ed escludono, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, addebiti di manifesta e inescusabile colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale.
Anche da quest’angolo visuale, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si pone in consonanza con le enunciazioni più recenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, chiamata a concretizzare, secondo canoni oggettivi e prevedibili, il parametro RAGIONE_SOCIALEe gravi ed eccezionali ragioni.
Questa Corte ravvisa ragioni così connotate anche nel fatto che il creditore abbia omesso di attivare, ante causam , «specifici mezzi previsti dall ‘ ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, abbiano la finalità di evadere più celermente la pretesa creditoria, evitando la causa, allorquando, rispetto a quest ‘ ultima, in capo alla parte debitrice non si evidenzino elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo e la prestazione sia da essa attuata solo prendendo atto RAGIONE_SOCIALEe ragioni altrui quali esposte nell ‘ azione giudiziale intrapresa e dunque prima che si svolga concreta attività
istruttoria e di trattazione del giudizio» (Cass., sez. VI-L, 9 gennaio 2023, n. 273, punto 18 dei Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
La scelta d’imboccare senza indugi l’ extrema ratio RAGIONE_SOCIALEa strada contenziosa e di non esplorare una più agevole interlocuzione con l’autorità amministrativa può essere ponderata, insieme agli altri elementi acquisiti al giudizio, come ragione giustificatrice RAGIONE_SOCIALEa compensazione, anche quando una siffatta interlocuzione non si atteggi come formale condizione di proponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda.
-In ultima analisi, la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri più duttili enucleati dalla disciplina vigente e ha ricostruito in maniera particolareggiata, alla stregua del complessivo contegno RAGIONE_SOCIALEe parti e del dipanarsi RAGIONE_SOCIALEa dialettica processuale , l’affidamento meritevole di tutela che ha riposto l’RAGIONE_SOCIALE, nello specifico contesto in cui l’azione è stata intrapresa.
Come anche il Pubblico Ministero non ha mancato di osservare nelle conclusioni motivate illustrate all’udienza, le giustificazioni esposte dai giudici d’appello si configurano come tutt’altro che illogiche e arbitrarie .
Esse trovano puntuale e convincente rispondenza nelle evidenze processuali e non si discostano dall’elaborazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, che ha delimitato la portata e il senso RAGIONE_SOCIALEa clausola generale enucleata dalla sentenza n. 77 del 2018.
La conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione di compensare le spese supera così il vaglio negativo di non implausibilità che a questa Corte compete in tale àmbito (ordinanza n. 21400 del 2021, cit.).
-In virtù di tutti i rilievi svolti, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto.
-In presenza di dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., già esaminata dalla sentenza d’appello, le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo
del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto , all’esito RAGIONE_SOCIALEe verifiche che spettano all’amministrazione (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione