Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20423 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 20423 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28073-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
nonchè contro
COGNOME NOME;
– intimata –
e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
R.G.N. 28073/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
– ricorrente successivo –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso successivo nonchè contro
NOME NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 2330/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2019 R.G.N. 400/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza ha condannato NOME COGNOME a richiedere all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME la costituzione di una rendita reversibile pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in dipendenza dei contributi omessi ed a versare la somma necessaria corrispondente alla quota di riserva matematica, compensando tra le parti le spese di tutti i gradi, compreso quello di legittimità e del giudizio di rinvio.
1.1. La Corte, nel dare atto del fatto che il rinvio dalla Cassazione era meramente restitutorio trattandosi di statuizione processuale sulla corretta instaurazione del contraddittorio, ha quindi proceduto all’esame del gravame originariamente proposto dalla lavoratrice ed ha ritenuto che la stessa aveva dimostrato che i contributi versati non erano congruenti rispetto a quelli effettivamente dovuti in relazione
all’orario di lavoro accertato in giudizio con sentenza del Tribunale di Roma n. 7280 del 2008 passata in giudicato.
1.2. Ha poi accertato che i contributi, erano già prescritti alla data di notifica del ricorso introduttivo della lite. Pertanto, ha ritenuto che potesse essere accolta solo la domanda subordinata di costituzione della rendita. 1.3. Quanto alle spese, ha ritenuto di doverle compensare tutte, sul rilievo che la fattispecie era articolata, i giudizi erano complessi e che era stata accolta solo la domanda proposta in via subordinata.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME dolendosi con tre motivi (rectius due motivi) dell’avvenuta integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
2.1. NOME COGNOME ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso, affidato a tre motivi, con i quali ha chiesto la cassazione della sentenza nella parte in cui era stata condannata a chiedere la costituzione della rendita versando la n ecessaria riserva all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2.2. La COGNOME non ha opposto difese avverso il ricorso incidentale della RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che pure le è stato notificato, ma ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni già prese.
RITENUTO CHE
Va esaminato con precedenza il ricorso proposto da NOME COGNOME da qualificarsi come incidentale con il quale, con un primo motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 416 terzo comma c.p.c. nella parte in cui il giudice ha omesso di dichiarare la decadenza dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – contumace in primo ed in secondo grado e costituitosi solo in sede di rinvio – dalla facoltà di depositare i documenti posti a sostegno della decisione di accoglimento (estratto contributivo e domanda di regolarizzazione contributiva prodotti dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo in sede di rinvio).
Il motivo è infondato.
5.1. Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente “chiusa”, è preclusa l’acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall’impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore (cfr. Cass. 22/09/2022 n. 27736, 18/10/2018 n. 26108, 05/06/2014 n. 12633). La configurazione del giudizio di rinvio quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa – in cui è preclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi la proposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta di nuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga come nella specie dalla stessa sentenza di cassazione – non osta infatti all’esercizio, in sede di rinvio, dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del lavoro anche in appello (art. 437 cod. proc. civ.), limitatamente ai fatti già allegati dalle parti, o comunque acquisiti al processo ritualmente, nella fase processuale antecedente al giudizio di cassazione, in quanto i limiti all’ammissione delle prove concernono l’attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice, ed in particolare a quelli esercitabili di ufficio cfr. Cass. 17/01/2014 n. 900 e 13/02/2006 n.3047).
Il secondo motivo di ricorso, con il quale la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dalla COGNOME, è inammissibile.
6.1. La datrice di lavoro deduce che nella retribuzione da utilizzare come parametro ai fini del versamento dei contributi era stata compresa la quota in natura, che sarebbe risultata dalla domanda di regolarizzazione presentata dalla COGNOME all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE . In giudizio la lavoratrice aveva dichiarato la
diversa retribuzione di € 516,00 mensili e tuttavia non ne sarebbe stata provata la percezione.
6.2. Rileva il Collegio che la Corte territoriale ha, come le era richiesto, interpretato la domanda ed ha accertato che era stato chiesto il versamento dei contributi ovvero la costituzione della rendita sulla base della retribuzione erogata. Al di là delle dichiarazioni delle parti, pertanto, la Corte era chiamata ad accertare, e vi ha provveduta con apprezzamento dei fatti a lei riservato, in primo luogo quale fosse la retribuzione erogata alla lavoratrice. Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. ma mero accertamento di fatti necessario ai fini della decisione della controversia.
Infondato è pure l’ultimo motivo di ricorso con il quale la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole della mancata pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.. La Corte di merito infatti ha espressamente tenuto conto dell’eccezione formulata con la quale si deduceva che la prestazione previdenziale non sarebbe comunque mutata per effetto del computo di un numero superiore di ore settimanali ( 40 invece che 25) ed ha ritenuto che la lavoratrice avesse interesse alla maggiorazione dei contributi computati su un orario di quaranta ore. Nessuna omessa pronuncia.
Anche il ricorso principale della COGNOME, che investe la statuizione con la quale sono state integralmente compensate le spese di tutti i gradi, è infondato.
Con il primo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e si sostiene che la motivazione che avrebbe dovuto riguardare l’esistenza di motivi specifici gravi ed eccezi onali sarebbe invece del tutto apparente.
Con il secondo motivo (indicato come terzo) è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’ art. 91 c.p.c. in
relazione alla declaratoria di irripetibilità delle spese nei riguardi dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo e secondo grado.
Ad avviso della ricorrente l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, seppure contumace, in quanto litisconsorte necessario avrebbe dovuto essere condannato in solido con la parte soccombente al pagamento delle spese.
Le censure non possono essere accolte.
11.1. Va evidenziato in primo luogo che la motivazione esiste e dà conto seppur sinteticamente delle ragioni della compensazione.
11.2. Quanto alle gravi ed eccezionali ragioni (indicate nell’esito complessivo della lite e nella sua complessit à) occorre in primo luogo evidenziare che il regime delle spese applicabile alla fattispecie è quello dettato dalla legge n. 69 del 2009 atteso che il ricorso introduttivo del giudizio è del dicembre 2009. Al riguardo va ricordato che ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis , le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare come è accaduto nella specie circostanze o aspetti della controversia, tra le quali rientra ad esempio situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (cfr. Cass. 14/07/2016 n. 14411, Cass. 07/08/2019 n. 21157) o, in un caso di solo parziale accoglimento della domanda ( accolta la rendita e non la domanda di pagamento dei contributi omessi che peraltro in parte erano stati versati), la riscontrata complessità del giudizio.
11.3. Le medesime ragioni giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese dei gradi in cui l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace non essendovi poste contrapposte da porre in compensazione.
In conclusione deve essere rigettato sia il ricorso principale della COGNOME che quello incidentale della COGNOME.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024