Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 10056 del ruolo generale dell’anno 20 22, proposto
da
NOME COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del primo in Napoli, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso lo studio dei quali in Pozzuoli, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-controricorrente-
Oggetto: Compensazione delle spese. Contestazione.
per la cassazione della sentenza n. 1362/22 resa in grado d’appello dal Tribunale di Napoli, depositata in data 8 febbraio 2022 e notificata in pari data; 9
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
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Rilevato che:
con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 1814/14 del giudice di pace di Pozzuoli, il quale aveva rigettato l’opposizione proposta e confermato il decreto ingiuntivo che aveva emesso;
emerge dagli atti che il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento di una quota della somma che la RAGIONE_SOCIALE si era impegnata a pagare al Comune di Bacoli con una transazione;
la quota era stata posta a carico dell’opponente , socio di RAGIONE_SOCIALE, in base a una delibera con la quale la RAGIONE_SOCIALE l’aveva annoverato tra i soci obbligati al pagamento e aveva, appunto, ripartito le quote;
-il tribunale ha posto a fondamento della decisione il sopravvenuto annullamento, divenuto definitivo, della delibera della RAGIONE_SOCIALE, configurata come « presupposto imprescindibile per l’emissione del d.i….come del resto confermato dalla stessa appellata » , ritenendo applicabile l’art. 336, comma 2, c.p.c.;
-pur accogliendo l’appello, tuttavia, il tribunale ha interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio e ha ravvisato le gravi ed eccezionali ragioni giustappunto facendo leva sul sopravvenuto annullamento della delibera;
contro
questo capo della sentenza il ricorrente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso;
entrambe le parti depositano memorie illustrative.
Considerato che:
-col primo e col secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché aspetti della medesima censura, il ricorrente lamenta:
l’ omesso esame del fatto decisivo che il ricorso monitorio non era stato corredato della delibera di riparto, il che aveva determinato la nullità del decreto ingiuntivo emesso e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. ( primo motivo );
ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. sulla condanna alle spese e sulla pronuncia di compensazione, perché il giudice d’appello ha ravvisato gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione senza esaminare la sentenza di primo grado, senza trarre le dovute conseguenze dall’ annullamento della delibera, posto che ha revocato il decreto ingiuntivo, in luogo di dichiararlo decaduto, e senza considerare che, al momento in cui la RAGIONE_SOCIALE ha proposto il ricorso monitorio, il ricorrente aveva già impugnato la delibera ( secondo motivo );
la censura complessivamente proposta è inammissibile;
quanto al primo profilo, il fatto ivi dedotto non è certo decisivo;
a fondamento della sentenza impugnata v’è difatti la considerazione della caducazione del ‘presupposto imprescindibile’ della pretesa di pagamento, dovuta all’annullamento della suddetta delibera della RAGIONE_SOCIALE , anche se qualificata, pur in mancanza di una sentenza riformata o cassata, come effetto espansivo esterno;
e la caducazione assorbe ogni questione, compresa quella dedotta col motivo, poiché ha comportato l’accertamento , non contestato, dell’insussistenza del diritto azionato in via monitoria;
-il decreto ingiuntivo è stato quindi superato da quest’accertamento , di modo che coerentemente il tribunale ne ha disposto la revoca, alla quale non è d’ostacolo la posteriorità dell’accertamento all’emissione del decreto (tra varie, Cass. n. 6514/07 e n. 24258/10 ) ;
irrilevante è, in particolare, che al momento del ricorso monitorio l’ingiunt o avesse già impugnato in altro giudizio la delibera, posto che questa circostanza al contrario implica che in quel momento la delibera ci fosse, producesse i propri effetti e quindi giustificasse la pretesa azionata;
-d’altronde il giudice può sindacare l’annullabilità della deliberazione posta a fondamento dell’ingiunzione , purché sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione (Cass., sez. un., n. 9839/21, cit.; in termini, da ultimo, Cass. n. 5235/24, in tema di riscossione dei contributi consortili);
si ribadisce poi che, in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, « non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese » in favore della parte vittoriosa (Cass. n. 21400/21);
è quindi consentito il sindacato del giudice di legittimità soltanto se il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; il sindacato di questa Corte, tuttavia, non può giungere sino a misurare « gravità ed eccezionalità », di là dalle
ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 15495/22);
nel caso in esame, invece, la motivazione posta a sostegno della compensazione non è astratta, ma è, nella sostanza, puntuale e rispondente agli eventi processuali dell’annullamento della delibera di riparto, della conferma della sentenza di primo grado da parte della corte d’appello e del successivo giudicato, ed è coerente con la ragione del decidere , calibrata sull’effetto derivante dall’annullamento ;
-resta quindi inibito a questa Corte il sindacato sulla pregnanza delle ragioni addotte a fondamento della decisione di compensare le spese;
in definitiva, il ricorso è inammissibile per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato e le spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 1500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.